Translate

giovedì 25 febbraio 2010

33 - La stampa asservita al potere locale

(33) Una volta la stampa era la semplice incarnazione del diritto alla libera espressione del proprio pensiero, ed era quindi, giusto non farla sottostare a particolari regole, che pure c’erano. Ma adesso non è più così, da molto tempo non è più così.

Un giornale che non vende chiude ( chiuderebbe se non sostenuto da finanziamenti pubblici ), un telegiornale che non ha gli ascoltatori che dovrebbe avere cambia formula, cambia direttore, magari chiude. Non c’è libera espressione del pensiero che tenga, perché questi sono business e o rendono o chiudono. Siamo in una logica commerciale. E non c’è nulla di male, assolutamente nulla. Ma dato che così stanno le cose allora si deve capire che le notizie non sono altro che i prodotti che questa impresa commerciale vende, ed è da quella vendita che vengono gli introiti destinati a portare profitti, cioè ricchezza. Si fa informazione per creare ricchezza, non per esprimere la libertà del proprio pensiero. E, ancora una volta, va bene, va benissimo, purché, però, cambino le regole di tutela di chi viene offeso.
In un sistema di questo tipo il cittadino che viene trascinato in prima pagina subisce questa sorte non perché qualcun altro sta esercitando il proprio diritto ad esprimere il pensiero ma perché quel qualcun altro sta facendo il suo mestiere, il suo commercio, sta vendendo la storia di quel cittadino, e la sta vendendo a scopo di lucro. Ebbene, in questa condizione quel cittadino ha diritto, ha assoluto ed incontestabile diritto ad una tutela assai più forte. Non può accontentarsi di processi decennali in cui si discute di presunte o reali diffamazioni, ha diritto a molto di più. E, al contempo, chi scrive chi parla deve sapere cosa sta facendo: sta lavorando per un’impresa commerciale. Non c’è nulla di male, ma questo impone un assai maggiore rispetto della merce umana che si maneggia, e sulla quale si guadagna.

Tentare di difendere oggi il mercato dell’informazione, le sue dimensioni enormi, e l’enorme ricchezza che vi gira attorno, dagli interessi degli editori al grande mercato della pubblicità in base a quegli stessi principi e fondamenti con cui si difendeva l’esistenza dei fogli combattenti per la democrazia, semi clandestini, seppure assai gloriosi, è ridicolo. Anche un po’ vergognoso.
Una chiara riflessione su questo tema, una chiara ridefinizione dei fondamenti e dei limiti della libertà di stampa, inviolabile, certo, come è inviolabile la libertà d’impresa, ci aiuterà ad evitare che, a forza di eccessi e di cecità, non si metta in discussione la libertà stessa.

E, del resto, basta leggere 1e testimonianze di Alain Minc e di Bernard Tapie per rendersene conto (densa e pesante la pagina in cui Tapie racconta che, consegnandosi spontaneamente all’arresto, deve comunque impegnarsi per sfuggire a giornalisti e fotografi, come se le manette fossero la pena accessoria, e la gogna quella principale ). Tutto questo sta a significare che il problema ha caratteristiche non nazionali e merita di essere portato all’attenzione di Tribunali non nazionali. In tal senso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già dimostrato di sapere operare. Le sentenze della Corte Europea che traggono origine dal secondo comma dell’articolo 6 della CEDU sono numerose. Con esse si fissano alcuni principi imprescindibili per uno Stato di diritto. Intanto il rispetto della presunzione d’innocenza comporta che l’onere della prova sia interamente a carico dell’accusa cui spetta di trovare prove sufficienti e fondate per potere portare in giudizio un imputato e poterne chiedere la condanna. Porre un cittadino di fronte ad accuse generiche chiedendogli di discolparsi è considerato un comportamento illegittimo. Tutto questo può sembrare ovvio, ma la pratica s’incarica di dimostrare che le cose vanno sovente in modo diverso. Basterà, difatti, andare a verificare quante volte vengono emessi dei mandati di cattura, nel corso delle indagini preliminari, che contengono delle ipotesi di reato che poi non si trovano nelle richieste di rinvio a giudizio; basterà leggere le molteplici dichiarazioni di pubblici ministeri che affermano di avere “acceso un faro” su un qualche soggetto, con ciò ammettendo di aver cominciato a costruire l’accusa prima di avere un qualche elemento che ne giustifichi l’esistenza o che possa portare ad un’ipotesi di reato; basterà ricordarsi dei casi in cui l’assenza di movente è presa a fondamento della pericolosità del soggetto, anziché dell’infondatezza dell’accusa. In tutti questi casi le vittime dell’ingiustizia potranno rivolgersi alla Corte Europea.


Direttamente connesso al principio dell’onere della prova ve ne è un altro, anch’esso fondamentale, secondo il quale l’indagato prima e l’imputato poi hanno il diritto di tacere e di non collaborare alla raccolta delle prove a proprio carico. Anche questo appare ovvio, ma anche in questo caso basterà ricordarsi di quante volte abbiamo letto dichiarazioni di pubblici ministeri che giustificano una carcerazione, nel corso delle indagini preliminari, con il diritto che l’indagato ha reso piena ( o si suppone tale ) confessione con ciò facendo venire meno, secondo i piemme la propria pericolosità. Queste dichiarazioni mostrano, in maniera fin troppo candida, il pregiudizio di colpevolezza secondo il quale chi non confessa se ne sta in carcere, anche se nessun Tribunale lo ha mai condannato per alcun reato.

( 33 – In galera, in galera – continua )

Nessun commento:

Posta un commento