Diffamazione 1
Pubblichiamo il testo del
DDL sulla DIFFAMAZIONE.
LE INSIDIE DEL TESTO
“BLINDATO” DEL DDL
MESSO A PUNTO DA BERSELLI
UNCI: Rettifiche diffamatorie
e cronisti in balìa dei direttori
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LE INSIDIE DEL TESTO
“BLINDATO” DEL DDL
MESSO A PUNTO DA BERSELLI
UNCI: Rettifiche diffamatorie
e cronisti in balìa dei direttori
E’ positivo che il Senato abbia finalmente capito che il
problema della diffamazione a mezzo stampa si risolve in via primaria con la
rettifica, che deve però essere proporzionata all’articolo che l’ha provocata.
Nel testo Berselli è obbligatorio anche pubblicare una rettifica-sproloquio di
300 righe. Nella fretta con cui ha dovuto redigere il testo finale Berselli ha
dimenticato di inserire la norma, già prevista dalla legislazione
sulla stampa, che la rettifica deve essere contenuta nella lunghezza di 30
righe. Dopo tanto lavorio in Commissione e Aula sarebbe necessario che il ddl –
conclude l’Unione cronisti - venga approvato dopo che siano risolti in modo
equilibrato questi problemi.
Roma, 9 novembre 2012. ''Senza commento'' e nella sua ''interezza'', così
secondo il testo del ddl sulla diffamazione (in http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/11/diffamazione.pdf)
messo a punto dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato Berselli,
dovrà essere pubblicata la rettifica inviata al direttore di un giornale da chi
ritenga di essere stato diffamato. Cosa accadrà se nel testo è contenuta la diffamazione
di un terzo? Il direttore – ssi legge in una nota dell’Unci -dovrà
pubblicarlo per obbligo di legge, ben sapendo che si sta attirando una querela
o una nuova rettifica. E se anche quest’ultima contenesse termini diffamatori?
Esiste il rischio concreto di innescare una gimkana.
C’è anche un altro rischio concreto nel testo Berselli, che appare
“blindato” e su cui da martedì l’Assemblea del Senato inizierà le votazioni. Il
rischio di un cronista di essere condannato pur volendo riparare all’eventuale
errore commesso. Basta che il direttore, per motivazioni sue, non pubblichi la
rettifica e il cronista sarà esposto alle conseguenze penali e pecuniarie delle
nuove norme per chi non ripara l’errore commesso.
E’ positivo che il Senato abbia finalmente capito che il
problema della diffamazione a mezzo stampa si risolve in via primaria con la
rettifica, che deve però essere proporzionata all’articolo che l’ha provocata.
Nel testo Berselli è obbligatorio anche pubblicare una rettifica-sproloquio di
300 righe. Nella fretta con cui ha dovuto redigere il testo finale Berselli ha
dimenticato di inserire la norma, già prevista dalla legislazione
sulla stampa, che la rettifica deve essere contenuta nella lunghezza di 30
righe. Dopo tanto lavorio in Commissione e Aula sarebbe necessario che il ddl –
conclude l’Unione cronisti - venga approvato dopo che siano risolti in modo
equilibrato questi problemi.
DIFFAMZIONE 2
7 novembre 2012
DISEGNO DI LEGGE n. 3491 e connessi
TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione
Art. 1. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177) 1. Alla
legge 8 febbraio 1948, n.47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni
:
Al comma 1 le parole "fare inserire" sono
sostituite dalla parola "pubblicare", e dopo l'avverbio "gratuitamente"
sono inserite le parole "e senza commento"; dopo la parola
"periodico" sono
inserite le parole ",comprese le relative edizioni
telematiche,".
Al comma 4 dopo le parole "devono essere
pubblicate" sono inserite le parole "senza commento"; e le
parole" purché contenute entro i limiti di trenta righe" sono
sostituite dalle seguenti: "con lo
stesso rilievo e nella medesima collocazione".
Al comma 5 la parola " al pretore" è
sostituita dalla parola "al giudice".
Dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis-
L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al
comma 5 qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico,
comprese le
relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la
dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1".
Al comma 6 le parole "da lire 15 milioni a lire
25 milioni" sono sostituite dalle parole " da euro 8.000 a
euro 16.000". Il comma 7 è soppresso.
b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9.
-- (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). -- 1.
Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante
pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le
relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione
della sentenza, ai sensi dell’articolo 536 del codice
di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o
periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di
condanna deve essere pubblicata sempre per esteso
se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il
responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la
notizia diffamatoria è tenuto a eseguire
gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e
a provvedere al pagamento delle spese relative all'
altra pubblicazione.
c) all’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa
con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione
usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa,
nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.»;
d) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:«Art. 12.
-- (Risarcimento dei danni). -- 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona
offesa può chiedere il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’articolo 185 del codice penale.»;
e) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13.
-- (Pene per la diffamazione). -- 1. In caso di diffamazione commessa con
il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della multa da euro
5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell’offesa e della
diffusione dello stampato.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1
consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi
stabiliti dall’articolo 9.
3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a
richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la
dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1
a 5 dell’articolo 8.
La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al
solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del comma 5-bis
dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta
dalla parte offesa
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 8, la pena è
aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del
quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia
rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni
o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza
di condanna al competente ordine professionale».
2. All’articolo 32-quinquies del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n.177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni in materia di
pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all’articolo 9 della legge
8 febbraio 1948, n.47, e successive modificazioni,
si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell’ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.
4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo
della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo».
Art. 2.(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Art. 57.
-- (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica). -- Salva la
responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile,
il quale omette di esercitare sul contenuto
del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo
della pubblicazione siano commessi reati, è
punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con
la pena stabilita per tale reato,
diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si
applica nel caso in cui l’autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l’autore sia un
giornalista professionista sospeso o radiato dall’ordine .
b) l’articolo 594 è sostituito dal seguente: «Art.
594. -- (Ingiuria). -- Chiunque offende l’onore o il decoro di
una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica, telefonica, o con
scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La
pena è aumentata qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto
determinato. La pena è raddoppiata qualora
l’offesa sia commessa in presenza di più persone»;
c) l’articolo 595 è sostituito dal seguente: «Art.
595. -- (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati
nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro
15.000.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato, la pena è aumentata.
Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico,
la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad
un’autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
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