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sabato 19 ottobre 2013

QUANDO LE NOTIZIE SONO VERE NON E' DIFFAMAZIONE



Tribunale di Roma. FIT contro Ubaldo Scanagatta. Polemiche e commenti sulla Federazione italiana Tennis. Il giornalista, titolare di un blog, assolto sulla base di questo assunto: “Notizie o commenti lesivi dell'onore e della reputazione di terzi possono considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca e critica, quando sono veri i fatti esposti ovvero utilizzati come spunto per i commenti”. Segue la sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione civile In persona del Giudice unico dott.ssa Anna Maria Pagliari, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 86048 R.G.A.C. dell'anno 2009, posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. sino al 10.12.2012, vertente

tra

-F.I.T. Federazione Italiana Tennis (C.F. 05244400585), ha persona del Presidente legale rappresentante Angelo Binaghi nonché BINAGHI Angelo in proprio elettivamente domiciliati in Roma, via V. Veneto, n 108, plesso lo studio dell'avv. Valerio Pescatore, che li rappresenta e difende in giudizio;

-attori- e

-SCANAGATTA Ubaldo, (SCNBLD49M31D612B) elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37 presso lo studio dell'avv, Alessandro Graziani, che lo rappresenta e difende in giudizio unitamene all'avv. Massimo Rossi del foro di Milano;

-convenuto —

Oggetto: risarcimento danni per diffamazione a mezzo internet

Conclusioni

Come da verbale in data 19.9.2012

Premesso che

con atto notificato il l 6.12.2009 la Federazione Italiana Tennis (di seguito  FIT), ed il presidente Angelo Binaghi convenivano in giudizio Ubaldo Scanagatta, titolare del sito internet www.ubitennis.com all'interno del quale era organizzato il blog ufficiale del giornalista, dal medesimo moderato e controllato, assumendo che dal settembre 2008 al luglio 2009, a seguito di articoli dello Scanagatta e di altri noti giornalisti del settore aventi ad oggetto vicende della federazione, erano comparsi numerosi commenti di utenti del sito gravemente offensivi dell'attività istituzionale della federazione e del suo presidente, da configurarsi quale attacco preordinato e gratuito mirante al discredito degli attori, che il convenuto nella sua qualità aveva favorito non esercitando il dovuto controllo; gli attori precisavano in particolare che alcune decisioni istituzionali assunte dalla federazione e dal suo presidente (le sanzioni nei confronti del tennista Simone Bolelli, alcune regole per il Campionato a squadre serie A1, il canale TV satellitare Supertennis) erano state oggetto di articoli pubblicati sul sito del convenuto e successivamente commentate dagli utenti, molto spesso non riconoscibili, con utilizzo di espressioni diffamatorie di vario contenuto dettagliatamente riportate in citazione: chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati nella somma di 150.000,00 e in favore di ciascun attore, la pubblicazione della sentenza sul sito del convenuto e su quotidiani a diffusione nazionale, uno dei quali di carattere sportivo;

il convenuto si costituiva in giudizio deducendo la liceità della propria condotta giornalistica e di responsabile del blog e chiedeva il rigetto della domanda: egli assumeva in particolare che i commenti oggetto di doglianza di parte attrice, che costituivano solo una minima parte di quelli ricevuti sul blog nel periodo contestato, molti dei quali a sostegno dell'attività della federazione e del suo presidente, si configuravano come critica, anche dura, ma legittima dell'operato di questi ultimi, in quanto pertinente a vicende del tennis italiano, che avevano suscitato notevole interesse nel mondo degli appassionati frequentatori del sito;


espletata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate;



Motivazione

Emerge dagli atti che tutti i commenti di cui gli attori contestano il carattere diffamatorio hanno avuto ad oggetto vicende concretamente verificatesi e che incontestabilmente hanno suscitato un notevole interesse nel mondo degli appassionati del tennis: la vicenda Bolelli (tennista che aveva rifiutato di partecipare ad un incontro di Coppa Davis ed era stato per tale ragione sanzionato dalla Fit con l'esclusione per alcuni anni dalla competizione e successivamente riammesso), le regole dettate dalla Federazione per la formazione delle squadre partecipanti al campionato di serie Al ed il contrasto sorto con il circolo tennis Capri, gli ascolti cd i costi del canale televisivo satellitarc della Federazione "Supertennis".

Tutte le vicende furono oggetto di articoli pubblicati sul sito, due dei quali a firma dello stesso Seanagatta , uno a firma di Riccardo Bisti, altro noto cronista sportivo. Il superiore inquadramento dei fatti strettamente circoscritto al mondo del tennis e la verificazione del presunto illecito nel contesto di un "blog" inserito in un sito dedicato esclusivamente a quel settore inducono a ricondurre tutte le manifestazioni di pensiero oggetto di esame nell'ambito del diritto di critica.

