Il giorno in cui avrò notizia che un P.M.
inquisitore, un
secondino, un poliziotto, un
carabiniere e principalmente un finanziere,
saranno condannati per tortura, per aver
estorto deposizioni da
innocenti, io andrò a
festeggiare all’Osteria del Baccalà di Antonio
Ruggiero ( Caianello) e mi ubriacherò con il
migliore vino della Galardi di Sessa
Aurunca… assieme al mio editore Enzo
Vollucci.
Il reato di tortura arriva in
Italia, oggi il sì del Senato:
ecco cosa cambierà
Il Senato ha approvato oggi il
disegno di legge che
introduce in Italia il reato di tortura. Ecco cosa
cambierà.
Il testo approvato prevede
l’introduzione nel codice penale degli articoli 613-bis, che disciplina il
delitto di tortura, e 613-ter, che incrimina la condotta del pubblico ufficiale
che istiga altri alla commissione del fatto.
La tortura sarà un reato
comune, connotato da un dolo generico, e non un reato specifico riguardante
esclusivamente i funzionari pubblici, come invece chiesto a gran voce da più
parti.
Vediamo nel dettaglio cosa è
stato introdotto e quali modifiche sono state apportate:
Art. 613-bis - (Tortura) -
Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti
inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute
sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o
affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che
si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un
pubblico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni.
Se dal fatto deriva una
lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate.
Se dal fatto deriva una
lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso
di lesione personale gravissima.
Se dal fatto deriva la morte
quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il
colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell’ergastolo.
Art. 613-ter – (Istigazione
del pubblico ufficiale a commettere tortura). Il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o
del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico
servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta
ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
A questi si aggiungono delle
modifiche ad articoli esistenti al fine di precisare che:
Le dichiarazioni o le
informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque
utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo
fine di provarne la responsabilità penale.
Non sono ammessi il
respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato
qualora esistano fondati motivi di ritenere che, essa rischi di essere
sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche
dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti
umani.
Non può essere riconosciuta
l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a
procedimento penale o
condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale
internazionale.
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