Lezione del Dr. Ennio Sepe Procuratore Generale della Corte di Cassazione
CHIUSO IL PRIMO CICLO DEL CORSO PER DIFENSORI TRIBUTARI SI E’ PARLATO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Caserta - ( di Ferdinando Terlizzi ) - Dopo il cordiale saluto di benvenuto Pietro Raucci, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Caserta, ha presentato i relatori: Ennio Sepe, Procuratore generale della Corte di Cassazione ed il presidente del comitato scientifico Raffaele Ceniccola ed ha introdotto l’argomento del corso, “la sospensione amministrativa di atti” e ha passato la parola ad Antonio Gravina, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per un breve saluto.
L’Avv. Gravina ha salutato i partecipanti ed augurato agli stessi di acquisire le competenze necessarie per garantire una buona difesa ai contribuenti, in seno alle commissioni tributarie, con lo scopo di consentire il pagamento delle giuste imposte.
Dal canto suo Raffaele Ceniccola, Avvocato Generale della Corte di Cassazione e Presidente della Commissione Tributaria di Caserta ha illustrato il caso pratico del giorno, relativo ad un contrasto insorto tra diverse sezioni della Cassazione, riguardante l’ammissibilità dell’”intervento adesivo dipendente”, in commissione tributaria, ovvero la possibilità che un soggetto terzo, non coinvolto nel processo tributario in corso, aderisca alla pretesa della parte.
L’art. 105 del codice di procedura civile, infatti, prevede la possibilità di intervenire nel processo, aderendo alla pretesa del ricorrente, da parte di chi abbia un interesse basato sulla stessa pretesa del ricorso principale. L’art. 14 del Decreto 546/92, invece, prevede, in modo più restrittivo, che possa intervenire nel processo solo il destinatario dell’atto o il soggetto che sia parte del rapporto tributario. La Sentenza – ha chiarito infine Ceniccola - n° 255 del 2012, aderisce alla visione più ampia dell’art.105, ampliando la possibilità di difesa, rispetto a quanto previsto dall’art.14 della legge speciale tributaria.
Ha preso quindi la parola il relatore di turno Ennio Sepe, Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente Nazionale dell’Associazione Magistrati Tributari, il quale si è soffermato sul procedimento cautelare che si sostanzia nella sospensione degli atti che, con la riforma del 2010, sono diventati immediatamente esecutivi, concentrando la riscossione nella fase di accertamento, facendo emergere da subito la necessità, per i contribuenti, di chiedere la sospensione degli atti impugnati, in attesa della definizione della lite.
Tutte le impugnazioni in materia di imposte dirette, IVA ed IRAP sono affiancate da istanze di sospensione – ha spiegato Sepe – ma non tutte possono essere discusse contestualmente al merito, occorrerà rivolgersi, quindi, al presidente di sezione che potrà, emettere il decreto di sospensione e rinviare ad un’udienza successiva la trattazione del merito.
L’art.47, infatti, introduce questo istituto, rispondendo ai principi della legge delega, che ne individuava i criteri. Il provvedimento deve essere, quindi, motivato e deve avere efficacia limitata nel tempo (termina, infatti, con la sentenza di primo grado) e l’udienza di merito deve essere fissata nel termine di giorni 90.
Lo scopo del provvedimento cautelare è di evitare - ha spiegato ancora Ennio Sepe - che eventuali ritardi nella decisione vadano a discapito del contribuente che ha ragione. I requisiti della richiesta sono il danno grave ed irreparabile ed il “fumus boni iuris”.
La gravità del danno è una valutazione quantitativa non oggettiva, uniforme per tutti, ma molto soggettiva, così come l’irreparabilità, che va valutata in relazione a due situazioni soggettive, ovvero l’incidenza sui mezzi di sostentamento o la minaccia alla salute ed all’integrità fisica del contribuente. Non è prevista l’attualità del danno, che si può anche proiettare in un ragionevole futuro (si parla di “periculum in mora”).
Il “fumus boni iuris” – ha chiarito infine l’illustre oratore - va individuato nella costatazione che la pretesa sia ragionevolmente accoglibile, nella sua soglia minima che non sia manifestamente infondata, fino a quella massima, ovvero l’accertamento completo del fatto che sarà attuato successivamente, nel merito. La richiesta di sospensione viene fatta con un’istanza, che può essere contenuta nel ricorso di impugnazione dell’atto o essere presentata separatamente (in tal caso dovrà comunque essere notificata a tutte le parti coinvolte).
A chiusura – dopo vari interventi degli astanti - il Prof. Pasquale Menditto, Presidente della Commissione Tributaria d’Appello e coordinatore del Corso nel ringraziare il comitato esecutivo ( Sebastiano Cosentina, Maria Teresa Senese, Rosa D’Angiolella, Florianna Golino, Fabio Ierniero e la segretaria Valeria Stornaiuolo ) ha dato appuntamento a tutti per il prossimo 24 settembre per la discussione del “X Modulo” che verterà sul tema: “Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario”.
Nessun commento:
Posta un commento