E' principio giurisprudenziale consolidato che, affinche la divulgazione a mezzo stampa di notizie o commenti lesivi dell'onore e della reputazione di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca e critica, devono ricorrere, oltre all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, le condizioni della verità dei fatti esposti ovvero utilizzati come spunto per la critica e della correttezza formale dell'esposizione, richiedendosi al giornalista che la notizia o il commento sia quanto meno frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e l'adozione di una forma civile di esposizione dei fatti e della loro valutazione (cfr. Cass. 982/96; 8284/96; n.13168/99; n.1013/2000). E' altresì sostenuto in giurisprudenza che quando si verta in materia di diritto di critica non si ponga un problema di veridicità delle asserzioni poiché per definizione i giudizi e le valutazioni non possono essere ricondotti a verità oggettiva in quanto soggettivi ed opinabili: il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni aspre, pungenti ed anche lesive della reputazione altrui purchè strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore del soggetto interessato (Cass. Civ. n. 4542/12012).

In particolari settori fortemente caratterizzati da partecipazione emotiva si è altresì sostenuto che il diritto di critica (nella specie politica) può contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati noi rapporti interpersonali tra privati purché si attesti nella critica di programmi ed azioni dell'avversario e non miri soltanto all'insulto (cfr. Cass. Civ, 4325/2010; Cass, Pen. 14459/2011).

Il limite del diritto di critica deve intendersi, perciò, superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la figura morale dcl soggetto criticato, attraverso espressioni gratuite, non pertinenti ovvero l'uso di un'informazione non riportata in modo completo od alterata o di argomenti o termini intesi direttamente a screditare il soggetto preso a bersaglio, evocando una sua pretesa inadeguatezza personale (Cass. Civ. n. 2172/2000; 3477/2000; 17172/2007; 12420/2008; 25/2009; Cass. Pen. 44024/2010).

Applicando i suddetti principi nella fattispecie deve osservarsi che: -nel "blog" del sito del convenuto risultano ricevuti commenti di vario contenuto, positivo e negativo, nei confronti degli odierni attori con riferimento ad atti ed attività (della federazione e del suo presidente) agli stessi riconducibili; -le opinioni critiche "postate" dai commentatori sul "blog" si sono concentrate su decisioni della federazione e per essa del suo presidente ovvero su modalità operative delle decisioni in merito a vicende realmente accadute che tanto avevano suscitato interesse nel mondo del tennis da essere oggetto di articoli di giornalisti esperti del settore e, persino, di un'interrogazione parlamentare; -le critiche, mosse da utenti del sito, sono sicuramente aspre, pungenti e percepibili con disagio soggettivo comprensibile ma tutte riconducibili nella sostanza all'unica contestazione al "modus operandi" ritenuto eccessivamente autoreferenziale e rigido del presidente della federazione; -nella diversità dei termini espressi e contestati, in realtà indifferentemente rivolti alla persona del presidente e alla federazione ("dittatore della repubblica delle banane, dittatura bulgara, dittatoriale ..... assoluta incapacità di leaderskip, diplomazia.. atteggiamento rissoso, negativo, polemico. Vendicativo di una tristezza infinita re sole...imbecillità della fit ....arroganza...rabbia, risentimento, ....abusi di potere, fit imbarazzante e deleteria....,atteggiamento dispotico... ecc...) viene colpita non la persona o l'ente nella sua individualità e dignità ma la decisione assunta nel ruolo pubblico di presidente elo federazione (la sanzione al tennista, la regolamentazione della serie Al, la scelta del canale televisivo...).

Nè ad una valutazione diversa può portare la similitudine ai metodi della cupola mafiosa operata da un "blogger" (considerata da parte attrice l'affermazione più gravemente offensiva tra le tante) attesa l’evidente finalità di richiamo alle modalità decisionali autoritarie dell'organizzazione e non alle attività penalmente illecite.

Deve invero osservarsi che in ambito sportivo come in determinati altri settori dove la partecipazione è fortemente sentita ed il dibattito veemente è naturale conseguenza (ad esempio nel contesto politico, sindacale....) un'alterazione dei toni espressivi è maggiormente tollerata: conferma giunge da quanto documentato da parte convenuta circa il linguaggio molto spesso analogo a quello oggetto di causa utilizzato dagli utenti del "blog" della federazione attrice e rivolto in tal caso nei confronti di alcuni atleti.

Non può, infine, trascurarsi, quale elemento di maggiore tolleranza rispetto alla critica altrui, soprattutto se proveniente dalla comunità degli appassionati dello sport di riferimento, la particolare esposizione derivante dal ricoprire funzioni o incarichi dirigenziali (per la persona fisica) ovvero dal perseguire finalità di interesse pubblico ed in particolare di quella comunità (per l'ente).

Ricondotte le espressioni contestate nell'ambito del lecito esercizio del diritto di critica, la domanda va, dunque, rigettata. Ugualmente va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 cpc formulata dal convenuto, non sussistendone i presupposti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo previa compensazione in misura di l /4.

                                            P.Q.M   (dispositivo)

Definitivamente pronunziando, così decide:

rigetta la domanda proposta dalla Federazione Italiana Tennis in persona del presidente e da Angelo Binaghi in proprio nei confronti di Ubaldo Scanagatta;

previa compensazione delle spese in misura di 1/4, condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali oltre IVA e contributi!) come per legge.

Così deciso in Roma, il 2.8.2013



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