Una
bella decisione del Gip di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha recuperato
l’insegnamento costante sul punto della Cassazione. Il diritto di cronaca vince
quando “la verità della notizia è mutuata da un provvedimento giudiziario e sia
fedele al contenuto del provvedimento stesso”. La verità dei fatti raccontati
ai telespettatori (o ai lettori) esclude il reato di diffamazione a mezzo dei
mass media. Conseguentemente il giudice ha archiviate l’esposto contro Enrico
Fedocci inviato speciale dei Tg Mediaset. Qui sotto il testo integrale della
sentenza.
Tribunale
di Milano - Ufficio del giudice per le indagini preliminari (Proc.n.
217158/2014 RG Gip).
Il
Giudice per le indagini preliminari, dottor Carlo Ottone De Marchi, esaminata
la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero avanzata nel procedimento
promosso contro FEDOCCI Enrico, nato a Fidenza il 4.9.1970, difeso di fiducia
dall'avv. Salvatore PINO, con studio in Milano, viale Monte Nero n. 84,
elettivamente domiciliato presso la
Direzione Affari legali R.T.I. s.p.a., con sede in viale Europa n. 46, Cologno
Monzese, indagato per il reato p. e p. dall'art. 595 c.p., commesso in Cologno
Monzese il 2 febbraio 2009;
PERSONA
OFFESA: LARA Elis Alexis, nato a Anguilares il 23 maggio 1992, rappresentato e
difeso dall'avv. Alessandro Maria SORGONA', con studio in Milano, via Podgora
n. 12/a;
letta
l'opposizione avanzata nell'interesse della persona offesa;
letti
gli atti del procedimento n. 13735/2009 R.G.N.R.;
sentite
le parti all'udienza del 5 novembre 2014 e sciogliendo la riserva
OSSERVA
Rilevato
che con querela sporta in data 30 marzo 2009 LARA FLORES Eva Angelina
nella qualità di genitore esercente la
potestà sul minore LARA Elis Alexis, rappresentava:
• che in data 2 febbraio 2009 alle ore 12.30
l'emittente televisiva ITALIA 1 aveva mandato in onda, nell'ambito
dell'edizione del telegiornale STUDIO APERTO un servizio, a firma del
giornalista FEDOCCI Enrico, su gravissimi fatti di cronaca durante il quale era
più volte apparsa la fotografia del minore LARA Elis Alexis;
• che detto servizio era stato inserito anche
all'interno del sito web www.video.mediaset.it;
• che dalla visione del servizio si poteva
evincere chiaramente la responsabilità per un fatto di rilevanza penale con riferimento
al quale il LARA era solamente stato indagato dalla Procura della Repubblica
per i Minorenni di Milano;
• che il minore era stato solamente indagato
per un solo episodio delittuoso, mentre dalle affermazioni del giornalista lo
stesso era indicato come autore di altri reati, come si poteva evincere
dall'uso del'indicativo "avevano accoltellato";
• che il servizio aveva diffuso notizie non
vere, in quanto nello stesso si faceva riferimento a più episodi ("avevano
accoltellato alcuni coetanei”) e si faceva riferimento a plurime accuse
("lesioni gravissime e furto") oltre ad altri fatti di rilevanza
penale commessi ai danni dei soggetti intervistati nel corso del servizio,
rispetto ai quali il LARA era totalmente estraneo;
• che le frasi riferite dal giornalista,
oltre che per la gravità dei contenuti, si caratterizzavano per la loro
incredibile violenza verbale, facendosi riferimento a ''guerra tra bande a
colpi di coltello, chi tradisce paga col sangue, una prepotenza fine a se stessa";
• che non poteva essere invocata, nel caso di
specie, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il
contenuto delle notizie diffuse non appariva vero;
• considerato che veniva sporta successiva
integrazione di querela da patte di LARA
FLORES Eva Angelina, ove si esponeva che il servizio, già pubblicato su
ITALIA 1 in data 2 febbraio 2009, veniva riproposto in data 16 febbraio 2010
sul programma televisivo MATRIX dal giornalista VINCI Alessio;
• che il Pubblico Ministero aveva presentato
richiesta di archiviazione, ritenendo l'infondatezza della notizia di reato e
invocando in favore del giornalista l'esimente del diritto di cronaca;
• che il difensore della persona offesa aveva
presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, ribadendo le
considerazioni già svolte in sede di denuncia - querela con riferimento alla
portata diffamatoria del servizio a firma del FEDOCCI;
Rilevato
che la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero appare
fondata;
Ritenuto
che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza e la dottrina
hanno evidenziato l'operatività della
scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o critica, prevista dall'art.
