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mercoledì 28 luglio 2010
venerdì 23 luglio 2010
SULLO FAMILY STORY SESSA AURUNCA ITALIA
LA SAGA
DEI
SULLO
da
SESSA AURUNCA
Nota per i navigatori
1. Un consiglio per i Sessani: Inutile spendere soldi per andare a Teatro, per assistere alle commedie di De Filippo, Scarpetta, Viviani, Giuffrè. Basta recarsi presso il Tribunale ed avere la fortuna di trovare un processo dove è impegnato Andrea Sullo, o il suo fidato spalleggiatore Gatto Silvestro. Lo spettacolo è assicurato.
2. Ecco una delle diverse azioni dello stalking giudiziario messo in atto da Andrea e Nicolina Sullo contro la cognata Maria Francescone vedova di Salvatore Sullo e contro i nipoti Michele e Simona Sullo.
3. Seguirà poi la farsa del testamento falso ( commedia in allestimento )
ECCO IL PRIMO ATTO DI GIUSTIZIA
LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL GIUDICE SERGIO ENEA DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA NELLA CAUSA INTENTATA DA ANDREA SULLO CONTRO LA COGNATA MARIA FRANCESCONE VEDOVA DI SALVATORE SULLO
TRIBUNALE E DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA
SENTENZA
(artt.544 e ss- c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico di S. Maria C.V. Sezione Distaccata di Carinola dott. Sergio Enea alla pubblica udienza del 30 aprile 2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di: FRANCESCONE MARIA nata a Sessa Aurunca il 07/04/64 ed ivi residente al viale XXI Luglio n. 80
LIBERA – PRESENTE
IMPUTATA
Del reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 640 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi con artifici e raggiri consistiti nell’ inviare tramite il legale Avv. Domenico Stanga, a Sullo Andrea due richieste di pagamento di spettanze. relative ad asserite attività lavorative svolte, rispettivamente presso il supermercato “SISA” sito in Sessa Aurunca di cui il Sullo è legale rappresentante e presso l’abitazione del Sullo come domestica, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in tal modo in errore Sullo Andrea in merito all’effettivo svolgimento di tali attività e a procurarsi l’ingiusto profitto corrispondente alle somme richieste, con corrispettivo danno per la persona offesa evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (opposizione della persona offesa). in Sessa Aurunca il I 7.01. 2005 e 26.01.2005
CON L’INTERVENTO P.M.: V.P.O. Dott.ssa A. Izzo
PARTE CIVILE: Avv. Luigi Imperato per SULLO ANDREA
Difesa: Avv. Gennaro lannotti e Avv. Dario Pepe difensori di fiducia.
Conclusioni
P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell’imputata e condannarla alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 50,00 di multa.
Parte civile: si riporta alle conclusioni scritte depositate.
Difesa: assoluzione con formula piena; in subordine, minimo della pena e benefici di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 30 ottobre 2007 Francescone Maria era tratta in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica. per rispondere del reato di cui in rubrica. Alle udienze del 10 luglio 2008, del 23 febbraio 2009 e del 22 maggio 2009 il Giudice disponeva la rinnovazione della citazione all’imputata, non andata a buon fine.
All’udienza del 05 ottobre 2009 il processo veniva rinviato per l’adesione del difensore al astensione proclamata dalla locale Camera Penale. All’udienza del 30 aprile 2010 il Giudice dichiarava l’apertura del dibattimento e ammetteva i mezzi istruttori come richiesti dalle parti. Sentiti i testi Sullo Andrea e Sullo Nicolina, il Giudice, stante la superficialità revocava l’ordinanza di ammissione delle prove. Dichiarata la chiusura dell’istruttoria dibattimentale con indicazione di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, il Giudice, sulle conclusioni delle parti, all’esito della deliberazione in camera di consiglio, pubblicava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata va senz’altro mandata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, atteso che il fatto descritto nel capo di imputazione non è sussumibile (“Sussumere” nel linguaggio giuridico significa ricondurre un caso specifico a uno generale che lo possa comprendere N.d.R.) nella fattispecie di cui agli att. 56 e 640 c.p. o in altra fattispecie penale.
Secondo l’ipotesi d’accusa, la tentata truffa si sarebbe concretata mediante il mero invio di due lettere con le quali Francescone Maria, per il tramite del suo avvocato, richiedeva alla parte offesa. Sullo Andrea il pagamento di spettanze relative ad asserite attività lavorative svolte rispettivamente presso il supermercato “SISA” sito in Sessa Aurunca, di cui il Sullo era legale rappresentante e presso l’abitazione del Sullo come domestica.
L’espletata istruttoria dibattimentale (ed in particolare la deposizione della parte offesa
e la produzione documentale della pubblica accusa) ha consentito di appurare che le 2 missive predette recanti rispettivamente la data del 17/01/05 e del 26/01/05, contenevano effettivamente la mera richiesta del pagamento delle spettanze per l’attività lavorativa asseritamene svolta presso la Euromark s.r.l. e presso l’abitazione del Sullo, ma null’altro che comprovasse l’avvenuto espletamento di tale attività Iavorativa.
V’è pertanto da chiedersi se la mera richiesta del pagamento degli emolumenti per prestazioni lavorative, anche se non effettivamente espletate, rivolte al datore di lavoro, concreti o meno l’ipotesi delittuosa di cui in imputazione.
A tale quesito non può che darsì risposta negativa. Al fine dì meglio comprendere la conclusione cui è pervenuto -il giudicante e prima di richiamare il contenuto di talune analoghe pronunce della giurisprudenza di legittimità — giova richiamare il mero dettato della norma incriminatrice in esame, l’art. 640 c.p. che punisce chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La fattispecie incriminatrice è posta a tutela dell’interesse individuale della libera determinazione della persona offesa, che può venir lesa non già da una mera altrui richiesta di pagamento. per quanto illegittima, ma dalla falsa rappresentazione di una causa legittimante la pretesa economica, realizzata mediante artifizi o raggiri. In altri termini, la norma penale non intende sanzionare la mera richiesta economica illegittima, ma la fraudolenta induzione in errore del soggetto richiesto, che aderisce all’altrui richiesta economica sulla base di una falsa rappresentazione della realtà appositamente predisposta dal reo.
Diversamente argomentando, dovrebbe pervenirsi all’inverosimile conclusione che ogni richiesta economica non fondata su un titolo legittimante concreti il delitto di tentata truffa. con la conseguenza che ogni procedimento civile, ove l’attore avanzi una pretesa economica poi non accolta dal giudicante, siccome sempre preceduto da una formale messa in mora, contenga in sé una ipotesi delittuosa (consistente nella richiesta stessa di corresponsione di una data somma di denaro o altra utilità).
Tale assunto è tanto evidente che in giurisprudenza non si rinvengono fattispecie analoghe nelle quali oggetto dell’imputazione era la mera pretesa economica formulata con lettera, non accompagnata da alcun artifizio o raggiro volta ad indurre in errore il destinatario della richiesta. Così quanto alla richiesta di corresponsione di una somma di denaro effettuata per corrispondenza, la Suprema Corte ha affermato che essa integra la fattispecie delittuosa in esame soltanto nell’ìpotesi in cui sia accompagnata da mezzi ingannevoli atti a comprovare l’assunto fondante la richiesta e quindi a trarre in inganno il destinatario.
È il caso di Cass. n. 1983/69 che ha ritenuto configurabile il delitto di truffa nel fatto di colui che ottenga danaro o altri aiuti economici mediante richiesta epistolare inviata a un numero indefinito di persone, nella quale con mezzi ingannevoli dimostri uno stato di bisogno, in realtà inesistente: o di Cass. n. 5020/80, che ha ottenuto insussistente il tentativo di truffa nella ipotesi dì mera richiesta di pagamento per prestazioni non effettuate (in quel caso anche attraverso la predisposizione di falsi documenti contabili).
La giurisprudenza richiamata dalla parte civile a fondamento delle proprie argomentazione (Cass. n. 495/98), ad avviso del giudicante, non fa che confermare tale assunto. In quell’ipotesi la Suprema Corte ha affermato che integra il delitto di tentata truffa non già la mera richiesta infondata di erogazione di una prestazione assistenziale avanzata ad un ente previdenziale, ma la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro, tale da indurre in inganno l’ente pubblico sulla effettiva esistenza del rapporto stesso, cui poi consegua una formale richiesta da parte del soggetto agente. È pertanto essenziale componente della condotta criminosa la predisposizione di elementi documentali (falsificati in tutto od in parte) atti a trarre in inganno l’ente pubblico, elementi che, come detto, non si rinvengono nella fattispecie in esame, non avendo la Francescone posto in essere alcun artifizio documentale o di altro genere atto a far apparire verosimile il pregresso svolgimento delle mansioni lavorative.
Peraltro, il precedente giurisprudenziale menzionato dalla parte civile consente di operare una ulteriore riflessione, quanto al parametro della idoneità della condotta, secondo un giudizio prognostico a produrre 1‘evento dannoso connotato caratterizzante il tentativo di delitto. In tutti i casi giurisprudenziali nei quali la tentata truffa è stata integrata mediante la falsa rappresentazione della costituzione e svolgimento di un rapporto di lavoro la richiesta economica e stata inoltrata non già al datore di lavoro, ma ad un ente terzo (INPS, INAIL. etc.). che non avendo la possibilità di operare un immediato riscontro circa la veridicità delle asserzioni del richiedente, è tenuta ad erogare la prestazione assistenziale o previdenziale, sulla scorta di dati documentali prodotti dal richiedente medesimo.
Ben diverso e il caso in cui la richiesta economica sia rivolta al datore di lavoro che e perfettamente in grado di operare un controllo immediato dell’ identità dei suoi dipendenti e che pertanto non può di certo esser tratto in inganno da documentazione esibita dal richiedente e eventualmente attestante la sussistenza del rapporto di lavoro.
In altri termini, il datore di lavoro e sempre in grado di conoscere l’identità e numero dei lavoratori da lui impiegati (soprattutto nell’ipotesi di lavoro domestico o di lavoro espletato presso un piccolo esercizio commerciale quale quello in esame), onde giammai può esser tratto in inganno da una richiesta proveniente da un soggetto che asserisce di essere stato suo dipendente.
Quindi, ove anche la Francescone avesse allegato alle richieste documentazione tesa a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro al fine di ottenere da Sullo il pagamento delle proprie spettanze, tale condotta sarebbe comunque stata inidonea a trarre in inganno la parte offesa, onde verrebbe comunque meno il parametro di cui all’art. 56 c.p..
Alla luce delle suesposte argomentazioni è evidente che il prosieguo dell’istruttoria si palesava del tutto superfluo, siccome volto a dimostrare da parte della pubblica accusa ( e della parte civile) la insussistenza del rapporto di lavoro e da parte della difesa, l’esatto contrario, atteso che, ove anche fosse stata acquisita la prova della insussistenza del detto rapporto e la conseguente infondatezza della pretesa economica avanzata dall’imputata, per il tramite del difensore, con le missive di cui in imputazione, non sarebbe stata comunque integrata la fattispecie incriminatrice della tentata truffa.
L’imputata pertanto va senza dubbio alcuno mandata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.
Ai sensi dell’art.544 c.p.p il Giudice, sussistendo giustificatì motivi, indica per il deposito della motivazione il termine fino al 29 maggio 2010.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p., assolve Francescone Maria dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste. Letto l’art. 544, comma 3°, c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine fino al 29 maggio 2010. Carinola, 30/04/10. Il Giudice Monocratico Dr. Sergio Enea -
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA
DOTT. 5. ENEA Giudice
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 31
PROCEDIMENTO PENALE N. 328/08 R.G.
A CARICO DI: FRANCESCONE MARIA
UDIENZA DEL 30/04/2010
Esito: Sentenza
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
ESCUSSIONE DEL TESTE
SULLO ANDREA
ESCUSSIONE DELLA TESTE SULLO NICOLINA 20
R.G. 328/08 - 30/04/2010 c/FRANCESCONE MARIA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA
DI
CARINOLA
Procedimentò penale n. 328108 Udienza del 30/04/2010
DOTT. S. ENEA Giudice
DOTT.SSA A. IZZO Pubblico Ministero
SIG. G. PIRONE Ass. d’Udienza
SIG. C. GRAVANTE Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI - FRANCESCONE MARIA -
INIZIO DEL DIBATTIMENTO
Giudice: ci sono questioni preliminari?
P.M.: da parte mia nessuna.
Giudice: possiamo dichiarare aperto il dibattimento, la parola al Pubblico Minìstero per le richieste di prova.
PUBBLICO MINISTERO: Chiedo l’acquisizione dell’atto di denuncia querela sporto presso la Procura il 9 maggio 2005 da Sullo Andrea, verbale d’integrazione di querela orale del 13 aprile 2005, l’acquisizione dell’attestazione del libretto di lavoro n. 16955 relativo a Francescone Maria e rilasciato dal Centro per l’Impiego di Sessa Aurunca, l’acquisizione di n. 2 missive di richieste di pagamento relative ai fatti per cui è procedimento, l’esame dei testi di lista e l’esame dell’imputato.
Giudice: la Parte Civile?
Parte Civile: Avvocato Imperato difensore di Sullo Andrea, Parte Civile, controesame dei testi indicati dalla Pubblica Accusa ed esame dell’imputato qualora vi acconsenta, la copia del libretto di lavoro e le raccomandate dello studio Stanga già le ha richieste il Pubblico Ministero, quindi si associa alla richiesta di acquisizione, in più chiede l’acquisizione dell’estratto conto assicurativo dell’Inps che fa riferimento proprio R.G. 328/08 - 30/04/2010 c/FRANCESCONE MARIA ai contratti di lavoro indicati nel libretto precedentemente richiesto dal Pubblico Ministero, nonché i verbali ispettivi posti in essere dall’Ispettorato del Lavoro di Caserta, della Guardia di Finanza del 10 maggio 2002, del 18 settembre 2003 e 24 gennaio 2004 nel corso dei quali è emerso che la Francescone non era dipendente dalla Euromarket Srl, già peraltro presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero anche questi atti.
Giudice: la Difesa. Difesa?:
Avv. Dario Pepe … “la Difesa dell’imputato chiede il controesame dei testi della Procura, l’esame dell’imputato ove intenda sottoporsi, l’esame dei propri testi di lista ritualmente depositata presso la Cancelleria del Giudice; per quanto concerne le missive non c’è opposizione, limitatamente al libretto di lavoro Giudice, vi è opposizione essendo innanzitutto in copia, nonché incerta la provenienza in quanto ritengo che sia più opportuno farlo eventualmente acquisire al fascicolo dibattimentale all’esito dell’escussione del maresciallo Saponaro, credo che abbia fatto…
Giudice: il libretto di lavoro, quello che viene rilasciato dall’Ufficio dell’Impiego, no?
Parte Civile: sì, quello del Centro per l’Impiego.
Giudice: va bene.
Parte Civile: non c’è opposizione alle altre richieste della Difesa.
Giudice: il Giudice ammette le prove richieste dalle Parti in quanto pertinenti, rilevanti e non vietate dalla legge, compresa la documentazione prodotta dalla Parte Civile.
Giudice: Chi vuole sentire Pubblico Mìnìstero?
P.M.: Il denunciante, Sullo Andrea.
ESCUSSIONE DEL TESTE SULLO ANDREA
Giudice: Io la devo avvisare che dichiarazioni false o reticenti comportano responsabilità penali e che lei ha l’obbligo di dire la verità. Legga la dichiarazione d’ ìmpegno.
Teste: (legge la dichiarazione d’impegno)
Giudice: le sue generalità.
Teste: Sullo Andrea, nato a Sessa Aurunca il 13/2/64, residente in Sessa Aurunca alla via Belvedere.
Giudice: Prego, Pubblico Ministero.
D) Pubblico Ministero: “Volevo sapere, innanzitutto, lei conosce Francescone Maria?
R) Teste: sì.
D) P.M.: anche all’epoca dei fatti, nell’anno 2005?
R) Teste: Sì.
D) P.M.: Come la conosce?
R) Teste: Era la mia ex cognata, la moglie del defunto fratello.
D) P.M.: la moglie dì suo fratello?
R) Teste: sì, defunto.
D) P.M.: Ex moglie, cioè era separata?
R) Teste: no, no.
D) P.M.: vedova quindi, la vedova di suo fratello?
R) Teste: sì.
D) P.M.: Quindi la conosce da quanto tempo?
R) Teste: Da quando si sono sposati.
D) P.M.: E cioè?
R) Teste: 25/26 anni, non mi ricordo preciso.
D) P.M.: senta, volevo sapere: agli atti risulta che questa signora le ha fatto pervenire delle raccomandate a nome dell’avvocato Stanga?
R) Teste: sì, nel gennaio del 2005, una prima raccomandata in cui mi chiedeva le spettanze per il lavoro che aveva svolto presso la Euromarket Srl, attività di cui io sono amministratore e socio, ma che in effetti non.. non aveva mai svolto nessun tipo di...
Fuori campo: Giudice: chiudiamo la porta. Prego.
R) Teste: una prima raccomandata nel gennaio. . . tutte e due nel gennaio 2005, arrivò prima una in cui mi chiedevano spettanze per il lavoro, per il presunto lavoro che la Francescone aveva svolto presso il supermercato, ma di fatto non aveva fatto nessun tipo di attività. Infatti rimasi meravigliato da questa cosa che smentimmo tramite il nostro legale e successivamente, verso la fine di gennaio, sempre del 2005, mi è arrivata sempre dallo studio Stanga una seconda raccomandata in cui addirittura mi chiedevano le spettanze del lavoro che aveva svolto la signora Francescone presso casa mia, addirittura per 12 anni aveva lavorato questa signora a casa mia, cosa non veritiera, assolutamente falsa. La signora non ha mai prestato attività lavorativa...
D) P.M.: Le lettere sono quelle che adesso le mostra il Giudice?
R)Teste: Sì.
D) P.M.: Lei diceva che ha dato riscontro a queste lettere per iscritto?
R) Teste: Sì, fu risposto tramite il nostro legale Sasso, Sasso Gianluca, ripose.., però, loro successivamente mi risposero che invece loro pretendevano ancora queste spettanze e quindi...
D)P.M. : Senta, volevo sapere: ma nel periodo per il quale la signora pretendeva questo pagamento in che rapporti eravate? Vi frequentavate, la signora veniva da voi?
R) Teste: Sì, la signora veniva a casa mia anche perché a casa mia viveva mia mamma che poi è morta nel 2004, stava malata, e lei veniva a fare le visite di cortesia, veniva a casa, stava a casa.. . dopo la morte di mio fratello mi sono prodigato ad aiutare i miei nipoti per quello che poteva essere necessario, un aiuto morale per il fatto che non avevano il padre, a volte anche un aiuto economico anche se poi alla risultanza, alla luce dei fatti che sono emersa la signora non aveva bisogno di… visti i redditi che percepiva, la pensione e quant’altro diciamo che il nostro aiuto economico era superfluo, però in quel momento se i nipoti avevano bisogno di qualcosa noi eravamo pronti a sostenerli, sia moralmente e sia economicamente, quindi lei veniva delle volte a casa mia..
D) P.M: e presso il supermercato?
R) Teste: Presso il supermercato mai, veniva qualche volta a fare la spesa, ma non… assolutamente non c’era nessun tipo di rapporto con il supermercato.
