Translate

domenica 25 marzo 2012

Il Tribunale di Carinola fa giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa


DUE INTERESSANTI DECISIONI PER QUERELE INTENTATE CONTRO IL NOSTRO DIRETTORE  DA ANDREA SULLO  IMPRENDITORE DI SESSA AURUNCA
ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA DIFESA NONOSTANTE L’OPPOSIONE DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLA PARTE CIVILE

La diffamazione via Web è similarmente paragonabile a quella a mezzo della carta stampata. Occorre un giudizio con l’istruttoria del Gip.








Sessa Aurunca - E’ la terza vittoria, in pochi giorni, per il giornalista Ferdinando Terlizzi, nostro DIRETTORE; la prima è quella di Milano, contro Roberto Saviano ( che aveva querelato il collega ritenendosi diffamato per alcune frasi inserite in un commento sul sito web “casertasette”) in quella circostanza infatti, il giudice aveva stabilito che il processo dovrà celebrarsi a S. Maria C.V. luogo dove anagraficamente è iscritto l’imputato.
La seconda e la terza, sono relative a vicende locali, che sono passate al vaglio del Tribunale Penale di Carinola. Vediamole in breve. Il signor Andrea Sullo, un imprenditore di Sessa Aurunca, con mire espansionistiche ( è presidente del Consorzio “Aurunca Shopping” che avrebbe in animo di costruire un centro commerciale sull’Appia, che dovrebbe fare la concorrenza al “Sidicinum” di Teano e a “Panorama” di Formia; recentemente ha cambiato casacca, è passato da affiliato “Sisa” ad affiliato “Conad”… i cambi di casacca sono sempre sospetti o per evasione di fisco o per preparazione di truffe ) si è sentito “leso” da alcuni articoli pubblicati – per varie vicende – ed ha per questo presentato due querele.
Dopo varie vicissitudini al Terlizzi è stato contestato il reato di cui all’art. 595 ( diffamazione ) perché, nella qualità di direttore responsabile della testata giornalistica on-line www Casertasette it, pubblicava in rete articoli e servizi con titoli delle seguenti notizie: “Caserta, esposto consumatori: I surgelati? Dal Market a casa del proprietario”; “Sessa Aurunca, supermercato con parcheggio.. a rischio”; In arrivo miliardi per danni centrale, focus su città; “Molto probabilmente ci sarà un futuro con sole a scacchi per il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio Aurunco Shopping”. E ancora: “Caserta stalking giudiziario ai danni di una vedova. Resa giustizia”; “Continua la farsa dell’eredità dei Sullo a Sessa”.
In due udienze diverse i processi venivano, il primo innanzi al giudice monocratico dott.ssa A. Vona ( pubblico ministero d’udienza Dott.ssa Monaco ) e il secondo giudice S. Ninna ( pubblico ministero dott.ssa G. Sciorio ) ma la decisione finale è stata la stessa.
In apertura, l’avv. Dario Pepe ( che difendeva il giornalista, unitamente al penalista Gennaro Iannotti ) esordiva: “Questo procedimento -a nostro avviso - non doveva pervenire innanzi alla Signoria Vostra con le forme del decreto di citazione a giudizio ma, bensì, con le forme di cui all’Art. 416 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Riteniamo, pertanto che, appunto il decreto emesso sia nullo e quindi debba disporsi la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi e le produco anche sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, depositata del dicembre del 2010, avente ad oggetto – appunto- un conflitto di attribuzioni tra GUP del Tribunale di Milano e il GUP del Tribunale di Roma e quindi la risoluzione di questo problema della competenza o meno e quindi il passaggio per l’udienza preliminare. Vediamo, infatti, che nel caso di specie – potrà rilevarlo anche dal capo di imputazione - sebbene si tratti di un articoli diffuso on line, quindi su internet, si tratta di una testata giornalistica. Testata giornalista che, appunto per questo motivo, e assimilabile in punto e per tutto quindi anche quod penam- a quella che e la legge sulla stampa. Ragion per cui il reato per cui si procede deve essere non solo quello di cui all’Art. 595 ma, bensi, di diffamazione a mezzo stampa così come riferito poco fa”.
