LE MOTIVAZIONI DELLA DIFESA DI GIUSEPPE
SETOLA ADDOTTE NEL RICORSO PER
CASSAZIONE
SI
SPERA NELLA RIFORMA DELLA SENTENZA
L'Avv. Nicola Garofalo |
Il vizio di motivazione, ad
una attenta lettura del testo del procedimento gravato, si appalesa nella sua
forma estrema allorché ci si imbatte nelle argomentazioni spese in ordine alla
attribuzione del “fatto” di strage e
della strage incompiuta a Giuseppe Setola. La Corte spende ragioni “secondarie”
per giustificare la presenza di Setola al
momento degli episodi criminosi
contestati. La fonte di prova è sempre la dichiarazione di Oreste Spagnuolo, a cui la Corte attribuisce
patente di credibilità ed attendibilità, sol perché “descrive” uomini, mezzi e
armi utilizzate per gli episodi ivi indicati.
Ammesso che Spagnuolo
ricostruisca fedelmente i fatti accaduti, descrivendo le modalità e i mezzi
usati, ciò non vuol dire che alle azioni delittuose abbia effettivamente preso
parte anche il Setola. Quanto alle armi usate, la sentenza impugnata ritiene
che le stesse siano riscontro dei fatti accaduti sol perché rinvenute nei
luoghi ove furono arrestati Cirillo, Spagnuolo e Letizia.
Se tale riscontro può avere
una qualche validità per i predetti, non solo non è riscontro per Setola, ma si
traduce in riscontro negativo nei suoi confronti, posto che nessuna delle armi predette risulta essere stata sequestrata
in luoghi dal Setola frequentati. Quanto ai sei bossoli rinvenuti nel covo del
Setola di Trentola Ducenta, occorre rilevare che la presenza di quei bossoli
non ha un significato univoco ed in particolare non depone per la disponibilità
in capo al Setola dell’arma da cui i bossoli stessi erano stati esplosi.
Di ipotesi alternative ed equivalenti se ne potrebbero formulare
più di una. Per tutte basta dire che quei bossoli potrebbero essere stati
esplosi da altri che materialmente detenevano l’arma nel covo ove il Setola trovava rifugio. Analogo
discorso può farsi per moto ed auto usate, posto che nessuna delle stesse può essere ricondotta al Setola
e se anche qui Spagnuolo fosse stato preciso nell’indicare i mezzi, gli stessi
non sono riscontro individualizzante in ordine alla partecipazione del Setola.
Su tali punti la sentenza
impugnata incorre in evidente vizio motivazionale ritenendo individualizzanti riscontri che, come visto nel caso delle armi,
si traducono in non-riscontri o riscontri in negativo. Anche la lettura fornita
dal Giudice di secondo grado delle
videoriprese effettuate da telecamere esistenti sul posto soffre di evidente
illogicità. Il passaggio di moto e auto nell’ordine descritto dallo Spagnuolo
ed addirittura il volo degli uccelli, nulla hanno a che vedere con la effettiva
partecipazione del Setola ai fatti in contestazione.
Tutto quanto sopra senza dire
che le dichiarazioni dello Spagnuolo sono tutt’altro che riscontrate dalle
dichiarazioni rese da testimoni presenti, sia per quanto attiene al numero dei
componenti del commando e sia per ciò che riguarda l’essere gli stessi
travisati o meno. Sul punto la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione.
Quanto alla mancata assunzione
delle prove decisive, in particolar modo con riferimento alla richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale effettuata con i motivi di appello (escussione
teste Giosué Gesmundo ), dalla sentenza
è possibile, soltanto per brevi linee, riportarsi alle motivazioni addotte
dalla Corte territoriale. Il teste indicato poteva riferire, con certezza, in
ordine alle modalità con le quali il Setola pretendeva la “tangente” dagli
extracomunitari sul litorale Domitio per il loro spaccio di stupefacenti. E sul
punto, la Corte laconicamente rileva che già erano stati acquisiti in atti più
che sufficienti dati di conoscenza.
Quanto poi alla richiesta di
perizia sulla FIAT Punto “utilizzata per la strage compiuta il 18/09/2008"
(e cioè per individuare le precise caratteristiche di velocità) e di “esperimento
giudiziale” (finalizzato a far guidare al collaboratore Spagnuolo l’auto AUDI
utilizzata per l’omicidio Celiento, fatto immediatamente precedente alla strage del 18/09 e ciò per verificare la corrispondenza
al vero dei tempi di percorrenza tra i luoghi dei fatti indicati dal collaboratore),
la Corte, ancora una volta, pone una motivazione generica richiamandosi agli
atti già acquisiti al fascicolo per il dibattimento, incorrendo nel predetto
vizio di motivazione.
Quanto alla rinnovazione
dibattimentale relativa all’alibi del Setola, non vi è chi non veda la
importanza e la decisività della prova in questione. Ma la Corte di secondo grado,
ancora una volta, motiva “per relationem” riprendendo le motivazioni (anch’esse
insufficienti) del giudice di primo grado.
Ed infine, il processo a carico del Setola si
sarebbe concluso diversamente se si fosse data la possibilità di dimostrare
quantomeno la esistenza di un alibi. Per tali motivi, e per quelli espressi
nell'atto di ricorso principale, la sentenza impugnata va annullata”.
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