D) P.M.: ho capito. Per questo motivo poi ha sporto una denuncia querela?
R)Teste: sì.
D) P.M.: Quindi la motivazione è che la signora pretendeva questi soldi?
R) Teste: Non solo la signora...
D)Giudice: Non l’ho capita questa domanda.
D) P.M.: dicevo: il motivo della denuncia querela...???
R) Teste: Perché la signora non ha mai lavorato né al supermercato e né presso casa mia, per cui lei pretendeva delle spettanze...
D) Giudice: quindi voi avete ricevuto queste lettere...
R) Teste: Sì.
D) P.M.: a queste lettere era allegata della documentazione?
R) Teste: No, no.
D) Giudice: quindi avendo ricevuto queste lettere, ritenendo che la signora non aveva mai lavorato avete sporto denuncia, giusto?
R) Teste: No, successivamente mi sono recato presso il Collocamento, perché sapevo… a suo dire, quando qualche volta ci siamo ìncontrati, anche perché spesso la mattina la incontravo che andava presso l’abitazione del signor Aniello in quanto abita poco distante da casa mia, sulla stessa strada, abita, avevo qualche notizia di questo rapporto e quindi ho chiesto all’Ufficio di Collocamento e risultava chiaramente che lei era assunta a tempo pieno...
D) Giudice: cosa?
R) Teste: .. .era assunta a tempo indeterminato dal signor Aniello Marcello e quindi contemporaneamente come faceva a svolgere tre attività nella stessa giornata? Lavori a tempo pieno nella stessa giornata.. . e quindi ho capito che c’era un intento truffaldino della signora nei miei riguardi.
D) Giudice: a parte l’invio della raccomandata contenente una richiesta di pagamento non le è stata fatta nessun’altra. . . non le è stata presentata documentazione falsa inerente l’attività svolta? No, ci sono solo due richieste di pagamento, giusto?
R) Teste: Sì.
D) P.M.: Ma esiste un giudizio, un giudizio civile?
R) Teste: La signora sì, mi ha sporto... mi ha fatto dei procedimenti civili , ha chiesto... contemporaneamente ha fatto causa sia all’Euromarket sempre per le spettanze e sia ha fatto causa civilmente a me e mia moglie, che è proprietaria della casa, per il lavoro che avrebbe svolto a casa.
D) P:M:: Quindi sono. in corso due procedimenti civili sporti dalla signora... ? presso la Sezione Lavoro, cioè a Santa Maria Capua Vetere?
R) Teste: Sì, Santa Maria presso la Sezione Lavoro.
D) P.M.: sono tuttora in corso?
R)Teste: sì, sì, cono in corso, sì. Quindi le integro. . . oltre a quelle lettere poi mi ha fatto causa materialmente, la signora.
D) P.M.: Lei diceva che ha fatto un riscontro scritto prima di fare la denuncia querela.
R)Teste: Ho chiesto all’ufficio del Collocamento..
D) P.M.: Ha incaricato un Avvocato per rispondere a queste raccomandate?
R) Teste: Sì, sì.
D) P.M.: È questa la raccomandata che ha firmato da spedire all ‘imputata?
R) Teste: Sì.
D) P.M.: Ne chiedo l’acquisizione, Giudice.
D) Giudice: Mostriamola alle Parti. Quindi ribadiamo: a parte l’invio delle lettere con richiesta di pagamento..
R) Teste: la signora materialmente ci ha fatto causa.
D) Giudice: va beh, a parte ìl fatto.. . rientra nel diritto di ciascuno poi richiedere in via giudi... a parte queste richieste, perché la lettera è semplice, non vi è stata altra attività con la quale ha provato ad indurvi in errore, presentazione di documentazione falsa, niente? Vi ha soltanto richiesto il pagamento.
R)Teste: no.
D) Giudice: Va bene. C’è contestazione su questo. . .? No. Quindi, con il consenso delle Parti viene acquisita, questa è una sola lettera, forse è successiva, viene acquisita la lettera inviata dall’Avvocato Gianluca Sasso al collega Domenico Stanga inerente...
Avv. Dario Pepe DifesA.: è la prima raccomandata.
D) Giudice: è la prima raccomandata, non c’è stata una formale risposta anche alla seconda raccomandata?
R) Teste: sì.
D) Giudice: non ce l’abbiamo.
R) Teste: c’è stata.
D) P.M.: Lei ha una copia?
R) Teste: dovrei averla sicuramente.
D) P.M.: senta, dicevo: lei ha delle dipendenti presso il supermercato, all’epoca dei fatti?
R)Teste: Sì, come no, diversi dipendenti.
D) P.M. : Invece presso la sua abitazione?
R) Teste: No.
D) P.M.: Ha avuto mai dipendenti?
R) Teste: No.
D) P.M.: Ma c’era comunque una frequentazione dell’imputata presso l’abitazione?
R) Teste: Sì, sì.
D) P.M.: Ma la frequentazione era giornaliera?
R) Teste: No, no, non era giornaliera, ogni tanto.
D) P.M.: Occasionale?
R) Teste: Sì, sì, occasionale.
D) P.M.: sì tratteneva anche per diverso tempo?
R)Teste: Ma solo per visite di cortesia, il tempo necessario per visite di cortesia, anche perché debbo dire che la signora... siccome da mio fratello, già prima della morte, era stata lasciata, non convivevano, non è che poi nutrisse tanta stima per la nostra famiglia, quindi veniva lo stretto necessario per far visita a mia mamma oppure perché aveva dei bisogni e faceva delle richieste, ma non è che veniva spesso e che si tratteneva a lungo. Veniva a fare le visite di cortesia, sì, frequentava, questo sì.
D) P.M.: l’abitazione dove lei vìve... con chi sta lei, sua moglie?
R)Teste: C’è mia moglie, i miei figli ed ho con me una zia di 80 anni.
D) P.M.: E sua mamma?
R) Teste: E mia mamma viveva fino al 2004, poi è morta, è deceduta.
P.M.: Nessun’altra domanda, grazie.
Avv. Imperato difensore della Parte Civile ( cioè di Sullo Andrea ) : buongiorno signor Sullo.
Andrea Sullo in qualità di Teste: buongiorno.
D) Avv. Imperato - Parte Civile: lei ha specificato che è il titolare della Euromarket Srl?
R) Teste: Sì.
D) Parte Civile: senta, durante ìl periodo che la Francescone assume aver lavorato presso di voi avete avuto anche dei controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro?
R) Teste: Sì, Ispettorato del Lavoro due volte ed addirittura una volta dalla Guardia di Finanza, un controllo proprio sui dipendenti, ci sono dei verbali penso...
D) Parte Civile: Che cosa è emerso dal. ..? Cioè è risultata in qualche modo incardinata. . .?
R) Teste: No, no, non è risultata la signora Francescone presente perché non ci stava, non era una nostra dipendente, quindi fu fatto anche dalla Guardia di Finanza un elenco di tutti i dipendenti trovati, controlli a sorpresa in quel momento in diversi anni sia dell’Ispettorato e sia della Guardia di Finanza sono stati fatti... per tre anni consecutivi li abbiamo avuti, proprio in quegli anni in cui la signora dice che... abbiamo avuto ogni anno un controllo proprio sui dipendenti e non è mai risultata la signora Francescone.
D) Parte Civile: Dal 2000 al 2005?
R) Teste: Sì, sì, grosso modo, furono proprio interrogati i dipendenti trovati uno per uno come fanno generalmente quando fanno dei controlli sui dipendenti.
D) Parte Civile: va bene, al momento nessun’altra domanda.
D) Giudice: la difesa?
R) Difesa: Avvocato Pepe in difesa dell’imputata. Signor Sullo, lei è il legale rappresentante dell’Euromarket o l’amministratore della predetta società?
D) Giudice: Attenzione, le due cariche non sono in conflitto tra di loro, l’amministratore in genere è anche il legale rappresentante e socio.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: il signor Autorino Giorgio chi è?
R) Teste: sì, è la stessa cosa, amministratore e socio.
D) Difesa Avv. Pepe: Lei è il legale rappresentante dell’Euromarket?
R) Teste: sì.
D) Difesa Avv. Pepe: senta, lei ha detto pocanzi, a domanda del Pubblico Ministero e della Parte Civile.., anzi meglio, mi vuoi dire in quale periodo la signora Francescone assume aver lavorato presso l’Euromarket Srl?
R) Teste: Credo 2001/2004.
D) Dìfesa Avv. Pepe: E da dove evince questa circostanza, chiedo scusa?
R) Teste: Le richieste della signora?
D) Difesa Avv. Pepe: Lei ha detto di aver richiesto le spettanze per tre anni, ma da dove lei evince questa circostanza?
R) Teste: Io che cosa ho detto?
D) Difesa, Avv. Pepe: Lei ha detto: “la signora Francescone mi ha chiesto delle spettanze per tre anni”, da dove evince questa circostanza?
R) Teste: Io non ho detto che la signora Francescone... ho detto: “la signora mi ha chiesto le spettanze per 12 anni a casa mia”.
D) Difesa, Avv. Pepe: no, al dì là della casa, quello l’affrontiamo dopo, lei ha detto per l’Euromarket tre anni.
Giudice: Ha detto lei 2001/2004, poco fa l’ha detto.
R) Teste: Ho detto 2001-2004.
Giudice: Sì, abbiamo sentito, forse lei ricorda che la richiesta aveva ad oggetto questo periodo?
R) Teste: sì, penso di si, ricordo questa data, non so perché la ricordo però penso questa data.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: nella lettera che le è stata inviata, per mezzo del legale della signora Francescone, non faceva assolutamente riferimento ad un periodo temporale, quindi è dedotto da lei questo periodo temporale?
R) Teste: presumo di sì, però se la lettera è del 2005 le spettanze sono procedenti, non possono essere per il 2006.
D) Difesa, Avv. Pepe: sì, ma può essere dì 10 anni, 20 anni, da quanto tempo lei è il legale rappresentante di questa società?
R) Teste: Dal ‘95.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: Conosce la signora Francescone da prima di questo periodo?
R)Teste: da quando si è sposata con mio fratello.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: lei assume di aver lavorato presso l’Euromarket in qualità di?
R) Teste: Non ho capito.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: Che qualifica aveva all’interno dell’Euromarket? Le ha fatto delle richieste per mezzo del legale rappresentante... ?
R) Teste: Spettanze lavorative, non so per che cosa. .
Giudice: La richiesta...?
R) Teste: Spettanze lavorative, non so con quali mansioni.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: che cosa assumeva aver fatto all’interno del supermercato?
Giudice: Ma se dice che non lavorava.
D) Difesa, avv. Dario Pepe: Le richieste avanzate le faceva...?
R) Teste: Spettanze lavorative, non so che cosa.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Erano generiche quindi, cioè non specificava una mansione? Questa è la domanda.
Giudice: non possiamo chiedere al cliente quello che avrebbe richiesto la controparte. Quindi questo è un dato documentale che poi sarebbe anche esaustivo della condotta che viene ascritta alla Francescone, cioè l’aver inviato per il tramite del difensore queste due lettere.
Difesa Avv. Dario Pepe: Giudice, la domanda nasceva da una circostanza che avendo lui conoscenza... o meglio, avendo dichiarato forse per mero errore o comunque per altre circostanze anche un periodo temporale chiedevo se aveva avuto anche cognizione.
Giudice: Però a prescindere da queste lettere.
R) Difesa, Avv. Dario Pepe: c’è il dato documentale...
D) Giudice: a prescindere da queste lettere, se vi è stato un qualunque contatto con la Francescone, la Francescone vi diceva anche secondo lei quale mansione avrebbe svolto presso l’Euromarket?
R) Teste: No, non ho idea di che mansione...
Giudice: perfetto…
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: senta, la sua attività quanti dipendenti annovera?
R) Teste: 12, 13, 15. .
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Allo stato?
R) Teste: Allo stato intorno ai 13 penso.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: E nel 2005?
R) Teste: nel 2005 qualcuno in meno sicuramente, è stato incrementato, penso intorno ai 10 dipendenti, 9 o 10, non le so dire di preciso perché sono dipendenti che vanno, che vengono, vengono assunti, si licenziano, vanno.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: la sua attività è un supermercato?
R)Teste: sì.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: aveva all’interno di questo supermercato una ditta specializzata per effettuare i lavori di pulizia?
R) Teste: No, perché noi siamo organizzati che ogni dipendenti pulisce il proprio reparto, in più siamo organizzati con delle macchine particolare che lavano, asciugano e fanno tutto da soli.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Quindi il macellaio pulisce il proprio banco?
R) Teste: sì, anche perché gli orari di lavoro sono... per permettere la pulizia di un supermercato di 1000 metri ci vogliono diverse ore di lavoro e noi non abbiamo questi spazi di tempo per consentire ad una ditta... quindi ogni dipendente...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Ma c’è qualcuno che puliva...?
R) Teste: sì, i dipendenti, ognuno pulisce il proprio reparto e poi abbiamo queste macchine che in mezz’ora ti puliscono tutto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Chi le utilizza queste macchine, sempre i dipendenti?
R) Teste: sì, sempre i dipendenti, sono macchine che fanno tutte da sole, non è che ci voglia…
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: sono quelle macchine automatiche che hanno...
R) Teste: sì, automatiche che camminano da sole, vanno da sole, lavano, puliscono ed asciugano. Sono sette o otto anni che le abbiamo.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: il suo supermercato che orario di apertura aveva al pubblico?
R) Teste: gli orari di apertura sono dalle otto all’una e mezza, però poi ci sta del personale che rimane dentro a fare le pulizie perché...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Mi sa indicare questo personale all’epoca dei fatti, o
meglio del 2005, che rimaneva all’interno del supermercato per effettuare questi lavori di pulizia?
R) Teste: No, ho detto che noi all’una e mezza chiudiamo, poi ci sono delle persone, dei dipendenti che rimangono ancora di più per le mansioni che loro svolgono, ad esempio le stavo dicendo che la signora Sullo Nicolina che è addetta alle casse, responsabile delle casse, rimane là per preparare le distinte della banca, quindi probabilmente rimane fino alle due, due ed un quarto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: gli addetti ad esempio... ?
R) Teste: Può capitare qualcuno che non fa il turno del pomeriggio qualche giorno particolare e rimane di più a pulire il proprio reparto, anche perché i banconisti se il giovedì non fanno il turno pomeridiano devono pulire le affettatrici, disinfettare, disinfestare e quindi rimangono anche all’interno successivamente per un periodo più lungo.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Rimangono quindi durante l’orario di chiusura del supermercato?
R)Teste: Qualcuno rimane, si protrae oltre l’orario.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: E oltre alla Sullo Nicolina, mi sa dire altri dipendenti che nel 2005 rimanevano oltre l’orario?
R) Teste: Perrotta ad esempio rimaneva perché lei è banconista.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Perrotta?
R) Teste: Perrotta Mariarosaria, banconista, quindi diciamo che capitava che il giovedì la signora rimaneva perché... o rimangono una volta al mese, che rimangono per le pulizie generali del reparto, del banco, per la disinfestazione e tutte queste cose qua, oppure rimangono tutti i giovedì.., rimangono la mezz’ora, l’ora in più dopo la chiusura perché comunque non vengono il pomeriggio, nell’orario pomeridiano e quindi...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: e quindi anche le affettatrici vanno pulite?
R) Teste: sì.
Pubblico Ministero : che orario fa il supermercato, chiedo scusa, sempre mi riferisco nel 2005?
R) Teste: Dipende dall’orario invernale e quello estivo, comunque diciamo che l’orario invernale apriva dalle quattro fino alle sette e mezza.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: questa operazione di pulizia da parte sempre degli stessi dipendenti avveniva oltre l’orario di chiusura?
R)Teste: No, non ho detto questo, ho detto che alcuni dipendenti... Avvocato lei mi induce...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: no, io le sto chiedendo...
R) Teste: le sto dicendo che alcuni dipendenti rimangono anche dopo l’orario di chiusura per le diverse mansioni.
D)Difesa, Avv. Dario Pepe: e...
R) Teste: . . . alcuni rimangono per la pulizia quando non vengono il pomeriggio, le specifico perché...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: io le parlo della sera, la chiusura alle ore 19:30, altri operai rimangono per pulire oppure vanno via direttamente? Questa operazione...
R) Teste: dopo le 19:30?
D)Difesa, Avv. Dario Pepe: sì.
R) Teste: no, dopo le 19:30 si chiude e basta.
Giudice: cioè la pulizia…?
R) Teste: la pulizia la fa ognuno per il proprio reparto.
Giudice: Ma quando? Non da chi, quando? Prima dell’apertura o quando chiudete il supermercato alle 19:30? Guardi che ho esperienza personale perché ho il supermercato sotto casa mia che in genere aprono mezz’ora prima e fanno la pulizia, voi fate allo stesso modo?
R) Teste: Sì, sì, i dipendenti nel proprio reparto fanno quello, negli intervalli anche. Le spiego: se ad esempio noi abbiamo lo scarico durante l’intervallo, appena finito di scaricare, i dipendenti puliscono prima di aprire alle quattro...
Giudice: quindi sono rimasti i dipendenti...
R) Teste: gli scaffalisti che sono rimasti all’interno prima di aprire si puliscono il proprio reparto.
Giudice: va bene.
R) Teste: stiamo parlando di una corsia, quindi non stiamo a parlare di dire... pulendo ognuno il proprio reparto stiamo parlando che il tempo impiegato... non è che ci vogliono le giornate per pulire.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe : Quindi dalle ore 19:30 al mattino successivo quindi non vi è nessuno che provvede o se sì provvede qualcuno oltre le 19:30?
R) Teste: No.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: non vi provvede nessuno. Passando adesso a queste spettanze che l’imputata le ha richiesto per dei lavori effettuati presso la propria abitazione. Dove ha questa abitazione lei?
R) Teste: Via Belvedere, Sessa Aurunca.
D) Difesa, Avv. Dario Pape: Vi abita congiuntamente a?
R) Teste: Mia moglie e la mia famiglia.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: quante persone sono?
R) Teste: Tre figli, io, mia moglie ed attualmente ci sta una mia zia già da diversi anni.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: anziana?
R) Teste: sì.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: ha bisogno di assistenza questa zia?
R) Teste: no, no.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: E sua mamma aveva bisogno di assistenza?
R) Teste: mia mamma era malata, ma non aveva bisogno di...
D) Difesa Avv. Dario Pepe: era autonoma?
R) Teste: sì.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: Sua moglie lavora?
R) Teste: No, mia moglie non lavora, è casalinga.
D) Difensore Avv. Dario Pepe: i suoi figli studiano?
R) Teste: i miei figli vanno a scuola.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: senta, le faccio una domanda che mi sorge spontanea chiedere, in parte ha già risposto, i rapporti con l’imputata come sono e come erano all’epoca, nel 2005?
R) Teste: noi abbiamo sempre... diciamo abbastanza cordiali, noi abbiamo fatto tutto quello che :era nelle nostre possibilità per dare un sostegno morale ai figli ed anche economico per i figli.
D) Difesa Avv. Dario Pape: vi siete sempre adoperati...
R) Teste: per i figli, sì, per la famiglia, in genere, per i figli in modo particolare.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: In seguito alla morte di suo fratello...
R) Teste: Sì, avvenuta nel 2000.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: . . . davate un aiuto economico...