Dopo alcune precisazioni del giudice l’avv. Pepe ha proseguito: “Le produco anche il provvedimento emesso dal Giudice: Quindi, tanto è vero che il Pubblico Ministero qualifica il giornale come testata giornalistica, quindi lo qualifica non come una diffamazione on-line quale potrebbe essere quella su un blog o su Facebook - ad esempio - quindi su un social network. Ma, appunto, si tratta di testata giornalistica assimilabile in tutto e per tutto. Anche una sua collega, la dottoressa Ninna, tra l’altro tra le stesse Parti: imputato Terlizzi, persona offesa il Sullo, in data 7 febbraio del 2012 si è pronunciata in tal senso restituendo gli atti al Pubblico Ministero e dichiarando nullo il decreto di citazione; quindi chiede dichiararsi nullo il decreto e la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero”.
Poi il Giudice chiedeva alle altre Parti: “Su questa eccezione? Prego, il Pubblico Ministero?”. Prendeva quindi la parola il piemme d’udienza dott.ssa Monaco, la quale dichiarava:”Io mi oppongo alla richiesta fatta dal difensore perche non ritengo che debba essere integrato il capo di imputazione, almeno alla luce della querela. Perche, praticamente, la legge sulla stampa prevederebbe… chiedo scusa un attimo. . . Va be, sarebbe l’attribuzione di un fatto determinato. Se noi leggiamo la querele fa riferimento ad una serie di episodi e quindi mi risulta difficile sapere quel è il fatto determinato per cui – poi - era necessario fare ricorso a quella normativa”.
In prosieguo il Giudice dava la parola alla Parte Civile, rappresentata dall’avv. Luigi Imperato, il quale diceva: ”Si, Giudice, il problema e il seguente: in astratto quello che dice il difensore dell’imputato e vero, ma il presupposto nel caso di specie manca. Cioè, l’applicazione della legislazione speciale, in particolare Art. 13 della legge 47 del ‘48, richiede non soltanto l’elemento della diffamazione a mezzo stampa ma richiede anche l’attribuzione di un fatto determinato. Ora il problema e di carattere strettamente processuale. Allo stato, dal capo di imputazione, tutto ciò non si evince e perciò –correttamente - la Procura ha contestato il 595. Quindi, questo, potrebbe avvenire ma successivamente e non allo stato degli atti cosi come formulato il capo d’imputazione. Pertanto ritengo che, allo stato, non possa essere accolta la questione di carattere preliminare sollevata dalla Difesa”… in effetti un bla, bla, bla… come quello del pubblico ministero.
Invece il giudice uniformandosi all’altra analoga decisione ha accolto in toto le doglianze dell’Avv. Dario Pepe. “Il Giudice Monocratico sull’eccezione difensiva rilevato che come si evince dalla lettura del capo di imputazione il reato in contestazione appare definibile come quello di diffamazione a mezzo stampa attesa la portata diffusiva ormai - pacificamente riconosciuta alle testate giornalistiche on line. Considerato che il discrimine e l’applicabilità della normativa, di cui all’Art. 595 del Codice di Procedura Penale e l’art. 13 della legge 8 febbraio del 48 n.47 Disposizioni sulla Stampa, e individuato nella attribuzione di un fatto determinato oggetto della condotta diffamatoria; osservato che l’ipotizzata condotta ritenuta diffamante- e riferita ad un fatto determinato relativo ad una controversia penale meglio specificata nel pezzo di cronaca de quo; considerato che pertanto la normativa speciale prevalendo su quella di cui all’Art. 595 del Codice Penale debba trovare applicazione, ai sensi dell’Art. 15 del Codice Penale; letto l’Art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 a norma del quale si applica la pena della reclusione da uno a sei anni; considerato – pertanto - che più correttamente l’azione penale avrebbe dovuto essere esercitata nelle forme di cui agli Art. 416 e seguenti del Codice di Procedura Penale; ritenuta fondata e tempestivamente dedotta l’eccezione avanzata dalla Difesa del imputato, per questi motivi - letto l’Art, 550, comma 3 Codice di Procedura Penale- dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per ulteriore corso”. Prosit!


Nessun commento:

Posta un commento