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domenica 23 giugno 2013


LA CORTE DEI CONTI ANNULLA UNA CONDANNA PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI
DEL COMUNE DI VAIRANO PATENORA

Erano stato condannati in primo grado al pagamento in favore dell’Erario di 40 mila euro per aver promosso indebitamente un impiegato al ruolo di “avvocato” dell’Ente – Decisione emessa l’altro giorno in grado di appello  dalla Prima sezione giurisdizionale centrale –



     Caserta ( di  Ferdinando Terlizzi ) – Ribaltando totalmente la decisione di primo grado, la Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti,  composta da Piero Maggi, presidente, Mauro Orefice, relatore e  da Rita Loreto, Piergiorgio Della Ventura e Massimo Di Stefano, consiglieri,  ha deciso  ( sentenza n°366 dell’11 giugno 2013 Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti ) che il sindaco e alcuni assessori del Comune di Vairano  Patenora, già condannati in primo grado dalla Corte dei Conti della Campania,  non dovranno subire vessazioni di sorta avendo operato nel giusto diritto.

     Il fatto in sintesi. Il sindaco e gli assessori Massimo Visco, Nicola Raffaele e Pasquale Zompa, rappresentati e difesi dagli Avvocati Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Roberto De Masi, unitamente a Domenico De Luca, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Zannini,  hanno impugnato la sentenza  la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania che li aveva  condannato al pagamento, in favore del Comune di Vairano Patenora, della complessiva somma di euro 36.263,92, variamente ripartita in relazione alle rispettive condotte causali, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per avere gli stessi, in qualità, rispettivamente, di Sindaco e di Assessori del predetto Comune, proceduto ad un illegittimo inquadramento nel ruolo dirigenziale di un dipendente dell’ente locale, signor Gaetano Di Nocera, appartenente alla ottava qualifica funzionale con compiti di responsabile dell’Ufficio legale dell’ente medesimo.

Risulta infatti dagli atti di causa che il Comune, con delibera di Giunta n. 119 del 30 giugno 2006, adottata con il voto favorevole degli odierni appellanti, provvedeva ad accogliere l’istanza di inquadramento nella qualifica dirigenziale avanzata dal signor Di Nocera ai sensi della legge n. 27/1997, la quale aveva abolito la figura del procuratore legale ed unificato le carriere di avvocato e procuratore legale. Si provvedeva pertanto con la delibera citata, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione che si concludeva in senso favorevole per l’interessato, all’inquadramento del Di Nocera nella qualifica dirigenziale ed ad attribuire il connesso trattamento retributivo.
     Il danno subito dal Comune per tale vicenda veniva individuato nella differenza retributiva tra quanto complessivamente percepito con la qualifica dirigenziale e quanto, invece, sarebbe spettato all’Avv. Di Nocera sulla base della sua qualifica di avvocato funzionario, nonché quanto erogato come prima rata a titolo di “bonus transattivo”, per un totale di euro 36.263,92.
Avverso la sentenza di condanna hanno interposto appello i convenuti, adducendo la legittimità del provvedimento di inquadramento, l’esclusione del nesso causale e della colpa grave, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei legali incaricati dall’Ente di portare a termine la procedura conciliativa.
Il Procuratore Generale, con atto conclusionale depositato il 26 ottobre 2010, ha ritenuto infondati i motivi di appello prodotti. In particolare, ha sostenuto come non sia condivisibile l’asserita legittimità del provvedimento di inquadramento, dal momento che lo stesso si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza della Cassazione, Sezione Lavoro, la quale ha chiarito che la legge n. 27 del 1997, disponendo l’abolizione dell’albo dei procuratori legali e prescrivendo che “il termine di procuratore legale si intende sostituito con il termine di avvocato”, non ha tuttavia comportato alcun automatismo, per cui i funzionari di Vili livello, una volta divenuti avvocati ex legge, non hanno diritto, per ciò solo, alla qualifica di dirigenti dll’Amministrazione comunale, dal momento che l’accesso alle qualifiche dirigenziali è consentito solo previo superamento della relativa procedura concorsuale. Nella specie, peraltro, l’inquadramento in questione non risulta essere stato preceduto da un formale atto deliberativo che consacrasse la scelta dell’ente di creare al suo interno un ruolo dirigenziale.


Né può sostenersi, al pari degli appellanti, che l’attribuzione della qualifica dirigenziale sarebbe avvenuta non con la delibera giuntale n. 119 del 30 giugno 2006, bensì con il verbale di conciliazione datato 14 luglio 2006, atteso che tale verbale si limita ad eseguire quanto già deliberato dalla Giunta, peraltro all’unanimità, nella seduta del 30 giugno 2006.