Teste: anche economico, sì.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: In che modo?
R) Teste: anche economico, quando si poteva dare un aiuto, i figli avevano bisogno della gita a scuola, avevano bisogno di comprare i libri ci siamo sempre offerti noi, se avevano bisogno del doposcuola... ci siamo sempre offerti...
D) Difesa Avv. Dario Pepe: dare un aiuto.. . sorge spontaneo da parte del fratello aiutare la moglie, anche cercando un’attività lavorativa, questo non l’ha fatto lei, non le ha cercato un’attività lavorativa?
Giudice: No, facciamo direttamente la domanda, perché può... il fatto che sorga spontaneo è una valutazione. Lei si è adoperato per far assumere sua cognata e farle prendere un lavoro o.. .? Siccome lei ha detto che ha fatto una verifica e la stessa risultava dipendente a tempo indeterminato di ditta Aniello Marcello, glielo ha procurato lei questo lavoro?
R) Teste: No, no, da sé se l’è procurato.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Sa se effettivamente ha lavorato in quel periodo relativo...?
Giudice: questa ditta Aniello Marcello che cosa fa, che cosa è? Se lei lo sa.
R) Teste: non lo so…
D) Difesa: sa se è fallita? Non sa nulla di questo.
R) Teste: la ditta Aniello Marcello se è fallita?
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: lei conosce il signor Aniello Marcello?
R) Teste: sì, conosco il signor Aniello Marcello, non so in questo momento che cosa... penso che sia pensionato in questo momento, so che è il cognato della signora, quindi... si era offerto lui diciamo..
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Lei ha detto pocanzi di avere dei rapporti tutto sommato buoni, soprattutto con i nipoti e gli avergli prestato un aiuto. Mi sa dire se avete intentato delle cause civili inerenti l’annullamento del testamento lasciato da suo fratello?
R) Teste: Sì, dopo quella data chiaramente i rapporti si sono deteriorati e quindi...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Quante cause avete in corso con la signora Francescone?
Giudice: Perdonaterni, un passaggio. Il defunto lascia una moglie e dei figli, ma il testamento che cosa prevedeva? Perché in genere...
R) Teste: il testamento era di mio padre, il testamento è un’altra cosa.
Giudice: ah, non il testamento di suo fratello?!
Difesa, Avv. Dario Pepe: no, il testamento del padre.
Giudice: chiedo scusa, era incomprensibile perché avrebbero dovuto impugnare un testamento del genere.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: ribadisco la domanda: quali cause avete in corso con la signora Francescone o la sua famiglia?
R) Teste: Le cause di lavoro, la causa del testamento... teniamo delle cause in corso con la signora, perché chiaramente dopo che lei ci ha fatto causa per queste cose i rapporti si sono deteriorati per cui...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Lei ha detto che tutto sommato i rapporti erano buoni.
R) Teste: Sì, erano buoni, fino a quella data sì.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Come mai successivamente alla missiva che le è stata inviata non ha chiesto spiegazioni alla Francescone? Cioè per dirle: “come mai mi richiedi questi soldi? Tu
non hai mai lavorato presso di me, ma sei impazzita?”.
Giudice: diamo per scontata la risposta, lei l’ha mai... successivamente alla ricezione di queste lettere, ha mai provato a contattarla direttamente oppure ha semplicemente risposto tramite l’Avvocato?
R) Teste: No, no, ho provato a contattare anche i figli...
Giudice: ha avuto spiegazioni di queste richieste a suo dire appunto infondate? No.
R) Teste: Non c’è stata data... l’unica risposta sono state date dalle cause, le cause che ci sono state intentate.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Giudice, allo stato non ho nessun’altra domanda, mi riservo successivamente di produrre prove documentali.
Giudice: Si può accomodare. Facciamo entrare l’altro teste.
ESCUSSIONE DELLA TESTE SULLO NICOLINA
Giudice: Io la devo avvisare che dichiarazioni false o reticenti comportano responsabilità penali e che lei ha l’obbligo di dire la verità. Legga la dichiarazione d’ impegno.
Teste: (legge la dichiarazione d’impegno)
D) Giudice: Le sue generalità.
R) Teste: Sullo Nicolina, nata a Sessa Aurunca il 7/1/68, ivi residente a Fontana Radina in via Vicinato n. 3. Giudice: prego, Pubblico Ministero.
D) Pubblico Ministero: Volevo sapere: lei che attività svolgeva dal 2001 al 2005.
R) Teste: Lavoro al supermercato Sisa Euromarket a Sessa Aurunca, sono stata assunta nel 2001.
D) Pubblico Ministero: Lei sa il nome del titolare di questo supermercato?
R) Teste: Sì, sono Sullo Andrea ed Autorino Giorgio.
D) Pubblico Ministero: Lei conosce la signora Francescone Maria?
R) Teste: Sì.
D) Pubblico Ministero: Come la conosce?
R) Teste: È la vedova di mio fratello e quindi. . .
D) Pubblico Ministero: ho capito, quindi siete anche apparentate diciamo.
R) Teste: Si, anche se mio fratello non viveva più con lei, stavano facendo la separazione, il divorzio, poi è morto e non ha avuto. . . lui si era fatta un’altra famiglia, viveva comunque con un’altra donna da oltre dieci anni prima che morisse.
Pubblico Ministero: ho capito.
D) Giudice: Lei è parente di. ..?
R) Teste: di Sullo Andrea.
Pubblico Ministero: è la sorella del denunciante.
Giudice: Quindi è la cognata dell’imputata.
Pubblico Ministero: Dell’imputata.
Giudice: allora, dobbiamo avvisarla...
Pubblico Ministero: sì.
Giudice: io la devo avvisare che lei, se lo ritiene, visto lo stretto rapporto di parentela con l’imputata, ha la facoltà di non rispondere. Lei vuole rispondere?
R) Teste: sì, io dico quello che.
Giudice: È una facoltà perché… dichiara che intende rispondere.
R) Teste: posso rispondere tranquillamente.
D) Pubblico Ministero: Da quanto tempo lei lavorava presso questo supermercato?
R) Teste: Dal 2001.
D) Pubblico Ministero: ricorda il mese?
R) Teste: febbraio.
D) Pubblico Ministero: febbraio 2001, fino a quando?
R) Teste: Tutt’oggi ci lavoro ancora.
D) Pubblico Ministero: Con quale qualifica, quale ruolo?
R) Teste: io sono responsabile delle casse. Ì
D) Pubblico Ministero: È sempre stata alle casse?
R) Teste: Sì.
D) Pubblico Ministero: per tutto il tempo?
R) Teste: sì, alle casse e poi faccio anche altre mansioni di fiducia, come ad esempio faccio i conti a fine serata, chiudo le casse...
D) Pubblico Ministero: E che orario di lavoro svolge?
R) Teste: Tutto il giorno, mattino e pomeriggio, praticamente le mie sette ore.
D) Pubblico Ministero: Mattino e pomeriggio, quindi sia la mattina che pomeriggio?
R) Teste: Sì, la mattina e la sera.
D) Pubblico Ministero: vi prolungate per sette ore al giorno?
R) Teste: sì.
Pubblico Ministero: va bene.
R)Teste: orario di apertura e chiusura.
D) Pubblico Ministero: Sì. Volevo sapere: lei ha mai visto… volevo sapere se ha visto Francescone Maria presso il supermercato?
R) Teste: A fare la spesa qualche volta sì.
D) Pubblico Ministero: E questo supermercato ha altri dipendenti oltre lei?
R) Teste: sì, sì.
D) Pubblico Ministero: più o meno che numero?
R) Teste: Mi sembra 15 ragazzi, una quindicina.
D) Pubblico Ministero: ho capito, quindi è un supermercato abbastanza...
R) Teste: sì, sì, è grande, è oltre mille metri.
D) Pubblico Ministero: lei è a conoscenza se la signora Francescone Maria ha svolto qualche attività presso questo supermercato?
R) Teste: no, non ha mai svolto lavoro al supermercato.
D) Pubblico Ministero: è a conoscenza se la signora Francescone Maria svolgeva attività lavorativa dal 2001 al 2005?
R) Teste: Al supermercato non ha mai lavorato, veniva solo a fare la spesa qualche volta, poi lei qualche volta mi ha detto che lavorava presso un cognato, un certo Aniello, svolgeva là un lavoro, però noi non... siccome mio fratello l’aveva lasciata non è che avevamo.., non è che lei si confidava molto con noi, però mi aveva detto che aveva trovato lavoro da un cognato e..
D) Pubblico Ministero: ricorda in quale periodo?
R) Teste: guardi, questo… adesso con precisione non lo so se me l’ha detto nel 2001 o il 2002, non lo so, non posso ricordarmi, pure perché non è che mi interessavo...
D) Pubblico Ministero: senta, che rapporti avevate con la signora Francescone Maria negli anni 2000 fino ad oggi?
R) Teste: Normali..
D) Pubblico Ministero: cioè vi frequentavate oppure...?
R) Teste: Frequentare no, perché lei ogni tanto veniva a casa da mio fratello Sullo Andrea, faccio il nome così capiamo, perché mia madre era malata e stava. . . viveva con lui, ed allora lei ogni tanto veniva con i figli a fare la visita di cortesia, però rapporti intimi o rapporti. non.., io se che mia madre l’aiutava anche economicamente a lei, perché. . . per i ragazzi, come aiutava anche mio fratello so che aiutava. . . dava qualcosa ai ragazzi per mandarli avanti, per aiutarli, così, a livello affettivo, ha capito? Non a livello. lei a casa veniva spesso a trovare mia madre, però non è che con noi ci stava un rapporto proprio...
D) Pubblico Ministero: ma lei andava presso suo fratello Andrea?
R) Teste: andavo a trovare mia madre ogni tanto, sì.
D) Pubblico Ministerto: Le capitava di incontrare la signora Francescone Maria?
R) Teste: Sì, qualche volta.
D) Pubblico Ministero: che stava lì.
R) Teste: sì, a fare la visita di cortesia. Cioè vedeva mia madre come stava. . . niente di più.
D) Pubblico Ministero: ho capito. Quante volte per esempio nell’arco di un mese poteva capitare?
R) Teste: Adesso non glielo so quantificare, non lo so.
D) Pubblico Ministero: Lei andava spesso?
R) Teste: Io vado spesso a casa di mio fratello.
D) Pubblico Ministero: Anche oggi?
R) Teste: Sì, sì, anche oggi.
D) Pubblico Ministero: mentre all’epoca dei fatti, parliamo fino al 2005, lei andava spesso?
R) Teste: C’era mia madre?!
D) Pubblico Ministero: Quindi andava comunque spesso.
R) Teste: C’era mia madre lì, sì.
D) Pubblico Ministero: mentre i ragazzi.. . i figli della signora Francescone Maria in quella circostanza erano presenti o no?
R) Teste: In quale circostanza?
D) Pubblico Ministero: Quando lei andava a casa di sua madre e vedeva la signora Maria.
R) Teste: Qualche volta li incontravo, altre volte no.
D) Pubblico Ministero: cioè li incontrava nel senso che... io volevo sapere se erano presenti a casa con la madre oppure no.
R) Teste: Sì, sì.
D) Pubblico Ministero: erano presenti?
R) Teste: magari la domenica pomeriggio venivano a salutare, a visitare mia madre, Pasqua, Natale, che ne so, queste occasioni così.
D) Pubblico Ministero: ho capito. Senta, dal 2000 in poi, volevo sapere: la signora Francescone Maria quindi aveva un rapporto… cioè conviveva con il marito oppure no? Non ho capito questa cosa.
R) Teste: Quando?
D) Pubblico Ministero: Dal 2000 in poi la signora Francescone Maria conviveva con il marito, con suo fratello, oppure no?
R) Teste: nel 2000 adesso non ricordo, però tra il 2002/2003 mio fratello già non viveva più con lei.
D) Pubblico Ministero: c’era una separazione?
R) Teste: Diciamo che la separazione vera e propria l’avevano... la stavano iniziando poco prima che lui poi è morto, quindi non ha avuto luogo.
D) Pubblico Ministero: quindi in Tribunale, che lei sappia, non sono andati per la separazione?
R) Teste: no, no.
D) Pubblico Ministero: ho capito.
D) Giudice: ma non convivevano più, giusto? Ho capito bene?
R) Teste: No. .. sì, lui aveva un’altra...
D) Pubblico Ministero: e quanti figli ha la signora Francescone Maria?
R) Teste: La signora Francescone Maria ha due figli, mio fratello ne aveva anche un altro con un’altra donna.
D) Pubblico Ministero: che anni hanno questi suoi nipoti praticamente?
R) Teste: i miei nipoti.., praticamente uno è dell’81 mi sembra e l’altro è dell’84/85, sono maggiorenni, adesso con precisione..
D) Pubblico ministero: adesso sì, sicuramente.
R) Teste: sono maggiorenni. L’altra figlia di mio fratello ha 18 anni.
Pubblico Ministero: Non ho altre domande.
Giudice: Prego, la Parte Civile.
(Avv. Imperato, per Sullo Andrea, costituitosi parte civile contro la cognata N.d.R,)
Parte Civile: buongiorno signora Nicolina.
R) Teste: buongiorno.
D) Parte Civile: senta, lei ha già risposto in parte alle domande del Pubblico Ministero, solo delle specificazioni. Ha già riferito che la signora Francescone non lavorava per la...
R) Teste: No.
D) Parte Civile: nel periodo lavorativo, cioè lei ha detto che è stata assunta nel febbraio del 2001, anche qualche volta, come dire, ha svolto mansioni diciamo lavorative seppure non c’era un contratto. . . l’ha mai vista nel suo turno fare qualcosa?
R) Teste: no, assolutamente.
D) Parte Civile: di scaffalista, di pulitura...?
R) Teste: no.
D) Parte Civile: Assolutamente no.
R) Teste: no.
D) Parte Civile: senta..
R) Teste: anche perché là per ogni reparto c’è uno scaffalista… e…
D) Parte Civile: quindi non l’ha mai vista intenta a fare qualcosa?
R) Teste: no.
D) Parte Civile: senta...
R) Teste: ognuno di noi ha il suo reparto, quindi...
D) Parte Civile: senta, lei, se ricorda, quando in questi anni ha prestato la sua attività lavorativa ricorda se avete subito anche delle ispezioni da parte degli organi di vigilanza, l’Ispettorato del Lavoro...?
R) Teste: sì, sì, come no.
D) Parte Civile: lei era presente quando sono state fatte queste ispezioni?
R) Teste: sì, sì, ci fanno anche firmare, ci interrogano, compilano un registro, tranquillamente insomma, si è trovato sempre tutto a posto.
D) Parte Civile: hanno visionato anche il libro matricole?
R) Teste: sì, sì.
Difesa Avv. Dario Pepe: Giudice, c’è opposizione, ci sono le prove documentali in atto, non credo che adesso….
R) Parte Civile: va bene.
R) Teste: è la verità, Giudice, viene la Finanza, viene l’Ispettorato del Lavoro...
D) Parte Civile: ma in quel caso non c’era la signora, è giusto o no?
R) Teste: no.
D) Parte Civile: la domanda mia era finalizzata a questo.
R) Teste: poi là è scritto sui registri, non è che.
D) Parte Civile: perfetto, quindi non c’era la signora quando è venuta...
R) Teste: no, no.
D) Parte Civile: senta signora, lei ha detto anche che frequentava la casa del signor Sullo, frequenta la casa del signor Sullo.
R) Teste: sì.
D) Parte Civile: in particolare perché c’era sua madre che era anziana.
R) Teste: sì.
D) Parte Civile: voglio sapere: le volte che lei è andata ha mai trovato la signora Francescone intenta a prestare attività lavorativa, intendo un’attività domestica, attività anche di semplice badante? Non so, in questo senso, nei confronti di...?
R) Teste: no, no, mai.
D) Parte Civile: non l’ha mai trovata intenta in questa attività?
R) Teste: No, lei veniva a casa a prendersi il caffè, a fare due chiacchiere con mia madre ed a prendersi qualcosa di soldi.
D) Parte Civile: Perché ha detto a prendersi qualcosa di soldi?
R) Teste: Diciamo che a mia madre faceva compassione perché siccome il figlio l’aveva lasciata. . . allora mia mamma si sentiva in un certo qual modo responsabile del fatto, ecco, e cercava di aiutarla economicamente, però noi lo sapevamo e dicevamo: “mamma, tu devi fare quello che ti senti di fare”, però mia madre è stata assistita da Sullo Andrea, dalla moglie e da me, e da una zia che vive a casa di Sullo Andrea che era la cognata non sposata di mia mamma… stata assistita da loro.
D) Parte Civile: era solo questo il tenore delle visite.
R) Teste: sì, visite di cortesia.
D) Parte Civile: va bene, nessun’altra domanda.
Teste: anzi, le dico di più, lei qualche volta che mia mamma l’ha invitata a pranzo non voleva neanche venire….
Parte Civile: va bene, nessun’altra domanda, grazie.
Giudice: la Difesa, prego.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: signora, lei nell’anno 2005, nei cinque anni precedenti quante volte a settimana lavorava, era impegnata presso il supermercato?
R) Teste: Non ho capito la domanda.
D) Difesa Avv. Dario Pepe.: Quanti giorni lavorava nella settimana?
R) Teste: Io lavoro tutti i giorni. Dif.: in che orario? dal lunedì al sabato.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: L’orario.
R) Teste: dalle otto all’una e mezza, a volte anche le due, perché faccio le chiusure di cassa e quindi facendo questa chiusura mi protraggo un po’ più tardi al lavoro, e poi faccio dalle quattro alle sette e mezza, le otto, dipende dagli orari di chiusura.
D) Difesa, Avv.Dario Pepe volevo dire: come fa ad escludere che l’imputata, la Francescone, svolgesse attività domestica a casa di sua madre se era impegnata tutti i giorni della settimana presso il supermercato? Cioè non riesco a capire..
R) Teste: Guardi che io con mia madre...
Giudice: L’ha appreso da terzi il fatto che... la questione si è mai posta in famiglia se aveva svolto attività, c’erano altre persone che svolgevano attività per fare i servizi a casa o altro?
R) Teste: C’è mia cognata che a casa sua si fa i servizi, non capisco.
Giudice: Quindi a casa ci pensa sua cognata.
R) Teste: sì, mia cognata, c’è una zia che vive con lei...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: chiedo scusa, sua madre ìn che anno è deceduta?
R) Teste: Mia mamma è deceduta nel 2004.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: aveva bisogno precedentemente di assistenza sua madre?
R) Teste: No, perché mia mamma è stata operata due volte e quindi è stata spesso in ospedale, e poi.. . si è aggravata solo quindici giorni prima di morire, la sua malattia fortunatamente non l’ha fatta soffrire.., ha sofferto poco.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Che rapporti aveva la Francescone con sua madre?
R) Teste: spesso.. . no spesso, diciamo che la veniva a trovare quando le serviva qualcosa e mia mamma... mia mamma l’aiutava economicamente, ecco, perché si sentiva in colpa del fatto che il figlio l’avesse lasciata per crearsi una nuova famiglia.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: lei ha avuto un atteggiamento solidale successivamente alla separazione di fatto della Francescone con suo fratello e poi successivamente nell’anno 2005 quali sono stati i rapporti con la Francescone?