51 c.p. la quale, secondo noti principi di teoria generale del diritto penale,
elide l'antigiuridicità della condotta ovvero determina, alla stregua di altra
impostazione dogmatica, la assenza di tipicità e di rilevanza penale del fatto;
Considerato
che, affinché possa operare la scriminante dell'esercizio dei diritto di
cronaca viene richiesto dalla giurisprudenza assolutamente dominante il
rispetto dei noti limiti dell'interesse pubblico della notizia, della verità
dei fatti narrati e della continenza formale, intesa come uso corretto, garbato
e non trasmodato delle parole che non devono assumere toni gravemente lesivi
dell'altrui dignità morale o professionale;
Ritenuto
che, nel caso in esame, appare configurabile la causa di giustificazione di cui
all'art. 51 c.p. sotto il profilo dell'esercizio del diritto di cronaca;
Considerato
che nel servizio andato in onda su STUDIO APERTO, a firma del FEDOCCI, si fa
riferimento al fenomeno del bullismo tra bande di giovani sudamericani e si dà
conto dell'arresto di cinque persone, due delle quali minorenni, accusate di
tentato omicidio, lesioni gravissime e furto;
Considerato,
quindi, che la notizia diffusa non appare falsa, in quanto si dà atto di una
notizia vera ovvero quella dell'arresto a seguito di un accoltellamento di
cinque giovani di origini sudamericane per tentato omicidio e che non si
addebitano all'odierna persona offesa specifici episodi di violenze,
estorsioni, rapine e minacce, descrivendosi scontri e contese tra bande di
giovani di etnia sudamericana ed episodi di bullismo di cui sono state vittime
minori di età;
Rilevato
che il tenore letterale delle espressioni usate nell'intervista non ha natura
percepibile come lesiva dell'onore e del decoro di alcuno e che non si è di
fronte ad espressioni volgari o sconvenienti o ad epiteti, villanie o insulti,
essendosi il giornalista limitato a riferire dell'arresto di alcuni giovani e
mandare in onda contemporaneamente le relative foto;
Considerato
che il giornalista autore del servizio non ha inteso in alcun modo offendere la
reputazione di LARA Elis Alexis e compiere un attacco personale diretto a
colpire lo stesso su un piano individuale e senza alcuna finalità di pubblico
interesse e che la notizia riportata è apparsa all'evidenza fondata su un
provvedimento dell'autorità giudiziaria che aveva portato all'arresto di cinque
giovani, due dei quali minorenni;
Ritenuto
che tali conclusioni sono conformi alla giurisprudenza della Suprema Corte che
ha stabilito come «in tema di diritto di
cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento
giudiziario sussiste qualora essa sia
fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che
l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, non potendo ricbiedersi al giornalista di dimostrare
la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. (La Corte ha altresì
precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli
sviluppi di indagine ed istruttorie quali risultano al momento della pubblicazione
dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede
giudiziaria)”. Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010 - dep. 06/12/2010, Lillo e
altri, Rv. 248950 ed anche Sez. 5, n. 4558 del 09/12/2010 - dep. 08/02/2011,
Mauro, Rv. 249264.
Rilevato,
pertanto, che - ricorrendo la causa di giustificazione dell'esercizio del
diritto di cronaca ex art. 51 c.p. gli
elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non appaiono idonei a
sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'odierno indagato in relazione
all'ipotizzato reato di diffamazione e che per tali ragioni deve disporsi
l'archiviazione del procedimento.
p.q.m.
dispone
l'archiviazione del procedimento;
ordina
la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Milano,
11 dicembre 2014
Il
Giudice per le indagini preliminari Carlo Ottone De Marchi
Nessun commento:
Posta un commento