     Quanto al requisito della colpa grave, il Procuratore Generale ricorda che già in una precedente riunione di Giunta del 22 dicembre 2005 il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, aveva prodotto specifica relazione con la quale evidenziava che, nella specie, non poteva farsi luogo ad un automatismo dirigenziale e che non era opportuno definire, in sede di conciliazione, la questione in maniera favorevole per il ricorrente.
In ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei legali incaricati di portare a termine la procedura conciliativa, il Procuratore generale sottolinea che tali professionisti hanno avuto nella vicenda un ruolo meramente esecutivo della volontà del Comune.
Con successive memorie depositate il giorno 2 ed il giorno 20 marzo 2012, gli appellanti hanno ribadito le proprie posizioni. Alla odierna pubblica udienza del 5 ottobre 2012, udito il Consigliere relatore, l’Avv. Roberto De Masi, in difesa degli appellanti Visco, Raffaele  e Zompa, ha insistito diffusamente sulla mancanza di responsabilità degli assistiti, sia per la discrezionalità che veniva riconosciuta agli enti locali dalla legge n. 27/97 nel procedere all’inquadramento degli Avvocati; sia perché la relazione del Segretario comunale, che si esprimeva in senso contrario all’inquadramento, si limitava a formulare una valutazione di mera opportunità. Il patrono ha pertanto chiesto l’assoluzione degli appellanti e, in subordine, la valutazione dei vantaggi conseguiti dall’Ente a seguito dell’inquadramento dirigenziale del signor Di Nocera e, da ultimo, l’applicazione del potere riduttivo.

L’Avv. Zannini  per i De Luca  ha messo in luce la posizione del tutto particolare del suo assistito, ritenuto responsabile per aver partecipato alla Delibera di Giunta n. 119/2006, con la quale veniva esteso anche all’Avv. De Angelis il mandato, già conferito all’Avv. Stellato, a fini conciliativi della controversia. A tal riguardo il difensore sottolinea la legittimità dell’operato della Giunta, e dunque del De Luca, nella vicenda.

     Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti, ha precisato che la colpevolezza degli appellanti scaturisce dall’aver agito in difformità da quanto rappresentato dal Segretario generale del Comune sulla base di una normativa che, seppure consente ampi spazi di discrezionalità, tuttavia non prescinde dal ricorso alla procedura concorsuale per l’inquadramento dirigenziale di cui si discute. Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo proposti entrambi avverso la medesima sentenza.
Con la sentenza impugnata gli odierni appellanti sono stati condannati al risarcimento del danno che sarebbe derivato all’Ente dall’inquadramento del Responsabile dell’ufficio legale dell’ente medesimo nella qualifica dirigenziale; tale inquadramento era stato disposto a seguito di transazione conclusa innanzi al Giudice del lavoro, transazione che impegnava il Comune a modificare il Regolamento organico del personale e successivamente ad inquadrare il dipendente nella qualifica dirigenziale.
La Sezione ha già esaminato tale tematica in precedenti giudizi (cfr. sent. 575/2012/A), ed ha avuto modo di rilevare, invero, che vi sono plurimi arresti giurisprudenziali, tanto del Giudice civile del lavoro ( Trib. Napoli, sent. 4 marzo 2003, n. 1392 citata anche dal primo giudice) che del Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, 2 febbraio 2009, n. 561) i quali affermano proprio il contrario, e cioè il diritto degli avvocati di ente pubblico, di qualifica direttiva, ad essere inquadrati nella dirigenza, proprio (e solamente) in virtù dell’entrata in vigore della L. n. 25/1997, che aveva unificato le figure professionali di avvocato e di procuratore legale. Anzi, è plausibile che l’Avv. Di Nocera abbia dato l’avvio al previo tentativo di conciliazione della lite con l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., proprio a seguito di alcune di tali pronunzie, i cui principi riteneva potessero essergli estesi.
E tale circostanza, evidentemente, rileva anche in punto di sussistenza dell’illiceità del comportamento e della stessa colpa grave in capo ai soggetti agenti: non è del tutto irragionevole che il Sindaco e gli Assessori competenti del Comune abbiano ritenuto opportuno aderire al tentativo di conciliazione al fine di evitare gli ulteriori aggravi economici di una soccombenza in giudizio, ritenuta probabile (a ragione o a torto, ma non infondatamente), per di più in presenza di una norma di legge che consente anche alle pubbliche amministrazioni la transazione giudiziale, anzi incentiva tale strumento.
Com’è noto, gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001 hanno innovato gli artt. 410 e segg. del c.p.c., prevedendo che la causa di lavoro sia obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione dinanzi ad un collegio istituito presso la Direzione provinciale del lavoro; se non si raggiunge l’accordo tra le parti e viene proposto ricorso da parte del dipendente pubblico, è previsto un ulteriore tentativo di conciliazione, su impulso dello stesso giudice del lavoro, ex art. 420 c.p.c. (art. 65, comma 3 e art. 66, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165/2001).
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave”.

La Corte ha inoltre precisato che “la decisione di conferire natura apicale all’ufficio legale non è l’unica perseguibile. Tale scelta (fra ufficio apicale e sub apicale), ampiamente discrezionale, dipende dalla quantità e qualità del contenzioso dell’Ente e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.  Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che l’inquadramento dirigenziale dell’Avv.  Gaetano Di Nocera - peraltro posto in essere all’esito di procedura di conciliazione - rientrava tra le opzioni legittimamente praticabili dal Comune, in assenza di previsioni ostative della legge, con conseguente esclusione di profili di antigiuridicità e di colpa grave nella scelta del Comune.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando,  in riforma della sentenza n. 527/2010 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania in data 26.03.2010,
accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, assolve i signori Massimo Visco, Pasquale Zompa, Nicola Raffaele, e Domenico De Luca dalla domanda attrice.















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