R) Teste: prima del 2004 un rapporto “buongiorno”... Cioè un rapporto di stima reciproca, non è che. .. però io non andavo a casa sua e lei non veniva a casa mia, poi dopo… dopo niente, lo stesso saluto, però è andato sempre. . . dopo la morte di mia mamma è andata sempre di più ad allontanarsi e. . . niente, non abbiamo più rapporti.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: lei ha intentato una causa di sfratto nei confronti della signora Francescone Maria?
R) Teste: sì, perché la signora Francescone Maria.. . da quando si è sposata vive in questo appartamento che è di mia proprietà, adesso l’appartamento mi serve, ho anche io i figli che si sono fatti grandi e praticamente mi serve questo appartamento. Poi d’altronde l’appartamento deve essere ristrutturato perché sono venuti anche i Vigili del Fuoco e l’appartamento è in condizioni che deve essere... infatti sono stati i Vigili che gli hanno dato lo sfratto, deve essere un palazzo. .. è un palazzo che deve essere ristrutturato, perché è dal ‘71 che non... cioè se ne sono caduti i canali, le soglie di marmo, è pericolante e quindi io giustamente stando nella mia mi devo anche cautelare, gli ho fatto lo sfratto e si deve aggiustare questo palazzo… per l’incolumità sua ed anche delle altre persone.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: senta, un’altra domanda: lei ha detto, che il supermercato annovera quindici dipendenti, è anche abbastanza grande, se non sbaglio ho sentito dire mille metri quadri.
R) Teste: sì, sui mille metri.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: mi sa dire il nome della ditta specializzata che provvedeva a pulire il supermercato?
R) Teste: guardi che noi il supermercato... diciamo che lo puliamo tutti noi, nel senso che ognuno... è fatto a corridoi, ogni corridoio ha un repartista e lui è il responsabile della pulizia degli scaffali, della pulizia per terra, come ad esempio le casse si devono pulire, buttare il cestino, ognuno di noi è addetto al suo reparto e quindi alla pulizia del suo reparto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: questo viene fatto nell’orario di lavoro o in altro periodo?
R) Teste: no, viene fatto durante l’orario di lavoro, diciamo che quando chiudiamo, prima dì andare via ogni ragazzo spazza, oppure quando arriva lo scarico, ad esempio, gli scaffalisti quando arriva lo scarico alle sei di mattina, dopo che hanno sistemato puliscono, mica possono far trovare i cartoni o sporco per terra.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: questo si ripete anche alla chiusura delle 13:30 in poi, questa operazione? Teste: L’operazione?... cioè questa operazione di...
Giudice: La pulizia.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Quante volte pulite al giorno?
R) Teste: allora, se lo scarico avviene alle sei di mattina...
D) Difesa, avv. Dario Pepe: no, dico in generale: quante volte pulite al giorno?
R) Teste: Tutti i giorni.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Mattina, pomeriggio e sera?
R) Teste: no, all’una puliamo il corridoio, puliamo le casse fisso, le casse le puliamo anche la sera, ad esempio, io parlo del mio reparto. La pulizia che viene fatta all’uscita alle casse la facciamo due volte, la facciamo all’una e poi la facciamo la sera quando chiudiamo in modo che la mattina troviamo il reparto pulito.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: La cassa.
R) Teste: la cassa, i ragazzi anche loro.., cioè se all’una sta sporco puliscono all’una, sé pulito puliscono alle otto di sera, però la mattina quando apriamo il negozio deve essere tutto sistemato e pulito, cioè perché ne va della dignità del locale. Cioè se uno entra e trova il locale sporco... non mi sembra... mi sembra giusto così, come la macelleria si pulisce il suo reparto, quelli... ognuno si pulisce il proprio reparto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: La signora Maria Libera Tommasino è una dipendente del supermercato?
R) Teste: Chi?
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Maria Libera Tonimasino.
R) Teste: no, no.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Non la conosce?
R) Teste: Forse di vista la conosco, ma non è una nostra dipendente, non lo è mai stata questa Maria Libera Tommasino.
Giudice: Altre domande?
Difesa, Avv. Dario Pepe: No, Giudice, nessun’altra domanda.
Giudice: Il Giudice, alla luce dell’istruttoria svolta, e tenuto in debito conto il capo d’imputazione, ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria revoca l’ordinanza di ammissione delle prove ed invita le Parti a rassegnare le conclusioni. Prego, Pubblico Ministero.
Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi) : 44865
Il presente verbale è stato redatto a cura di SEDIVER s.r.l.
L’ausiliario tecnico: SIG. C. GRAVANTE Il redattore: SIG. M. SARNATARO SIG. M. SARNATARO MELISSARI MARINA R.G. 328/08 — 30/04/2010 c/FRANCESCONE MAPIA –
P.S. NEL CORSO DELLE DEPOSIZIONI I FRATELLI ANDREA E NICOLINA SULLO HANNO GETTATO FANGO SULLA COGNATA ( CHE PERO’ HA SORTITO UN EFFETTO BOOMERANG) ED HANNO RIFERITO UNA SERIE INTERMINABILE DI BUGIE SUL CONTO DELLA LORO COGNATA E SULLA GESTIONE EFFETTIVA DEL SETTORE PULIZIE DELLA CASA E DEL SUPERMERCATO. MA LO HANNO FATTO NEL VANO SFORZO DI CREARSI UN ALIBI PERCHE’ PENSAVANO DI FAR CONDANNARE ( PUR SAPENDOLA INNOCENTE) LA MARIA FRANCESCONE ONDE EVITARE LE DANNOSE CONSEGUENZE DEI DUE PROCESSI DI LAVORO INTENTATI A S. MARIA C.V. E CURATI DALL’AVVOCATO GIUSEPPE MONARCA.
PURTROPPO PER LORO IL GIUDICE HA CAPITO CHE SI TRATTAVA DI UNA DENUNCIA STRUMENTALE SOLO AI FINI DI PARARSI IL C….
RESTANO IN PIEDI
1. UN PROCESSO PER IL TESTAMENTO CHE HANNO REDATTO E POI PUBBLICATO DEL DE CUIUS MICHELE SULLO ( TESTAMENTO PUBBLICATO DA SULLO NICOLINA PRESSO IL NOTAIO DEGLI UBERTI E INFICIATO DI FALSO DAL FRATELLO ANDREA) –
2. IL PROCESSO PER OTTENERE UNA PARTE DELLA EREDITA’ NEGATA DELLA MADRE ( MORTA AB INTESTATA )
3. UN PROCESSO PER LO SFRATTO (STRUMENTALE E FRUSTRANEO) MESSO IN ATTO PER CACCIARE MARIA ED I FIGLI DALLA CASA EREDITATA DA SULLO MICHELE –
4. UN PROCESSO AL TAR E A CARINOLA PER LA INVENZIONE DELL’IPOTETICO CROLLO DEL PALAZZO ( CROLLO PERICOLOSO SOLO PER MARIA MENTRE CONTINUANO AD INCASSARE I FITTI PER GLI ALTRI APPARTAMENTI E I GARAGES )
QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE AZIONI MESSE IN ATTO DA ANDREA E NICOLINA SULLO NELLO STALKING GIUDIZIARIO CONTRO MARIA FRANCESCONE E I SUOI FIGLI MICHELE E SIMONA SULLO.
( 1 CONTINUA)
DEI
SULLO
da
SESSA AURUNCA
Nota per i navigatori
1. Un consiglio per i Sessani: Inutile spendere soldi per andare a Teatro, per assistere alle commedie di De Filippo, Scarpetta, Viviani, Giuffrè. Basta recarsi presso il Tribunale ed avere la fortuna di trovare un processo dove è impegnato Andrea Sullo, o il suo fidato spalleggiatore Gatto Silvestro. Lo spettacolo è assicurato.
2. Ecco una delle diverse azioni dello stalking giudiziario messo in atto da Andrea e Nicolina Sullo contro la cognata Maria Francescone vedova di Salvatore Sullo e contro i nipoti Michele e Simona Sullo.
3. Seguirà poi la farsa del testamento falso ( commedia in allestimento )
ECCO IL PRIMO ATTO DI GIUSTIZIA
LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL GIUDICE SERGIO ENEA DEL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA NELLA CAUSA INTENTATA DA ANDREA SULLO CONTRO LA COGNATA MARIA FRANCESCONE VEDOVA DI SALVATORE SULLO
TRIBUNALE E DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA
SENTENZA
(artt.544 e ss- c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico di S. Maria C.V. Sezione Distaccata di Carinola dott. Sergio Enea alla pubblica udienza del 30 aprile 2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di: FRANCESCONE MARIA nata a Sessa Aurunca il 07/04/64 ed ivi residente al viale XXI Luglio n. 80
LIBERA – PRESENTE
IMPUTATA
Del reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 640 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi con artifici e raggiri consistiti nell’ inviare tramite il legale Avv. Domenico Stanga, a Sullo Andrea due richieste di pagamento di spettanze. relative ad asserite attività lavorative svolte, rispettivamente presso il supermercato “SISA” sito in Sessa Aurunca di cui il Sullo è legale rappresentante e presso l’abitazione del Sullo come domestica, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in tal modo in errore Sullo Andrea in merito all’effettivo svolgimento di tali attività e a procurarsi l’ingiusto profitto corrispondente alle somme richieste, con corrispettivo danno per la persona offesa evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (opposizione della persona offesa). in Sessa Aurunca il I 7.01. 2005 e 26.01.2005
CON L’INTERVENTO P.M.: V.P.O. Dott.ssa A. Izzo
PARTE CIVILE: Avv. Luigi Imperato per SULLO ANDREA
Difesa: Avv. Gennaro lannotti e Avv. Dario Pepe difensori di fiducia.
Conclusioni
P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell’imputata e condannarla alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 50,00 di multa.
Parte civile: si riporta alle conclusioni scritte depositate.
Difesa: assoluzione con formula piena; in subordine, minimo della pena e benefici di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 30 ottobre 2007 Francescone Maria era tratta in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica. per rispondere del reato di cui in rubrica. Alle udienze del 10 luglio 2008, del 23 febbraio 2009 e del 22 maggio 2009 il Giudice disponeva la rinnovazione della citazione all’imputata, non andata a buon fine.
All’udienza del 05 ottobre 2009 il processo veniva rinviato per l’adesione del difensore al astensione proclamata dalla locale Camera Penale. All’udienza del 30 aprile 2010 il Giudice dichiarava l’apertura del dibattimento e ammetteva i mezzi istruttori come richiesti dalle parti. Sentiti i testi Sullo Andrea e Sullo Nicolina, il Giudice, stante la superficialità revocava l’ordinanza di ammissione delle prove. Dichiarata la chiusura dell’istruttoria dibattimentale con indicazione di utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, il Giudice, sulle conclusioni delle parti, all’esito della deliberazione in camera di consiglio, pubblicava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata va senz’altro mandata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, atteso che il fatto descritto nel capo di imputazione non è sussumibile (“Sussumere” nel linguaggio giuridico significa ricondurre un caso specifico a uno generale che lo possa comprendere N.d.R.) nella fattispecie di cui agli att. 56 e 640 c.p. o in altra fattispecie penale.
Secondo l’ipotesi d’accusa, la tentata truffa si sarebbe concretata mediante il mero invio di due lettere con le quali Francescone Maria, per il tramite del suo avvocato, richiedeva alla parte offesa. Sullo Andrea il pagamento di spettanze relative ad asserite attività lavorative svolte rispettivamente presso il supermercato “SISA” sito in Sessa Aurunca, di cui il Sullo era legale rappresentante e presso l’abitazione del Sullo come domestica.
L’espletata istruttoria dibattimentale (ed in particolare la deposizione della parte offesa
e la produzione documentale della pubblica accusa) ha consentito di appurare che le 2 missive predette recanti rispettivamente la data del 17/01/05 e del 26/01/05, contenevano effettivamente la mera richiesta del pagamento delle spettanze per l’attività lavorativa asseritamene svolta presso la Euromark s.r.l. e presso l’abitazione del Sullo, ma null’altro che comprovasse l’avvenuto espletamento di tale attività Iavorativa.
V’è pertanto da chiedersi se la mera richiesta del pagamento degli emolumenti per prestazioni lavorative, anche se non effettivamente espletate, rivolte al datore di lavoro, concreti o meno l’ipotesi delittuosa di cui in imputazione.
A tale quesito non può che darsì risposta negativa. Al fine dì meglio comprendere la conclusione cui è pervenuto -il giudicante e prima di richiamare il contenuto di talune analoghe pronunce della giurisprudenza di legittimità — giova richiamare il mero dettato della norma incriminatrice in esame, l’art. 640 c.p. che punisce chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La fattispecie incriminatrice è posta a tutela dell’interesse individuale della libera determinazione della persona offesa, che può venir lesa non già da una mera altrui richiesta di pagamento. per quanto illegittima, ma dalla falsa rappresentazione di una causa legittimante la pretesa economica, realizzata mediante artifizi o raggiri. In altri termini, la norma penale non intende sanzionare la mera richiesta economica illegittima, ma la fraudolenta induzione in errore del soggetto richiesto, che aderisce all’altrui richiesta economica sulla base di una falsa rappresentazione della realtà appositamente predisposta dal reo.
Diversamente argomentando, dovrebbe pervenirsi all’inverosimile conclusione che ogni richiesta economica non fondata su un titolo legittimante concreti il delitto di tentata truffa. con la conseguenza che ogni procedimento civile, ove l’attore avanzi una pretesa economica poi non accolta dal giudicante, siccome sempre preceduto da una formale messa in mora, contenga in sé una ipotesi delittuosa (consistente nella richiesta stessa di corresponsione di una data somma di denaro o altra utilità).
Tale assunto è tanto evidente che in giurisprudenza non si rinvengono fattispecie analoghe nelle quali oggetto dell’imputazione era la mera pretesa economica formulata con lettera, non accompagnata da alcun artifizio o raggiro volta ad indurre in errore il destinatario della richiesta. Così quanto alla richiesta di corresponsione di una somma di denaro effettuata per corrispondenza, la Suprema Corte ha affermato che essa integra la fattispecie delittuosa in esame soltanto nell’ìpotesi in cui sia accompagnata da mezzi ingannevoli atti a comprovare l’assunto fondante la richiesta e quindi a trarre in inganno il destinatario.
È il caso di Cass. n. 1983/69 che ha ritenuto configurabile il delitto di truffa nel fatto di colui che ottenga danaro o altri aiuti economici mediante richiesta epistolare inviata a un numero indefinito di persone, nella quale con mezzi ingannevoli dimostri uno stato di bisogno, in realtà inesistente: o di Cass. n. 5020/80, che ha ottenuto insussistente il tentativo di truffa nella ipotesi dì mera richiesta di pagamento per prestazioni non effettuate (in quel caso anche attraverso la predisposizione di falsi documenti contabili).
La giurisprudenza richiamata dalla parte civile a fondamento delle proprie argomentazione (Cass. n. 495/98), ad avviso del giudicante, non fa che confermare tale assunto. In quell’ipotesi la Suprema Corte ha affermato che integra il delitto di tentata truffa non già la mera richiesta infondata di erogazione di una prestazione assistenziale avanzata ad un ente previdenziale, ma la falsa rappresentazione della costituzione di un rapporto di lavoro, tale da indurre in inganno l’ente pubblico sulla effettiva esistenza del rapporto stesso, cui poi consegua una formale richiesta da parte del soggetto agente. È pertanto essenziale componente della condotta criminosa la predisposizione di elementi documentali (falsificati in tutto od in parte) atti a trarre in inganno l’ente pubblico, elementi che, come detto, non si rinvengono nella fattispecie in esame, non avendo la Francescone posto in essere alcun artifizio documentale o di altro genere atto a far apparire verosimile il pregresso svolgimento delle mansioni lavorative.
Peraltro, il precedente giurisprudenziale menzionato dalla parte civile consente di operare una ulteriore riflessione, quanto al parametro della idoneità della condotta, secondo un giudizio prognostico a produrre 1‘evento dannoso connotato caratterizzante il tentativo di delitto. In tutti i casi giurisprudenziali nei quali la tentata truffa è stata integrata mediante la falsa rappresentazione della costituzione e svolgimento di un rapporto di lavoro la richiesta economica e stata inoltrata non già al datore di lavoro, ma ad un ente terzo (INPS, INAIL. etc.). che non avendo la possibilità di operare un immediato riscontro circa la veridicità delle asserzioni del richiedente, è tenuta ad erogare la prestazione assistenziale o previdenziale, sulla scorta di dati documentali prodotti dal richiedente medesimo.
Ben diverso e il caso in cui la richiesta economica sia rivolta al datore di lavoro che e perfettamente in grado di operare un controllo immediato dell’ identità dei suoi dipendenti e che pertanto non può di certo esser tratto in inganno da documentazione esibita dal richiedente e eventualmente attestante la sussistenza del rapporto di lavoro.
In altri termini, il datore di lavoro e sempre in grado di conoscere l’identità e numero dei lavoratori da lui impiegati (soprattutto nell’ipotesi di lavoro domestico o di lavoro espletato presso un piccolo esercizio commerciale quale quello in esame), onde giammai può esser tratto in inganno da una richiesta proveniente da un soggetto che asserisce di essere stato suo dipendente.
Quindi, ove anche la Francescone avesse allegato alle richieste documentazione tesa a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro al fine di ottenere da Sullo il pagamento delle proprie spettanze, tale condotta sarebbe comunque stata inidonea a trarre in inganno la parte offesa, onde verrebbe comunque meno il parametro di cui all’art. 56 c.p..
Alla luce delle suesposte argomentazioni è evidente che il prosieguo dell’istruttoria si palesava del tutto superfluo, siccome volto a dimostrare da parte della pubblica accusa ( e della parte civile) la insussistenza del rapporto di lavoro e da parte della difesa, l’esatto contrario, atteso che, ove anche fosse stata acquisita la prova della insussistenza del detto rapporto e la conseguente infondatezza della pretesa economica avanzata dall’imputata, per il tramite del difensore, con le missive di cui in imputazione, non sarebbe stata comunque integrata la fattispecie incriminatrice della tentata truffa.
L’imputata pertanto va senza dubbio alcuno mandata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.
Ai sensi dell’art.544 c.p.p il Giudice, sussistendo giustificatì motivi, indica per il deposito della motivazione il termine fino al 29 maggio 2010.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p., assolve Francescone Maria dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste. Letto l’art. 544, comma 3°, c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine fino al 29 maggio 2010. Carinola, 30/04/10. Il Giudice Monocratico Dr. Sergio Enea -
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA
DOTT. 5. ENEA Giudice
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 31
PROCEDIMENTO PENALE N. 328/08 R.G.
A CARICO DI: FRANCESCONE MARIA
UDIENZA DEL 30/04/2010
Esito: Sentenza
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
ESCUSSIONE DEL TESTE
SULLO ANDREA
ESCUSSIONE DELLA TESTE SULLO NICOLINA 20
R.G. 328/08 - 30/04/2010 c/FRANCESCONE MARIA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE DISTACCATA
DI
CARINOLA
Procedimentò penale n. 328108 Udienza del 30/04/2010
DOTT. S. ENEA Giudice
DOTT.SSA A. IZZO Pubblico Ministero
SIG. G. PIRONE Ass. d’Udienza
SIG. C. GRAVANTE Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI - FRANCESCONE MARIA -
INIZIO DEL DIBATTIMENTO
Giudice: ci sono questioni preliminari?
P.M.: da parte mia nessuna.
Giudice: possiamo dichiarare aperto il dibattimento, la parola al Pubblico Minìstero per le richieste di prova.
PUBBLICO MINISTERO: Chiedo l’acquisizione dell’atto di denuncia querela sporto presso la Procura il 9 maggio 2005 da Sullo Andrea, verbale d’integrazione di querela orale del 13 aprile 2005, l’acquisizione dell’attestazione del libretto di lavoro n. 16955 relativo a Francescone Maria e rilasciato dal Centro per l’Impiego di Sessa Aurunca, l’acquisizione di n. 2 missive di richieste di pagamento relative ai fatti per cui è procedimento, l’esame dei testi di lista e l’esame dell’imputato.
Giudice: la Parte Civile?
Parte Civile: Avvocato Imperato difensore di Sullo Andrea, Parte Civile, controesame dei testi indicati dalla Pubblica Accusa ed esame dell’imputato qualora vi acconsenta, la copia del libretto di lavoro e le raccomandate dello studio Stanga già le ha richieste il Pubblico Ministero, quindi si associa alla richiesta di acquisizione, in più chiede l’acquisizione dell’estratto conto assicurativo dell’Inps che fa riferimento proprio R.G. 328/08 - 30/04/2010 c/FRANCESCONE MARIA ai contratti di lavoro indicati nel libretto precedentemente richiesto dal Pubblico Ministero, nonché i verbali ispettivi posti in essere dall’Ispettorato del Lavoro di Caserta, della Guardia di Finanza del 10 maggio 2002, del 18 settembre 2003 e 24 gennaio 2004 nel corso dei quali è emerso che la Francescone non era dipendente dalla Euromarket Srl, già peraltro presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero anche questi atti.
Giudice: la Difesa. Difesa?:
Avv. Dario Pepe … “la Difesa dell’imputato chiede il controesame dei testi della Procura, l’esame dell’imputato ove intenda sottoporsi, l’esame dei propri testi di lista ritualmente depositata presso la Cancelleria del Giudice; per quanto concerne le missive non c’è opposizione, limitatamente al libretto di lavoro Giudice, vi è opposizione essendo innanzitutto in copia, nonché incerta la provenienza in quanto ritengo che sia più opportuno farlo eventualmente acquisire al fascicolo dibattimentale all’esito dell’escussione del maresciallo Saponaro, credo che abbia fatto…
Giudice: il libretto di lavoro, quello che viene rilasciato dall’Ufficio dell’Impiego, no?
Parte Civile: sì, quello del Centro per l’Impiego.
Giudice: va bene.
Parte Civile: non c’è opposizione alle altre richieste della Difesa.
Giudice: il Giudice ammette le prove richieste dalle Parti in quanto pertinenti, rilevanti e non vietate dalla legge, compresa la documentazione prodotta dalla Parte Civile.
Giudice: Chi vuole sentire Pubblico Mìnìstero?
P.M.: Il denunciante, Sullo Andrea.
ESCUSSIONE DEL TESTE SULLO ANDREA
Giudice: Io la devo avvisare che dichiarazioni false o reticenti comportano responsabilità penali e che lei ha l’obbligo di dire la verità. Legga la dichiarazione d’ ìmpegno.
Teste: (legge la dichiarazione d’impegno)
Giudice: le sue generalità.
Teste: Sullo Andrea, nato a Sessa Aurunca il 13/2/64, residente in Sessa Aurunca alla via Belvedere.
Giudice: Prego, Pubblico Ministero.
D) Pubblico Ministero: “Volevo sapere, innanzitutto, lei conosce Francescone Maria?
R) Teste: sì.
D) P.M.: anche all’epoca dei fatti, nell’anno 2005?
R) Teste: Sì.
D) P.M.: Come la conosce?
R) Teste: Era la mia ex cognata, la moglie del defunto fratello.
D) P.M.: la moglie dì suo fratello?
R) Teste: sì, defunto.
D) P.M.: Ex moglie, cioè era separata?
R) Teste: no, no.
D) P.M.: vedova quindi, la vedova di suo fratello?
R) Teste: sì.
D) P.M.: Quindi la conosce da quanto tempo?
R) Teste: Da quando si sono sposati.
D) P.M.: E cioè?
R) Teste: 25/26 anni, non mi ricordo preciso.
D) P.M.: senta, volevo sapere: agli atti risulta che questa signora le ha fatto pervenire delle raccomandate a nome dell’avvocato Stanga?
R) Teste: sì, nel gennaio del 2005, una prima raccomandata in cui mi chiedeva le spettanze per il lavoro che aveva svolto presso la Euromarket Srl, attività di cui io sono amministratore e socio, ma che in effetti non.. non aveva mai svolto nessun tipo di...
Fuori campo: Giudice: chiudiamo la porta. Prego.
R) Teste: una prima raccomandata nel gennaio. . . tutte e due nel gennaio 2005, arrivò prima una in cui mi chiedevano spettanze per il lavoro, per il presunto lavoro che la Francescone aveva svolto presso il supermercato, ma di fatto non aveva fatto nessun tipo di attività. Infatti rimasi meravigliato da questa cosa che smentimmo tramite il nostro legale e successivamente, verso la fine di gennaio, sempre del 2005, mi è arrivata sempre dallo studio Stanga una seconda raccomandata in cui addirittura mi chiedevano le spettanze del lavoro che aveva svolto la signora Francescone presso casa mia, addirittura per 12 anni aveva lavorato questa signora a casa mia, cosa non veritiera, assolutamente falsa. La signora non ha mai prestato attività lavorativa...
D) P.M.: Le lettere sono quelle che adesso le mostra il Giudice?
R)Teste: Sì.
D) P.M.: Lei diceva che ha dato riscontro a queste lettere per iscritto?
R) Teste: Sì, fu risposto tramite il nostro legale Sasso, Sasso Gianluca, ripose.., però, loro successivamente mi risposero che invece loro pretendevano ancora queste spettanze e quindi...
D)P.M. : Senta, volevo sapere: ma nel periodo per il quale la signora pretendeva questo pagamento in che rapporti eravate? Vi frequentavate, la signora veniva da voi?
R) Teste: Sì, la signora veniva a casa mia anche perché a casa mia viveva mia mamma che poi è morta nel 2004, stava malata, e lei veniva a fare le visite di cortesia, veniva a casa, stava a casa.. . dopo la morte di mio fratello mi sono prodigato ad aiutare i miei nipoti per quello che poteva essere necessario, un aiuto morale per il fatto che non avevano il padre, a volte anche un aiuto economico anche se poi alla risultanza, alla luce dei fatti che sono emersa la signora non aveva bisogno di… visti i redditi che percepiva, la pensione e quant’altro diciamo che il nostro aiuto economico era superfluo, però in quel momento se i nipoti avevano bisogno di qualcosa noi eravamo pronti a sostenerli, sia moralmente e sia economicamente, quindi lei veniva delle volte a casa mia..
D) P.M: e presso il supermercato?
R) Teste: Presso il supermercato mai, veniva qualche volta a fare la spesa, ma non… assolutamente non c’era nessun tipo di rapporto con il supermercato.
D) P.M.: ho capito. Per questo motivo poi ha sporto una denuncia querela?
R)Teste: sì.
D) P.M.: Quindi la motivazione è che la signora pretendeva questi soldi?
R) Teste: Non solo la signora...
D)Giudice: Non l’ho capita questa domanda.
D) P.M.: dicevo: il motivo della denuncia querela...???
R) Teste: Perché la signora non ha mai lavorato né al supermercato e né presso casa mia, per cui lei pretendeva delle spettanze...
D) Giudice: quindi voi avete ricevuto queste lettere...
R) Teste: Sì.
D) P.M.: a queste lettere era allegata della documentazione?
R) Teste: No, no.
D) Giudice: quindi avendo ricevuto queste lettere, ritenendo che la signora non aveva mai lavorato avete sporto denuncia, giusto?
R) Teste: No, successivamente mi sono recato presso il Collocamento, perché sapevo… a suo dire, quando qualche volta ci siamo ìncontrati, anche perché spesso la mattina la incontravo che andava presso l’abitazione del signor Aniello in quanto abita poco distante da casa mia, sulla stessa strada, abita, avevo qualche notizia di questo rapporto e quindi ho chiesto all’Ufficio di Collocamento e risultava chiaramente che lei era assunta a tempo pieno...
D) Giudice: cosa?
R) Teste: .. .era assunta a tempo indeterminato dal signor Aniello Marcello e quindi contemporaneamente come faceva a svolgere tre attività nella stessa giornata? Lavori a tempo pieno nella stessa giornata.. . e quindi ho capito che c’era un intento truffaldino della signora nei miei riguardi.
D) Giudice: a parte l’invio della raccomandata contenente una richiesta di pagamento non le è stata fatta nessun’altra. . . non le è stata presentata documentazione falsa inerente l’attività svolta? No, ci sono solo due richieste di pagamento, giusto?
R) Teste: Sì.
D) P.M.: Ma esiste un giudizio, un giudizio civile?
R) Teste: La signora sì, mi ha sporto... mi ha fatto dei procedimenti civili , ha chiesto... contemporaneamente ha fatto causa sia all’Euromarket sempre per le spettanze e sia ha fatto causa civilmente a me e mia moglie, che è proprietaria della casa, per il lavoro che avrebbe svolto a casa.
D) P:M:: Quindi sono. in corso due procedimenti civili sporti dalla signora... ? presso la Sezione Lavoro, cioè a Santa Maria Capua Vetere?
R) Teste: Sì, Santa Maria presso la Sezione Lavoro.
D) P.M.: sono tuttora in corso?
R)Teste: sì, sì, cono in corso, sì. Quindi le integro. . . oltre a quelle lettere poi mi ha fatto causa materialmente, la signora.
D) P.M.: Lei diceva che ha fatto un riscontro scritto prima di fare la denuncia querela.
R)Teste: Ho chiesto all’ufficio del Collocamento..
D) P.M.: Ha incaricato un Avvocato per rispondere a queste raccomandate?
R) Teste: Sì, sì.
D) P.M.: È questa la raccomandata che ha firmato da spedire all ‘imputata?
R) Teste: Sì.
D) P.M.: Ne chiedo l’acquisizione, Giudice.
D) Giudice: Mostriamola alle Parti. Quindi ribadiamo: a parte l’invio delle lettere con richiesta di pagamento..
R) Teste: la signora materialmente ci ha fatto causa.
D) Giudice: va beh, a parte ìl fatto.. . rientra nel diritto di ciascuno poi richiedere in via giudi... a parte queste richieste, perché la lettera è semplice, non vi è stata altra attività con la quale ha provato ad indurvi in errore, presentazione di documentazione falsa, niente? Vi ha soltanto richiesto il pagamento.
R)Teste: no.
D) Giudice: Va bene. C’è contestazione su questo. . .? No. Quindi, con il consenso delle Parti viene acquisita, questa è una sola lettera, forse è successiva, viene acquisita la lettera inviata dall’Avvocato Gianluca Sasso al collega Domenico Stanga inerente...
Avv. Dario Pepe DifesA.: è la prima raccomandata.
D) Giudice: è la prima raccomandata, non c’è stata una formale risposta anche alla seconda raccomandata?
R) Teste: sì.
D) Giudice: non ce l’abbiamo.
R) Teste: c’è stata.
D) P.M.: Lei ha una copia?
R) Teste: dovrei averla sicuramente.
D) P.M.: senta, dicevo: lei ha delle dipendenti presso il supermercato, all’epoca dei fatti?
R)Teste: Sì, come no, diversi dipendenti.
D) P.M. : Invece presso la sua abitazione?
R) Teste: No.
D) P.M.: Ha avuto mai dipendenti?
R) Teste: No.
D) P.M.: Ma c’era comunque una frequentazione dell’imputata presso l’abitazione?
R) Teste: Sì, sì.
D) P.M.: Ma la frequentazione era giornaliera?
R) Teste: No, no, non era giornaliera, ogni tanto.
D) P.M.: Occasionale?
R) Teste: Sì, sì, occasionale.
D) P.M.: sì tratteneva anche per diverso tempo?
R)Teste: Ma solo per visite di cortesia, il tempo necessario per visite di cortesia, anche perché debbo dire che la signora... siccome da mio fratello, già prima della morte, era stata lasciata, non convivevano, non è che poi nutrisse tanta stima per la nostra famiglia, quindi veniva lo stretto necessario per far visita a mia mamma oppure perché aveva dei bisogni e faceva delle richieste, ma non è che veniva spesso e che si tratteneva a lungo. Veniva a fare le visite di cortesia, sì, frequentava, questo sì.
D) P.M.: l’abitazione dove lei vìve... con chi sta lei, sua moglie?
R)Teste: C’è mia moglie, i miei figli ed ho con me una zia di 80 anni.
D) P.M.: E sua mamma?
R) Teste: E mia mamma viveva fino al 2004, poi è morta, è deceduta.
P.M.: Nessun’altra domanda, grazie.
Avv. Imperato difensore della Parte Civile ( cioè di Sullo Andrea ) : buongiorno signor Sullo.
Andrea Sullo in qualità di Teste: buongiorno.
D) Avv. Imperato - Parte Civile: lei ha specificato che è il titolare della Euromarket Srl?
R) Teste: Sì.
D) Parte Civile: senta, durante ìl periodo che la Francescone assume aver lavorato presso di voi avete avuto anche dei controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro?
R) Teste: Sì, Ispettorato del Lavoro due volte ed addirittura una volta dalla Guardia di Finanza, un controllo proprio sui dipendenti, ci sono dei verbali penso...
D) Parte Civile: Che cosa è emerso dal. ..? Cioè è risultata in qualche modo incardinata. . .?
R) Teste: No, no, non è risultata la signora Francescone presente perché non ci stava, non era una nostra dipendente, quindi fu fatto anche dalla Guardia di Finanza un elenco di tutti i dipendenti trovati, controlli a sorpresa in quel momento in diversi anni sia dell’Ispettorato e sia della Guardia di Finanza sono stati fatti... per tre anni consecutivi li abbiamo avuti, proprio in quegli anni in cui la signora dice che... abbiamo avuto ogni anno un controllo proprio sui dipendenti e non è mai risultata la signora Francescone.
D) Parte Civile: Dal 2000 al 2005?
R) Teste: Sì, sì, grosso modo, furono proprio interrogati i dipendenti trovati uno per uno come fanno generalmente quando fanno dei controlli sui dipendenti.
D) Parte Civile: va bene, al momento nessun’altra domanda.
D) Giudice: la difesa?
R) Difesa: Avvocato Pepe in difesa dell’imputata. Signor Sullo, lei è il legale rappresentante dell’Euromarket o l’amministratore della predetta società?
D) Giudice: Attenzione, le due cariche non sono in conflitto tra di loro, l’amministratore in genere è anche il legale rappresentante e socio.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: il signor Autorino Giorgio chi è?
R) Teste: sì, è la stessa cosa, amministratore e socio.
D) Difesa Avv. Pepe: Lei è il legale rappresentante dell’Euromarket?
R) Teste: sì.
D) Difesa Avv. Pepe: senta, lei ha detto pocanzi, a domanda del Pubblico Ministero e della Parte Civile.., anzi meglio, mi vuoi dire in quale periodo la signora Francescone assume aver lavorato presso l’Euromarket Srl?
R) Teste: Credo 2001/2004.
D) Dìfesa Avv. Pepe: E da dove evince questa circostanza, chiedo scusa?
R) Teste: Le richieste della signora?
D) Difesa Avv. Pepe: Lei ha detto di aver richiesto le spettanze per tre anni, ma da dove lei evince questa circostanza?
R) Teste: Io che cosa ho detto?
D) Difesa, Avv. Pepe: Lei ha detto: “la signora Francescone mi ha chiesto delle spettanze per tre anni”, da dove evince questa circostanza?
R) Teste: Io non ho detto che la signora Francescone... ho detto: “la signora mi ha chiesto le spettanze per 12 anni a casa mia”.
D) Difesa, Avv. Pepe: no, al dì là della casa, quello l’affrontiamo dopo, lei ha detto per l’Euromarket tre anni.
Giudice: Ha detto lei 2001/2004, poco fa l’ha detto.
R) Teste: Ho detto 2001-2004.
Giudice: Sì, abbiamo sentito, forse lei ricorda che la richiesta aveva ad oggetto questo periodo?
R) Teste: sì, penso di si, ricordo questa data, non so perché la ricordo però penso questa data.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: nella lettera che le è stata inviata, per mezzo del legale della signora Francescone, non faceva assolutamente riferimento ad un periodo temporale, quindi è dedotto da lei questo periodo temporale?
R) Teste: presumo di sì, però se la lettera è del 2005 le spettanze sono procedenti, non possono essere per il 2006.
D) Difesa, Avv. Pepe: sì, ma può essere dì 10 anni, 20 anni, da quanto tempo lei è il legale rappresentante di questa società?
R) Teste: Dal ‘95.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: Conosce la signora Francescone da prima di questo periodo?
R)Teste: da quando si è sposata con mio fratello.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: lei assume di aver lavorato presso l’Euromarket in qualità di?
R) Teste: Non ho capito.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: Che qualifica aveva all’interno dell’Euromarket? Le ha fatto delle richieste per mezzo del legale rappresentante... ?
R) Teste: Spettanze lavorative, non so per che cosa. .
Giudice: La richiesta...?
R) Teste: Spettanze lavorative, non so con quali mansioni.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: che cosa assumeva aver fatto all’interno del supermercato?
Giudice: Ma se dice che non lavorava.
D) Difesa, avv. Dario Pepe: Le richieste avanzate le faceva...?
R) Teste: Spettanze lavorative, non so che cosa.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Erano generiche quindi, cioè non specificava una mansione? Questa è la domanda.
Giudice: non possiamo chiedere al cliente quello che avrebbe richiesto la controparte. Quindi questo è un dato documentale che poi sarebbe anche esaustivo della condotta che viene ascritta alla Francescone, cioè l’aver inviato per il tramite del difensore queste due lettere.
Difesa Avv. Dario Pepe: Giudice, la domanda nasceva da una circostanza che avendo lui conoscenza... o meglio, avendo dichiarato forse per mero errore o comunque per altre circostanze anche un periodo temporale chiedevo se aveva avuto anche cognizione.
Giudice: Però a prescindere da queste lettere.
R) Difesa, Avv. Dario Pepe: c’è il dato documentale...
D) Giudice: a prescindere da queste lettere, se vi è stato un qualunque contatto con la Francescone, la Francescone vi diceva anche secondo lei quale mansione avrebbe svolto presso l’Euromarket?
R) Teste: No, non ho idea di che mansione...
Giudice: perfetto…
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: senta, la sua attività quanti dipendenti annovera?
R) Teste: 12, 13, 15. .
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Allo stato?
R) Teste: Allo stato intorno ai 13 penso.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: E nel 2005?
R) Teste: nel 2005 qualcuno in meno sicuramente, è stato incrementato, penso intorno ai 10 dipendenti, 9 o 10, non le so dire di preciso perché sono dipendenti che vanno, che vengono, vengono assunti, si licenziano, vanno.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: la sua attività è un supermercato?
R)Teste: sì.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: aveva all’interno di questo supermercato una ditta specializzata per effettuare i lavori di pulizia?
R) Teste: No, perché noi siamo organizzati che ogni dipendenti pulisce il proprio reparto, in più siamo organizzati con delle macchine particolare che lavano, asciugano e fanno tutto da soli.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Quindi il macellaio pulisce il proprio banco?
R) Teste: sì, anche perché gli orari di lavoro sono... per permettere la pulizia di un supermercato di 1000 metri ci vogliono diverse ore di lavoro e noi non abbiamo questi spazi di tempo per consentire ad una ditta... quindi ogni dipendente...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Ma c’è qualcuno che puliva...?
R) Teste: sì, i dipendenti, ognuno pulisce il proprio reparto e poi abbiamo queste macchine che in mezz’ora ti puliscono tutto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Chi le utilizza queste macchine, sempre i dipendenti?
R) Teste: sì, sempre i dipendenti, sono macchine che fanno tutte da sole, non è che ci voglia…
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: sono quelle macchine automatiche che hanno...
R) Teste: sì, automatiche che camminano da sole, vanno da sole, lavano, puliscono ed asciugano. Sono sette o otto anni che le abbiamo.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: il suo supermercato che orario di apertura aveva al pubblico?
R) Teste: gli orari di apertura sono dalle otto all’una e mezza, però poi ci sta del personale che rimane dentro a fare le pulizie perché...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Mi sa indicare questo personale all’epoca dei fatti, o
meglio del 2005, che rimaneva all’interno del supermercato per effettuare questi lavori di pulizia?
R) Teste: No, ho detto che noi all’una e mezza chiudiamo, poi ci sono delle persone, dei dipendenti che rimangono ancora di più per le mansioni che loro svolgono, ad esempio le stavo dicendo che la signora Sullo Nicolina che è addetta alle casse, responsabile delle casse, rimane là per preparare le distinte della banca, quindi probabilmente rimane fino alle due, due ed un quarto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: gli addetti ad esempio... ?
R) Teste: Può capitare qualcuno che non fa il turno del pomeriggio qualche giorno particolare e rimane di più a pulire il proprio reparto, anche perché i banconisti se il giovedì non fanno il turno pomeridiano devono pulire le affettatrici, disinfettare, disinfestare e quindi rimangono anche all’interno successivamente per un periodo più lungo.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Rimangono quindi durante l’orario di chiusura del supermercato?
R)Teste: Qualcuno rimane, si protrae oltre l’orario.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: E oltre alla Sullo Nicolina, mi sa dire altri dipendenti che nel 2005 rimanevano oltre l’orario?
R) Teste: Perrotta ad esempio rimaneva perché lei è banconista.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Perrotta?
R) Teste: Perrotta Mariarosaria, banconista, quindi diciamo che capitava che il giovedì la signora rimaneva perché... o rimangono una volta al mese, che rimangono per le pulizie generali del reparto, del banco, per la disinfestazione e tutte queste cose qua, oppure rimangono tutti i giovedì.., rimangono la mezz’ora, l’ora in più dopo la chiusura perché comunque non vengono il pomeriggio, nell’orario pomeridiano e quindi...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: e quindi anche le affettatrici vanno pulite?
R) Teste: sì.
Pubblico Ministero : che orario fa il supermercato, chiedo scusa, sempre mi riferisco nel 2005?
R) Teste: Dipende dall’orario invernale e quello estivo, comunque diciamo che l’orario invernale apriva dalle quattro fino alle sette e mezza.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: questa operazione di pulizia da parte sempre degli stessi dipendenti avveniva oltre l’orario di chiusura?
R)Teste: No, non ho detto questo, ho detto che alcuni dipendenti... Avvocato lei mi induce...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: no, io le sto chiedendo...
R) Teste: le sto dicendo che alcuni dipendenti rimangono anche dopo l’orario di chiusura per le diverse mansioni.
D)Difesa, Avv. Dario Pepe: e...
R) Teste: . . . alcuni rimangono per la pulizia quando non vengono il pomeriggio, le specifico perché...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: io le parlo della sera, la chiusura alle ore 19:30, altri operai rimangono per pulire oppure vanno via direttamente? Questa operazione...
R) Teste: dopo le 19:30?
D)Difesa, Avv. Dario Pepe: sì.
R) Teste: no, dopo le 19:30 si chiude e basta.
Giudice: cioè la pulizia…?
R) Teste: la pulizia la fa ognuno per il proprio reparto.
Giudice: Ma quando? Non da chi, quando? Prima dell’apertura o quando chiudete il supermercato alle 19:30? Guardi che ho esperienza personale perché ho il supermercato sotto casa mia che in genere aprono mezz’ora prima e fanno la pulizia, voi fate allo stesso modo?
R) Teste: Sì, sì, i dipendenti nel proprio reparto fanno quello, negli intervalli anche. Le spiego: se ad esempio noi abbiamo lo scarico durante l’intervallo, appena finito di scaricare, i dipendenti puliscono prima di aprire alle quattro...
Giudice: quindi sono rimasti i dipendenti...
R) Teste: gli scaffalisti che sono rimasti all’interno prima di aprire si puliscono il proprio reparto.
Giudice: va bene.
R) Teste: stiamo parlando di una corsia, quindi non stiamo a parlare di dire... pulendo ognuno il proprio reparto stiamo parlando che il tempo impiegato... non è che ci vogliono le giornate per pulire.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe : Quindi dalle ore 19:30 al mattino successivo quindi non vi è nessuno che provvede o se sì provvede qualcuno oltre le 19:30?
R) Teste: No.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: non vi provvede nessuno. Passando adesso a queste spettanze che l’imputata le ha richiesto per dei lavori effettuati presso la propria abitazione. Dove ha questa abitazione lei?
R) Teste: Via Belvedere, Sessa Aurunca.
D) Difesa, Avv. Dario Pape: Vi abita congiuntamente a?
R) Teste: Mia moglie e la mia famiglia.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: quante persone sono?
R) Teste: Tre figli, io, mia moglie ed attualmente ci sta una mia zia già da diversi anni.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: anziana?
R) Teste: sì.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: ha bisogno di assistenza questa zia?
R) Teste: no, no.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: E sua mamma aveva bisogno di assistenza?
R) Teste: mia mamma era malata, ma non aveva bisogno di...
D) Difesa Avv. Dario Pepe: era autonoma?
R) Teste: sì.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: Sua moglie lavora?
R) Teste: No, mia moglie non lavora, è casalinga.
D) Difensore Avv. Dario Pepe: i suoi figli studiano?
R) Teste: i miei figli vanno a scuola.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: senta, le faccio una domanda che mi sorge spontanea chiedere, in parte ha già risposto, i rapporti con l’imputata come sono e come erano all’epoca, nel 2005?
R) Teste: noi abbiamo sempre... diciamo abbastanza cordiali, noi abbiamo fatto tutto quello che :era nelle nostre possibilità per dare un sostegno morale ai figli ed anche economico per i figli.
D) Difesa Avv. Dario Pape: vi siete sempre adoperati...
R) Teste: per i figli, sì, per la famiglia, in genere, per i figli in modo particolare.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: In seguito alla morte di suo fratello...
R) Teste: Sì, avvenuta nel 2000.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: . . . davate un aiuto economico...
Teste: anche economico, sì.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: In che modo?
R) Teste: anche economico, quando si poteva dare un aiuto, i figli avevano bisogno della gita a scuola, avevano bisogno di comprare i libri ci siamo sempre offerti noi, se avevano bisogno del doposcuola... ci siamo sempre offerti...
D) Difesa Avv. Dario Pepe: dare un aiuto.. . sorge spontaneo da parte del fratello aiutare la moglie, anche cercando un’attività lavorativa, questo non l’ha fatto lei, non le ha cercato un’attività lavorativa?
Giudice: No, facciamo direttamente la domanda, perché può... il fatto che sorga spontaneo è una valutazione. Lei si è adoperato per far assumere sua cognata e farle prendere un lavoro o.. .? Siccome lei ha detto che ha fatto una verifica e la stessa risultava dipendente a tempo indeterminato di ditta Aniello Marcello, glielo ha procurato lei questo lavoro?
R) Teste: No, no, da sé se l’è procurato.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Sa se effettivamente ha lavorato in quel periodo relativo...?
Giudice: questa ditta Aniello Marcello che cosa fa, che cosa è? Se lei lo sa.
R) Teste: non lo so…
D) Difesa: sa se è fallita? Non sa nulla di questo.
R) Teste: la ditta Aniello Marcello se è fallita?
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: lei conosce il signor Aniello Marcello?
R) Teste: sì, conosco il signor Aniello Marcello, non so in questo momento che cosa... penso che sia pensionato in questo momento, so che è il cognato della signora, quindi... si era offerto lui diciamo..
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Lei ha detto pocanzi di avere dei rapporti tutto sommato buoni, soprattutto con i nipoti e gli avergli prestato un aiuto. Mi sa dire se avete intentato delle cause civili inerenti l’annullamento del testamento lasciato da suo fratello?
R) Teste: Sì, dopo quella data chiaramente i rapporti si sono deteriorati e quindi...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Quante cause avete in corso con la signora Francescone?
Giudice: Perdonaterni, un passaggio. Il defunto lascia una moglie e dei figli, ma il testamento che cosa prevedeva? Perché in genere...
R) Teste: il testamento era di mio padre, il testamento è un’altra cosa.
Giudice: ah, non il testamento di suo fratello?!
Difesa, Avv. Dario Pepe: no, il testamento del padre.
Giudice: chiedo scusa, era incomprensibile perché avrebbero dovuto impugnare un testamento del genere.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: ribadisco la domanda: quali cause avete in corso con la signora Francescone o la sua famiglia?
R) Teste: Le cause di lavoro, la causa del testamento... teniamo delle cause in corso con la signora, perché chiaramente dopo che lei ci ha fatto causa per queste cose i rapporti si sono deteriorati per cui...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Lei ha detto che tutto sommato i rapporti erano buoni.
R) Teste: Sì, erano buoni, fino a quella data sì.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Come mai successivamente alla missiva che le è stata inviata non ha chiesto spiegazioni alla Francescone? Cioè per dirle: “come mai mi richiedi questi soldi? Tu
non hai mai lavorato presso di me, ma sei impazzita?”.
Giudice: diamo per scontata la risposta, lei l’ha mai... successivamente alla ricezione di queste lettere, ha mai provato a contattarla direttamente oppure ha semplicemente risposto tramite l’Avvocato?
R) Teste: No, no, ho provato a contattare anche i figli...
Giudice: ha avuto spiegazioni di queste richieste a suo dire appunto infondate? No.
R) Teste: Non c’è stata data... l’unica risposta sono state date dalle cause, le cause che ci sono state intentate.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Giudice, allo stato non ho nessun’altra domanda, mi riservo successivamente di produrre prove documentali.
Giudice: Si può accomodare. Facciamo entrare l’altro teste.
ESCUSSIONE DELLA TESTE SULLO NICOLINA
Giudice: Io la devo avvisare che dichiarazioni false o reticenti comportano responsabilità penali e che lei ha l’obbligo di dire la verità. Legga la dichiarazione d’ impegno.
Teste: (legge la dichiarazione d’impegno)
D) Giudice: Le sue generalità.
R) Teste: Sullo Nicolina, nata a Sessa Aurunca il 7/1/68, ivi residente a Fontana Radina in via Vicinato n. 3. Giudice: prego, Pubblico Ministero.
D) Pubblico Ministero: Volevo sapere: lei che attività svolgeva dal 2001 al 2005.
R) Teste: Lavoro al supermercato Sisa Euromarket a Sessa Aurunca, sono stata assunta nel 2001.
D) Pubblico Ministero: Lei sa il nome del titolare di questo supermercato?
R) Teste: Sì, sono Sullo Andrea ed Autorino Giorgio.
D) Pubblico Ministero: Lei conosce la signora Francescone Maria?
R) Teste: Sì.
D) Pubblico Ministero: Come la conosce?
R) Teste: È la vedova di mio fratello e quindi. . .
D) Pubblico Ministero: ho capito, quindi siete anche apparentate diciamo.
R) Teste: Si, anche se mio fratello non viveva più con lei, stavano facendo la separazione, il divorzio, poi è morto e non ha avuto. . . lui si era fatta un’altra famiglia, viveva comunque con un’altra donna da oltre dieci anni prima che morisse.
Pubblico Ministero: ho capito.
D) Giudice: Lei è parente di. ..?
R) Teste: di Sullo Andrea.
Pubblico Ministero: è la sorella del denunciante.
Giudice: Quindi è la cognata dell’imputata.
Pubblico Ministero: Dell’imputata.
Giudice: allora, dobbiamo avvisarla...
Pubblico Ministero: sì.
Giudice: io la devo avvisare che lei, se lo ritiene, visto lo stretto rapporto di parentela con l’imputata, ha la facoltà di non rispondere. Lei vuole rispondere?
R) Teste: sì, io dico quello che.
Giudice: È una facoltà perché… dichiara che intende rispondere.
R) Teste: posso rispondere tranquillamente.
D) Pubblico Ministero: Da quanto tempo lei lavorava presso questo supermercato?
R) Teste: Dal 2001.
D) Pubblico Ministero: ricorda il mese?
R) Teste: febbraio.
D) Pubblico Ministero: febbraio 2001, fino a quando?
R) Teste: Tutt’oggi ci lavoro ancora.
D) Pubblico Ministero: Con quale qualifica, quale ruolo?
R) Teste: io sono responsabile delle casse. Ì
D) Pubblico Ministero: È sempre stata alle casse?
R) Teste: Sì.
D) Pubblico Ministero: per tutto il tempo?
R) Teste: sì, alle casse e poi faccio anche altre mansioni di fiducia, come ad esempio faccio i conti a fine serata, chiudo le casse...
D) Pubblico Ministero: E che orario di lavoro svolge?
R) Teste: Tutto il giorno, mattino e pomeriggio, praticamente le mie sette ore.
D) Pubblico Ministero: Mattino e pomeriggio, quindi sia la mattina che pomeriggio?
R) Teste: Sì, la mattina e la sera.
D) Pubblico Ministero: vi prolungate per sette ore al giorno?
R) Teste: sì.
Pubblico Ministero: va bene.
R)Teste: orario di apertura e chiusura.
D) Pubblico Ministero: Sì. Volevo sapere: lei ha mai visto… volevo sapere se ha visto Francescone Maria presso il supermercato?
R) Teste: A fare la spesa qualche volta sì.
D) Pubblico Ministero: E questo supermercato ha altri dipendenti oltre lei?
R) Teste: sì, sì.
D) Pubblico Ministero: più o meno che numero?
R) Teste: Mi sembra 15 ragazzi, una quindicina.
D) Pubblico Ministero: ho capito, quindi è un supermercato abbastanza...
R) Teste: sì, sì, è grande, è oltre mille metri.
D) Pubblico Ministero: lei è a conoscenza se la signora Francescone Maria ha svolto qualche attività presso questo supermercato?
R) Teste: no, non ha mai svolto lavoro al supermercato.
D) Pubblico Ministero: è a conoscenza se la signora Francescone Maria svolgeva attività lavorativa dal 2001 al 2005?
R) Teste: Al supermercato non ha mai lavorato, veniva solo a fare la spesa qualche volta, poi lei qualche volta mi ha detto che lavorava presso un cognato, un certo Aniello, svolgeva là un lavoro, però noi non... siccome mio fratello l’aveva lasciata non è che avevamo.., non è che lei si confidava molto con noi, però mi aveva detto che aveva trovato lavoro da un cognato e..
D) Pubblico Ministero: ricorda in quale periodo?
R) Teste: guardi, questo… adesso con precisione non lo so se me l’ha detto nel 2001 o il 2002, non lo so, non posso ricordarmi, pure perché non è che mi interessavo...
D) Pubblico Ministero: senta, che rapporti avevate con la signora Francescone Maria negli anni 2000 fino ad oggi?
R) Teste: Normali..
D) Pubblico Ministero: cioè vi frequentavate oppure...?
R) Teste: Frequentare no, perché lei ogni tanto veniva a casa da mio fratello Sullo Andrea, faccio il nome così capiamo, perché mia madre era malata e stava. . . viveva con lui, ed allora lei ogni tanto veniva con i figli a fare la visita di cortesia, però rapporti intimi o rapporti. non.., io se che mia madre l’aiutava anche economicamente a lei, perché. . . per i ragazzi, come aiutava anche mio fratello so che aiutava. . . dava qualcosa ai ragazzi per mandarli avanti, per aiutarli, così, a livello affettivo, ha capito? Non a livello. lei a casa veniva spesso a trovare mia madre, però non è che con noi ci stava un rapporto proprio...
D) Pubblico Ministero: ma lei andava presso suo fratello Andrea?
R) Teste: andavo a trovare mia madre ogni tanto, sì.
D) Pubblico Ministerto: Le capitava di incontrare la signora Francescone Maria?
R) Teste: Sì, qualche volta.
D) Pubblico Ministero: che stava lì.
R) Teste: sì, a fare la visita di cortesia. Cioè vedeva mia madre come stava. . . niente di più.
D) Pubblico Ministero: ho capito. Quante volte per esempio nell’arco di un mese poteva capitare?
R) Teste: Adesso non glielo so quantificare, non lo so.
D) Pubblico Ministero: Lei andava spesso?
R) Teste: Io vado spesso a casa di mio fratello.
D) Pubblico Ministero: Anche oggi?
R) Teste: Sì, sì, anche oggi.
D) Pubblico Ministero: mentre all’epoca dei fatti, parliamo fino al 2005, lei andava spesso?
R) Teste: C’era mia madre?!
D) Pubblico Ministero: Quindi andava comunque spesso.
R) Teste: C’era mia madre lì, sì.
D) Pubblico Ministero: mentre i ragazzi.. . i figli della signora Francescone Maria in quella circostanza erano presenti o no?
R) Teste: In quale circostanza?
D) Pubblico Ministero: Quando lei andava a casa di sua madre e vedeva la signora Maria.
R) Teste: Qualche volta li incontravo, altre volte no.
D) Pubblico Ministero: cioè li incontrava nel senso che... io volevo sapere se erano presenti a casa con la madre oppure no.
R) Teste: Sì, sì.
D) Pubblico Ministero: erano presenti?
R) Teste: magari la domenica pomeriggio venivano a salutare, a visitare mia madre, Pasqua, Natale, che ne so, queste occasioni così.
D) Pubblico Ministero: ho capito. Senta, dal 2000 in poi, volevo sapere: la signora Francescone Maria quindi aveva un rapporto… cioè conviveva con il marito oppure no? Non ho capito questa cosa.
R) Teste: Quando?
D) Pubblico Ministero: Dal 2000 in poi la signora Francescone Maria conviveva con il marito, con suo fratello, oppure no?
R) Teste: nel 2000 adesso non ricordo, però tra il 2002/2003 mio fratello già non viveva più con lei.
D) Pubblico Ministero: c’era una separazione?
R) Teste: Diciamo che la separazione vera e propria l’avevano... la stavano iniziando poco prima che lui poi è morto, quindi non ha avuto luogo.
D) Pubblico Ministero: quindi in Tribunale, che lei sappia, non sono andati per la separazione?
R) Teste: no, no.
D) Pubblico Ministero: ho capito.
D) Giudice: ma non convivevano più, giusto? Ho capito bene?
R) Teste: No. .. sì, lui aveva un’altra...
D) Pubblico Ministero: e quanti figli ha la signora Francescone Maria?
R) Teste: La signora Francescone Maria ha due figli, mio fratello ne aveva anche un altro con un’altra donna.
D) Pubblico Ministero: che anni hanno questi suoi nipoti praticamente?
R) Teste: i miei nipoti.., praticamente uno è dell’81 mi sembra e l’altro è dell’84/85, sono maggiorenni, adesso con precisione..
D) Pubblico ministero: adesso sì, sicuramente.
R) Teste: sono maggiorenni. L’altra figlia di mio fratello ha 18 anni.
Pubblico Ministero: Non ho altre domande.
Giudice: Prego, la Parte Civile.
(Avv. Imperato, per Sullo Andrea, costituitosi parte civile contro la cognata N.d.R,)
Parte Civile: buongiorno signora Nicolina.
R) Teste: buongiorno.
D) Parte Civile: senta, lei ha già risposto in parte alle domande del Pubblico Ministero, solo delle specificazioni. Ha già riferito che la signora Francescone non lavorava per la...
R) Teste: No.
D) Parte Civile: nel periodo lavorativo, cioè lei ha detto che è stata assunta nel febbraio del 2001, anche qualche volta, come dire, ha svolto mansioni diciamo lavorative seppure non c’era un contratto. . . l’ha mai vista nel suo turno fare qualcosa?
R) Teste: no, assolutamente.
D) Parte Civile: di scaffalista, di pulitura...?
R) Teste: no.
D) Parte Civile: Assolutamente no.
R) Teste: no.
D) Parte Civile: senta..
R) Teste: anche perché là per ogni reparto c’è uno scaffalista… e…
D) Parte Civile: quindi non l’ha mai vista intenta a fare qualcosa?
R) Teste: no.
D) Parte Civile: senta...
R) Teste: ognuno di noi ha il suo reparto, quindi...
D) Parte Civile: senta, lei, se ricorda, quando in questi anni ha prestato la sua attività lavorativa ricorda se avete subito anche delle ispezioni da parte degli organi di vigilanza, l’Ispettorato del Lavoro...?
R) Teste: sì, sì, come no.
D) Parte Civile: lei era presente quando sono state fatte queste ispezioni?
R) Teste: sì, sì, ci fanno anche firmare, ci interrogano, compilano un registro, tranquillamente insomma, si è trovato sempre tutto a posto.
D) Parte Civile: hanno visionato anche il libro matricole?
R) Teste: sì, sì.
Difesa Avv. Dario Pepe: Giudice, c’è opposizione, ci sono le prove documentali in atto, non credo che adesso….
R) Parte Civile: va bene.
R) Teste: è la verità, Giudice, viene la Finanza, viene l’Ispettorato del Lavoro...
D) Parte Civile: ma in quel caso non c’era la signora, è giusto o no?
R) Teste: no.
D) Parte Civile: la domanda mia era finalizzata a questo.
R) Teste: poi là è scritto sui registri, non è che.
D) Parte Civile: perfetto, quindi non c’era la signora quando è venuta...
R) Teste: no, no.
D) Parte Civile: senta signora, lei ha detto anche che frequentava la casa del signor Sullo, frequenta la casa del signor Sullo.
R) Teste: sì.
D) Parte Civile: in particolare perché c’era sua madre che era anziana.
R) Teste: sì.
D) Parte Civile: voglio sapere: le volte che lei è andata ha mai trovato la signora Francescone intenta a prestare attività lavorativa, intendo un’attività domestica, attività anche di semplice badante? Non so, in questo senso, nei confronti di...?
R) Teste: no, no, mai.
D) Parte Civile: non l’ha mai trovata intenta in questa attività?
R) Teste: No, lei veniva a casa a prendersi il caffè, a fare due chiacchiere con mia madre ed a prendersi qualcosa di soldi.
D) Parte Civile: Perché ha detto a prendersi qualcosa di soldi?
R) Teste: Diciamo che a mia madre faceva compassione perché siccome il figlio l’aveva lasciata. . . allora mia mamma si sentiva in un certo qual modo responsabile del fatto, ecco, e cercava di aiutarla economicamente, però noi lo sapevamo e dicevamo: “mamma, tu devi fare quello che ti senti di fare”, però mia madre è stata assistita da Sullo Andrea, dalla moglie e da me, e da una zia che vive a casa di Sullo Andrea che era la cognata non sposata di mia mamma… stata assistita da loro.
D) Parte Civile: era solo questo il tenore delle visite.
R) Teste: sì, visite di cortesia.
D) Parte Civile: va bene, nessun’altra domanda.
Teste: anzi, le dico di più, lei qualche volta che mia mamma l’ha invitata a pranzo non voleva neanche venire….
Parte Civile: va bene, nessun’altra domanda, grazie.
Giudice: la Difesa, prego.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: signora, lei nell’anno 2005, nei cinque anni precedenti quante volte a settimana lavorava, era impegnata presso il supermercato?
R) Teste: Non ho capito la domanda.
D) Difesa Avv. Dario Pepe.: Quanti giorni lavorava nella settimana?
R) Teste: Io lavoro tutti i giorni. Dif.: in che orario? dal lunedì al sabato.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: L’orario.
R) Teste: dalle otto all’una e mezza, a volte anche le due, perché faccio le chiusure di cassa e quindi facendo questa chiusura mi protraggo un po’ più tardi al lavoro, e poi faccio dalle quattro alle sette e mezza, le otto, dipende dagli orari di chiusura.
D) Difesa, Avv.Dario Pepe volevo dire: come fa ad escludere che l’imputata, la Francescone, svolgesse attività domestica a casa di sua madre se era impegnata tutti i giorni della settimana presso il supermercato? Cioè non riesco a capire..
R) Teste: Guardi che io con mia madre...
Giudice: L’ha appreso da terzi il fatto che... la questione si è mai posta in famiglia se aveva svolto attività, c’erano altre persone che svolgevano attività per fare i servizi a casa o altro?
R) Teste: C’è mia cognata che a casa sua si fa i servizi, non capisco.
Giudice: Quindi a casa ci pensa sua cognata.
R) Teste: sì, mia cognata, c’è una zia che vive con lei...
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: chiedo scusa, sua madre ìn che anno è deceduta?
R) Teste: Mia mamma è deceduta nel 2004.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: aveva bisogno precedentemente di assistenza sua madre?
R) Teste: No, perché mia mamma è stata operata due volte e quindi è stata spesso in ospedale, e poi.. . si è aggravata solo quindici giorni prima di morire, la sua malattia fortunatamente non l’ha fatta soffrire.., ha sofferto poco.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Che rapporti aveva la Francescone con sua madre?
R) Teste: spesso.. . no spesso, diciamo che la veniva a trovare quando le serviva qualcosa e mia mamma... mia mamma l’aiutava economicamente, ecco, perché si sentiva in colpa del fatto che il figlio l’avesse lasciata per crearsi una nuova famiglia.
D) Difesa Avv. Dario Pepe: lei ha avuto un atteggiamento solidale successivamente alla separazione di fatto della Francescone con suo fratello e poi successivamente nell’anno 2005 quali sono stati i rapporti con la Francescone?
R) Teste: prima del 2004 un rapporto “buongiorno”... Cioè un rapporto di stima reciproca, non è che. .. però io non andavo a casa sua e lei non veniva a casa mia, poi dopo… dopo niente, lo stesso saluto, però è andato sempre. . . dopo la morte di mia mamma è andata sempre di più ad allontanarsi e. . . niente, non abbiamo più rapporti.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: lei ha intentato una causa di sfratto nei confronti della signora Francescone Maria?
R) Teste: sì, perché la signora Francescone Maria.. . da quando si è sposata vive in questo appartamento che è di mia proprietà, adesso l’appartamento mi serve, ho anche io i figli che si sono fatti grandi e praticamente mi serve questo appartamento. Poi d’altronde l’appartamento deve essere ristrutturato perché sono venuti anche i Vigili del Fuoco e l’appartamento è in condizioni che deve essere... infatti sono stati i Vigili che gli hanno dato lo sfratto, deve essere un palazzo. .. è un palazzo che deve essere ristrutturato, perché è dal ‘71 che non... cioè se ne sono caduti i canali, le soglie di marmo, è pericolante e quindi io giustamente stando nella mia mi devo anche cautelare, gli ho fatto lo sfratto e si deve aggiustare questo palazzo… per l’incolumità sua ed anche delle altre persone.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: senta, un’altra domanda: lei ha detto, che il supermercato annovera quindici dipendenti, è anche abbastanza grande, se non sbaglio ho sentito dire mille metri quadri.
R) Teste: sì, sui mille metri.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: mi sa dire il nome della ditta specializzata che provvedeva a pulire il supermercato?
R) Teste: guardi che noi il supermercato... diciamo che lo puliamo tutti noi, nel senso che ognuno... è fatto a corridoi, ogni corridoio ha un repartista e lui è il responsabile della pulizia degli scaffali, della pulizia per terra, come ad esempio le casse si devono pulire, buttare il cestino, ognuno di noi è addetto al suo reparto e quindi alla pulizia del suo reparto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: questo viene fatto nell’orario di lavoro o in altro periodo?
R) Teste: no, viene fatto durante l’orario di lavoro, diciamo che quando chiudiamo, prima dì andare via ogni ragazzo spazza, oppure quando arriva lo scarico, ad esempio, gli scaffalisti quando arriva lo scarico alle sei di mattina, dopo che hanno sistemato puliscono, mica possono far trovare i cartoni o sporco per terra.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: questo si ripete anche alla chiusura delle 13:30 in poi, questa operazione? Teste: L’operazione?... cioè questa operazione di...
Giudice: La pulizia.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Quante volte pulite al giorno?
R) Teste: allora, se lo scarico avviene alle sei di mattina...
D) Difesa, avv. Dario Pepe: no, dico in generale: quante volte pulite al giorno?
R) Teste: Tutti i giorni.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Mattina, pomeriggio e sera?
R) Teste: no, all’una puliamo il corridoio, puliamo le casse fisso, le casse le puliamo anche la sera, ad esempio, io parlo del mio reparto. La pulizia che viene fatta all’uscita alle casse la facciamo due volte, la facciamo all’una e poi la facciamo la sera quando chiudiamo in modo che la mattina troviamo il reparto pulito.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: La cassa.
R) Teste: la cassa, i ragazzi anche loro.., cioè se all’una sta sporco puliscono all’una, sé pulito puliscono alle otto di sera, però la mattina quando apriamo il negozio deve essere tutto sistemato e pulito, cioè perché ne va della dignità del locale. Cioè se uno entra e trova il locale sporco... non mi sembra... mi sembra giusto così, come la macelleria si pulisce il suo reparto, quelli... ognuno si pulisce il proprio reparto.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: La signora Maria Libera Tommasino è una dipendente del supermercato?
R) Teste: Chi?
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Maria Libera Tonimasino.
R) Teste: no, no.
D) Difesa, Avv. Dario Pepe: Non la conosce?
R) Teste: Forse di vista la conosco, ma non è una nostra dipendente, non lo è mai stata questa Maria Libera Tommasino.
Giudice: Altre domande?
Difesa, Avv. Dario Pepe: No, Giudice, nessun’altra domanda.
Giudice: Il Giudice, alla luce dell’istruttoria svolta, e tenuto in debito conto il capo d’imputazione, ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria revoca l’ordinanza di ammissione delle prove ed invita le Parti a rassegnare le conclusioni. Prego, Pubblico Ministero.
Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi) : 44865
Il presente verbale è stato redatto a cura di SEDIVER s.r.l.
L’ausiliario tecnico: SIG. C. GRAVANTE Il redattore: SIG. M. SARNATARO SIG. M. SARNATARO MELISSARI MARINA R.G. 328/08 — 30/04/2010 c/FRANCESCONE MAPIA –
P.S. NEL CORSO DELLE DEPOSIZIONI I FRATELLI ANDREA E NICOLINA SULLO HANNO GETTATO FANGO SULLA COGNATA ( CHE PERO’ HA SORTITO UN EFFETTO BOOMERANG) ED HANNO RIFERITO UNA SERIE INTERMINABILE DI BUGIE SUL CONTO DELLA LORO COGNATA E SULLA GESTIONE EFFETTIVA DEL SETTORE PULIZIE DELLA CASA E DEL SUPERMERCATO. MA LO HANNO FATTO NEL VANO SFORZO DI CREARSI UN ALIBI PERCHE’ PENSAVANO DI FAR CONDANNARE ( PUR SAPENDOLA INNOCENTE) LA MARIA FRANCESCONE ONDE EVITARE LE DANNOSE CONSEGUENZE DEI DUE PROCESSI DI LAVORO INTENTATI A S. MARIA C.V. E CURATI DALL’AVVOCATO GIUSEPPE MONARCA.
PURTROPPO PER LORO IL GIUDICE HA CAPITO CHE SI TRATTAVA DI UNA DENUNCIA STRUMENTALE SOLO AI FINI DI PARARSI IL C….
RESTANO IN PIEDI
1. UN PROCESSO PER IL TESTAMENTO CHE HANNO REDATTO E POI PUBBLICATO DEL DE CUIUS MICHELE SULLO ( TESTAMENTO PUBBLICATO DA SULLO NICOLINA PRESSO IL NOTAIO DEGLI UBERTI E INFICIATO DI FALSO DAL FRATELLO ANDREA) –
2. IL PROCESSO PER OTTENERE UNA PARTE DELLA EREDITA’ NEGATA DELLA MADRE ( MORTA AB INTESTATA )
3. UN PROCESSO PER LO SFRATTO (STRUMENTALE E FRUSTRANEO) MESSO IN ATTO PER CACCIARE MARIA ED I FIGLI DALLA CASA EREDITATA DA SULLO MICHELE –
4. UN PROCESSO AL TAR E A CARINOLA PER LA INVENZIONE DELL’IPOTETICO CROLLO DEL PALAZZO ( CROLLO PERICOLOSO SOLO PER MARIA MENTRE CONTINUANO AD INCASSARE I FITTI PER GLI ALTRI APPARTAMENTI E I GARAGES )
QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE AZIONI MESSE IN ATTO DA ANDREA E NICOLINA SULLO NELLO STALKING GIUDIZIARIO CONTRO MARIA FRANCESCONE E I SUOI FIGLI MICHELE E SIMONA SULLO.
( 1 CONTINUA)
martedì 20 luglio 2010
sabato 17 luglio 2010
sabato 10 luglio 2010
PRIMA DI QUERELARE UN GIORNALISTA... CONTATE FINO A TRE
Ho scritto un articolo su
gazzetta di caserta
che riguardava l’ex procuratore maffei.
Ho citato anche il maresciallo michele corsiero che era in servizio alla procura di s. maria c.v. che si e’ ritenuto “diffamato” da quanto ho scritto
Mi ha citato in giudizio per danni
ecco la comparsa di costituzione del mio avvocato
Tribunale Di Santa Maria C.V.
SEZ. DISTACCATA DI CASERTA
Comparsa di costituzione e risposta
PER
Il sig. Ferdinando Terlizzi nato il 16.05.1937 a S. Maria C.V. ed ivi residente al Corso Aldo Moro n. 254, C.F. TRL FDN 37E16 I234 U rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Federico C.F. RSS NCL 75E66 B963 X, giusta procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale “Law Business Consulting” in Caserta al Corso Giannone n. 44, tel. 0823.279662 - fax 0823.447930 e-mail federlex@lawbusinessconsulting.com
- convenuto-
CONTRO
Il sig. Michele Corsiero, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Corsiero con studio in Maddaloni alla Via S. Francesco D’Assisi n. 118;
-attore –
E
Il Direttore della “Nuova Gazzetta di Caserta”;
- convenuto -
PREMESSA
Con atto di citazione notificato il 1 aprile 2010, il sig. Michele Corsiero ha convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta - per l’udienza del 7 luglio 2010, (rinviata d’ufficio al 12.07.2010) il giornalista Sig. Ferdinando Terlizzi, nonché il direttore della “Nuova Gazzetta di Caserta”, affinché il Magistrato adito, accertato e dichiarato il carattere diffamatorio dell’articolo apparso sulla “Nuova Gazzetta di Caserta” il 4 febbraio 2010 (allegato 2) condanni i convenuti in solido tra di loro alle refusione dei danni subiti in seguito al predetto articolo ritenuto – a dire di controparte - diffamatorio.
***********
Tanto premesso con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Sig. Ferdinando Terlizzi, come in atti rappresentato e difeso, impugnando e contestando tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito dall’attore, poiché destituito di qualsivoglia base di ragionevolezza e, pertanto, si chiede il rigetto della domanda per le seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che dall’attenta disamina dell’atto di citazione si ricava che controparte si duole solo ed esclusivamente di un paragrafo ricompreso nell’articolo apparso sul quotidiano “Nuova Gazzetta di Caserta” il 4 febbraio 2010.
Leggendo con attenzione tale paragrafo appare evidente che controparte commette un grossolano errore di valutazione del siffatto articolo, laddove fraintendendo totalmente il contenuto dell’elzeviro ritiene attribuibile alla propria persona una frase in realtà riferita ad altro soggetto, ovvero il Procuratore Maffei.
La parte di testo oggetto della controversia de qua è la seguente:
“… omissis…Tutti ricorderanno la vicenda del procuratore Mariano Maffei, indicato in una interrogazione parlamentare dall’ex pm Mario Gazzilli come la persona che, abusando della sua funzione, era andato con la macchina di servizio e con il maresciallo Michele Corsiero della Guardia di Finanza, presso la sede della Finanziaria Fratelli De Asmundis a farsi restituire i 750 milioni che aveva investito, turbando così la “par condicio creditorum”.
Dalla lettura di tale paragrafo, appare evidente che alcuna offesa può essere carpita da un elzeviro che aveva quale unico scopo quello di informare i lettori su un fatto risaputo e già antecedentemente acclarato, che aveva visto quale protagonista il procuratore Maffei e non di certo il sig. Corsiero.
Dalla lettura dell’atto di citazione a pag. 2 si ricava che “… omissis … i lettori della Provincia di Caserta, nella quale il quotidiano è notevolmente diffuso, leggendo questa parte dell’articolo, dovrebbero giungere alla conclusione che l’istante, luogotenente della Guardia di Finanza, avrebbe accompagnato il procuratore Maffei, abusando, in concorso con lui, dei poteri derivati dal ruolo istituzionale ricoperto, in particolare utilizzando un’autovettura di servizio, ad effettuare operazioni tendenti a sottrarre il procuratore medesimo alla par condicio creditorum e quindi a creare posizioni privilegiate rispetto ad altri creditori che, in teoria, avrebbero potuto agire giudiziariamente contro la finanziaria De Asmundis…”.
Ebbene, appare del tutto evidente che controparte commette un grossolano errore laddove ritiene che il giornalista abbia riferito di un presunto abuso commesso dal maresciallo della Guardia di Finanza, sig. Michele Corsiero relativamente all’utilizzo della macchina di servizio poiché in realtà, leggendo con attenzione l’elzeviro si giunge alla conclusione che l’abuso – relativo all’ utilizzo della macchina di servizio – era riferito al Procuratore Maffei e non di certo al sig. Corsiero.
Pertanto, la macchina di servizio a cui si faceva riferimento era quella della Procura e non di certo quella della Guardia di Finanza.
D’altronde, la frase incriminata dell’articolo recita testualmente “…Tutti ricorderanno la vicenda del procuratore Mariano Maffei, indicato in una interrogazione parlamentare dall’ex pm Mario Gazzilli come la persona che, abusando della sua funzione, era andato con la macchina di servizio e con il maresciallo Michele Corsiero della Guardia di Finanza, presso la sede…”.
Il giornalista, correttamente, utilizza una congiunzione tra la frase “era andato con la macchina di servizio” e la frase “con il maresciallo Michele Corsiero”.
L’apposizione di siffatta congiunzione cambia radicalmente il senso della farse, laddove risulta chiaro che il Procuratore Maffei era andato con la [propria] macchina di servizio E con il maresciallo Michele Corsiero presso la sede della Finanziaria.
Pertanto, appare evidente che controparte muta radicalmente il senso dell’articolo, andando ad ipotizzare una insinuazione che il giornalista non ha mai preso in considerazione, poiché in nessun modo si può attribuire al sig. Terlizzi la responsabilità di un’accusa (utilizzo della macchina di servizio) che in realtà risulta essere solo il frutto di una congettura di controparte.
Parte avversa, inoltre, ritiene che il giornalista abbia fatto intendere ai lettori che il Corsiero abusando dei propri poteri, abbia indotto la Finanziaria Fratelli de Asmundis a consegnare al procuratore Maffei le somme investite dal procuratore.
Ebbene, anche siffatta accusa appare destituita di qualsivoglia base di ragionevolezza, poiché frutto di deduzioni del tutto personali a cui giunge controparte, ma non riscontrabili in alcun modo dalla attenta disamina dell’elzeviro de quo.
L’articolo fa riferimento solo ed esclusivamente al ruolo di accompagnatore del Procuratore Maffei, presumibilmente avuto dal maresciallo Corsiero, ma in alcun modo fa riferimento a presunte pressioni esercitate dal maresciallo della Guardia di Finanza alla Finanziaria Fratelli de Asmundis, in ragione della carica ricoperta nell’arma della Guardia di Finanza.
D’altronde è ben noto a tutti (Corsiero compreso) che il potere l’aveva Maffei come procuratore della Repubblica e non di certo il maresciallo Corsiero quale semplice graduato della G.d.F.
Tale conclusione è solo ed esclusivamente il frutto di un’interpretazione personale a cui giunge controparte ma non di certo il reale senso che si ricava dalla lettura del predetto elzeviro.
L’articolo del giornalista Terlizzi dedica soltanto pochissime righe (le ultime otto righe dell’elzeviro) al maresciallo Corsiero (come si potrà agevolmente dedurre leggendo l’articolo su cui si controverte – all. n. 2) e né il titolo, né l’occhiello, né un sottotitolo fanno richiamo al militare della G.d.F.
Pertanto, appare evidente che le accuse avanzate da controparte rappresentano solo ed esclusivamente il frutto di valutazioni personali a cui è giunta la difesa del maresciallo Corsiero.
L’articolista, nella stesura dell’elzeviro, si è limitato semplicemente a riportare (per completezza di informazione) la voce che correva in Tribunale, ovvero il presunto ruolo di accompagnatore del Procuratore Maffei presso la sede della Finanziaria che il maresciallo avrebbe avuto.
Appare doveroso precisare che il sig. Corsiero, subito dopo la campagna stampa che aveva colpito il procuratore Maffei, fu allontanato dalla Procura Sammaritana e trasferito nella città di Benevento.
Questo trasferimento, secondo alcuni, era la conferma del suo presunto coinvolgimento in fatti gravissimi, come quello relativo all’incriminazione assieme allo stesso Procuratore Gazzilli poi processato presso la Procura della Repubblica di Salerno (vedi ritaglio di stampa con l’accusa) nel 1994.
In quella circostanza infatti il Corsiero venne incriminato per abuso di ufficio (assieme al Giudice Raffaele Sapienza e al P.M Mario Gazzilli) come si ricava dall’articolo apparso sul settimanale “Lo Spettro” del 10.05.1997 alle pagg. 16 e 17 “…perché in concorso criminoso il Sapienza quale giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria C.V., il Gazzilli quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., il Corsiero, quale maresciallo della Guardia di Finanza, ufficiale di P.G. addetto alla verbalizzazione dell’interrogatorio di Gasparin Giuseppe al fine di procurare a quest’ultimo un ingiusto vantaggio non patrimoniale consistito nel tramutare illegittimamente lo stato di custodia cautelare in carcere in custodia extracarceraria ed al fine di arrecare un danno ingiusto al senatore Ferdinando Imposimato consistito nell’acquisire dichiarazioni accusatorie sul conto di quest’ultimo abusavano dei loro uffici, il Corsiero inducendo, su istigazione del dr. Gazzilli, il Gasparin a fare dichiarazioni accusatorie sul conto del senatore Ferdinando Imposimato ed emettendo il Gip Sapienza, su richiesta verbale del P.M. Dottor Gazzilli – senza alcuna formale richiesta dei PP.MM. – delegati all’indagine nel procedimento penale in cui il predetto Gasparin era detenuto, dottori Paolo Albano, Francesco Curcio e Alessandro D’Alessio un provvedimento illegittimo con il quale veniva disposto l’affidamento del Gasparin in custodia alla Squadra Mobile in struttura ex carceraria. – In S. Maria C.V. 8.4.1994” (all. n. 3).
Di questi gravissimi episodi si occupò sia il Parlamento che la stampa Nazionale (rilevanza della notizia) e finanche un’Assemblea della Camera Penale del Tribunale di S. Maria C.V., nel corso della quale il Senatore Francesco Lugnano tuonò contro il Procuratore Maffei, raccontando per filo e per segno quanto riportato nell’articolo dal Terlizzi sulla scabrosa vicenda del fallimento della De Asmundis (allegati dal n. 4 al n. 8)
Si tenga conto che il giornalista Terlizzi esercita la professione giornalistica fin dal 1971, seguendo la cronaca giudiziaria per moltissime testate (anche radiofoniche e televisive) e che era presente in quella assemblea ed è profondo conoscitore dei metodi e sistemi degli ausiliari dei pubblici ministeri.
Il sig. Terlizzi conosce a menadito anche il substrato delle “cronache”, specialmente quelle del palazzo di giustizia di S. Maria C.V.
In definitiva l’articolista ritiene di non aver travalicato il diritto di cronaca, anzi, al contrario di esercitare il suo diritto-dovere (art. 21 Cost. ) in maniera corretta e di aver agito in conformità alla deontologia professionale imposta dall’Ordine professionale dei giornalisti.
Inoltre, analizzando il contenuto dell’articolo si evince senza alcun ombra di dubbio, che in alcun modo lo scritto risulta offensivo o denigratorio nei riguardi del sig. Corsiero.
A sostegno di quanto sin qui argomentato vi è la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sez. I, in data 05.11.2008 che ha statuito “…La valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto deve operarsi con riguardo non a singole espressioni in esso contenute, ma con riguardo all'intero contesto. In particolare, in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo dello stesso va, dunque, escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sé, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto…”.
Nell’articolo de quo il Terlizzi cita marginalmente e per una sola volta a chiusura del pezzo il nome del sig. Michele Corsiero, al solo scopo di fornire ai lettori una completa e dettagliata informazione, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento vigente, pertanto, dalla lettura completa dell’elzeviro si ricava un senso totalmente diverso rispetto a quanto vuol far intendere la difesa del maresciallo Corsiero.
Ancora in tal senso vi è la sentenza del Trib. Monza Sez. I, 26.11.2007 che ha stabilito “…Ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo, sia il complesso della informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione…”.
Aggiungasi che la sentenza n. 9746 Cass. civ. Sez. III, 25.07.2000 ha statuito che “…Con riguardo alla valutazione, spettante al giudice, del carattere diffamatorio di uno scritto, tale carattere non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi, invece, giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto. Ne consegue che, anche in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo va escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sè, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto…”.
P.Q.M.
L’istante ut supra rappresentato e difeso conclude affinché il Giudice adito Voglia così provvedere:
- Accertare la veridicità dei fatti sin qui esposti;
- Dichiarare l’assoluta infondatezza delle pretese avanzate dal maresciallo Corsiero Michele poiché destituite di qualsivoglia base di ragionevolezza e pertanto rigettare la domanda proposta in danno del sig. Ferdinando Terlizzi poiché infondata in fatto e diritto;
- Condannare il maresciallo Corsiero Michele al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Sin da ora si chiede l’audizione del sig. Ferdinando Terlizzi.
Con vittoria di spese e competenze.
Salvis Juribus
Allegati:
1. Comparsa di Costituzione e risposta;
2. Pagina 4 della Gazzetta di Caserta del 4 febbraio 2010;
3. Pagine 16 e 17 del settimanale “Lo Spettro” – Toghe al Servizio degli amici – L’articolo riporta la richiesta di rinvio a giudizio di Corsiero ed altri innanzi al Tribunale di Salerno per gravissimi reati;
4. Pagina 3 del quotidiano “La Repubblica” - Cronaca di Napoli – del 17 maggio 1996;
5. Pagina 3 del quotidiano “La Repubblica” del 20 marzo 1997;
6. Pagina 3 del quotidiano “ Il Mattino” del 20 marzo 1997;
7. Prima pagina del quotidiano “Il Mattino” del 20 marzo 1997;
8. Fotocopia del quotidiano “Corriere della Sera” del 20 marzo 1997;
9. Fotocopia del quotidiano “Corriere della Sera” del 18 gennaio 2008.
Caserta, li 12 luglio 2010
Avv. Camillo Federico
gazzetta di caserta
che riguardava l’ex procuratore maffei.
Ho citato anche il maresciallo michele corsiero che era in servizio alla procura di s. maria c.v. che si e’ ritenuto “diffamato” da quanto ho scritto
Mi ha citato in giudizio per danni
ecco la comparsa di costituzione del mio avvocato
Tribunale Di Santa Maria C.V.
SEZ. DISTACCATA DI CASERTA
Comparsa di costituzione e risposta
PER
Il sig. Ferdinando Terlizzi nato il 16.05.1937 a S. Maria C.V. ed ivi residente al Corso Aldo Moro n. 254, C.F. TRL FDN 37E16 I234 U rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Federico C.F. RSS NCL 75E66 B963 X, giusta procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale “Law Business Consulting” in Caserta al Corso Giannone n. 44, tel. 0823.279662 - fax 0823.447930 e-mail federlex@lawbusinessconsulting.com
- convenuto-
CONTRO
Il sig. Michele Corsiero, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Corsiero con studio in Maddaloni alla Via S. Francesco D’Assisi n. 118;
-attore –
E
Il Direttore della “Nuova Gazzetta di Caserta”;
- convenuto -
PREMESSA
Con atto di citazione notificato il 1 aprile 2010, il sig. Michele Corsiero ha convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta - per l’udienza del 7 luglio 2010, (rinviata d’ufficio al 12.07.2010) il giornalista Sig. Ferdinando Terlizzi, nonché il direttore della “Nuova Gazzetta di Caserta”, affinché il Magistrato adito, accertato e dichiarato il carattere diffamatorio dell’articolo apparso sulla “Nuova Gazzetta di Caserta” il 4 febbraio 2010 (allegato 2) condanni i convenuti in solido tra di loro alle refusione dei danni subiti in seguito al predetto articolo ritenuto – a dire di controparte - diffamatorio.
***********
Tanto premesso con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Sig. Ferdinando Terlizzi, come in atti rappresentato e difeso, impugnando e contestando tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito dall’attore, poiché destituito di qualsivoglia base di ragionevolezza e, pertanto, si chiede il rigetto della domanda per le seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che dall’attenta disamina dell’atto di citazione si ricava che controparte si duole solo ed esclusivamente di un paragrafo ricompreso nell’articolo apparso sul quotidiano “Nuova Gazzetta di Caserta” il 4 febbraio 2010.
Leggendo con attenzione tale paragrafo appare evidente che controparte commette un grossolano errore di valutazione del siffatto articolo, laddove fraintendendo totalmente il contenuto dell’elzeviro ritiene attribuibile alla propria persona una frase in realtà riferita ad altro soggetto, ovvero il Procuratore Maffei.
La parte di testo oggetto della controversia de qua è la seguente:
“… omissis…Tutti ricorderanno la vicenda del procuratore Mariano Maffei, indicato in una interrogazione parlamentare dall’ex pm Mario Gazzilli come la persona che, abusando della sua funzione, era andato con la macchina di servizio e con il maresciallo Michele Corsiero della Guardia di Finanza, presso la sede della Finanziaria Fratelli De Asmundis a farsi restituire i 750 milioni che aveva investito, turbando così la “par condicio creditorum”.
Dalla lettura di tale paragrafo, appare evidente che alcuna offesa può essere carpita da un elzeviro che aveva quale unico scopo quello di informare i lettori su un fatto risaputo e già antecedentemente acclarato, che aveva visto quale protagonista il procuratore Maffei e non di certo il sig. Corsiero.
Dalla lettura dell’atto di citazione a pag. 2 si ricava che “… omissis … i lettori della Provincia di Caserta, nella quale il quotidiano è notevolmente diffuso, leggendo questa parte dell’articolo, dovrebbero giungere alla conclusione che l’istante, luogotenente della Guardia di Finanza, avrebbe accompagnato il procuratore Maffei, abusando, in concorso con lui, dei poteri derivati dal ruolo istituzionale ricoperto, in particolare utilizzando un’autovettura di servizio, ad effettuare operazioni tendenti a sottrarre il procuratore medesimo alla par condicio creditorum e quindi a creare posizioni privilegiate rispetto ad altri creditori che, in teoria, avrebbero potuto agire giudiziariamente contro la finanziaria De Asmundis…”.
Ebbene, appare del tutto evidente che controparte commette un grossolano errore laddove ritiene che il giornalista abbia riferito di un presunto abuso commesso dal maresciallo della Guardia di Finanza, sig. Michele Corsiero relativamente all’utilizzo della macchina di servizio poiché in realtà, leggendo con attenzione l’elzeviro si giunge alla conclusione che l’abuso – relativo all’ utilizzo della macchina di servizio – era riferito al Procuratore Maffei e non di certo al sig. Corsiero.
Pertanto, la macchina di servizio a cui si faceva riferimento era quella della Procura e non di certo quella della Guardia di Finanza.
D’altronde, la frase incriminata dell’articolo recita testualmente “…Tutti ricorderanno la vicenda del procuratore Mariano Maffei, indicato in una interrogazione parlamentare dall’ex pm Mario Gazzilli come la persona che, abusando della sua funzione, era andato con la macchina di servizio e con il maresciallo Michele Corsiero della Guardia di Finanza, presso la sede…”.
Il giornalista, correttamente, utilizza una congiunzione tra la frase “era andato con la macchina di servizio” e la frase “con il maresciallo Michele Corsiero”.
L’apposizione di siffatta congiunzione cambia radicalmente il senso della farse, laddove risulta chiaro che il Procuratore Maffei era andato con la [propria] macchina di servizio E con il maresciallo Michele Corsiero presso la sede della Finanziaria.
Pertanto, appare evidente che controparte muta radicalmente il senso dell’articolo, andando ad ipotizzare una insinuazione che il giornalista non ha mai preso in considerazione, poiché in nessun modo si può attribuire al sig. Terlizzi la responsabilità di un’accusa (utilizzo della macchina di servizio) che in realtà risulta essere solo il frutto di una congettura di controparte.
Parte avversa, inoltre, ritiene che il giornalista abbia fatto intendere ai lettori che il Corsiero abusando dei propri poteri, abbia indotto la Finanziaria Fratelli de Asmundis a consegnare al procuratore Maffei le somme investite dal procuratore.
Ebbene, anche siffatta accusa appare destituita di qualsivoglia base di ragionevolezza, poiché frutto di deduzioni del tutto personali a cui giunge controparte, ma non riscontrabili in alcun modo dalla attenta disamina dell’elzeviro de quo.
L’articolo fa riferimento solo ed esclusivamente al ruolo di accompagnatore del Procuratore Maffei, presumibilmente avuto dal maresciallo Corsiero, ma in alcun modo fa riferimento a presunte pressioni esercitate dal maresciallo della Guardia di Finanza alla Finanziaria Fratelli de Asmundis, in ragione della carica ricoperta nell’arma della Guardia di Finanza.
D’altronde è ben noto a tutti (Corsiero compreso) che il potere l’aveva Maffei come procuratore della Repubblica e non di certo il maresciallo Corsiero quale semplice graduato della G.d.F.
Tale conclusione è solo ed esclusivamente il frutto di un’interpretazione personale a cui giunge controparte ma non di certo il reale senso che si ricava dalla lettura del predetto elzeviro.
L’articolo del giornalista Terlizzi dedica soltanto pochissime righe (le ultime otto righe dell’elzeviro) al maresciallo Corsiero (come si potrà agevolmente dedurre leggendo l’articolo su cui si controverte – all. n. 2) e né il titolo, né l’occhiello, né un sottotitolo fanno richiamo al militare della G.d.F.
Pertanto, appare evidente che le accuse avanzate da controparte rappresentano solo ed esclusivamente il frutto di valutazioni personali a cui è giunta la difesa del maresciallo Corsiero.
L’articolista, nella stesura dell’elzeviro, si è limitato semplicemente a riportare (per completezza di informazione) la voce che correva in Tribunale, ovvero il presunto ruolo di accompagnatore del Procuratore Maffei presso la sede della Finanziaria che il maresciallo avrebbe avuto.
Appare doveroso precisare che il sig. Corsiero, subito dopo la campagna stampa che aveva colpito il procuratore Maffei, fu allontanato dalla Procura Sammaritana e trasferito nella città di Benevento.
Questo trasferimento, secondo alcuni, era la conferma del suo presunto coinvolgimento in fatti gravissimi, come quello relativo all’incriminazione assieme allo stesso Procuratore Gazzilli poi processato presso la Procura della Repubblica di Salerno (vedi ritaglio di stampa con l’accusa) nel 1994.
In quella circostanza infatti il Corsiero venne incriminato per abuso di ufficio (assieme al Giudice Raffaele Sapienza e al P.M Mario Gazzilli) come si ricava dall’articolo apparso sul settimanale “Lo Spettro” del 10.05.1997 alle pagg. 16 e 17 “…perché in concorso criminoso il Sapienza quale giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria C.V., il Gazzilli quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., il Corsiero, quale maresciallo della Guardia di Finanza, ufficiale di P.G. addetto alla verbalizzazione dell’interrogatorio di Gasparin Giuseppe al fine di procurare a quest’ultimo un ingiusto vantaggio non patrimoniale consistito nel tramutare illegittimamente lo stato di custodia cautelare in carcere in custodia extracarceraria ed al fine di arrecare un danno ingiusto al senatore Ferdinando Imposimato consistito nell’acquisire dichiarazioni accusatorie sul conto di quest’ultimo abusavano dei loro uffici, il Corsiero inducendo, su istigazione del dr. Gazzilli, il Gasparin a fare dichiarazioni accusatorie sul conto del senatore Ferdinando Imposimato ed emettendo il Gip Sapienza, su richiesta verbale del P.M. Dottor Gazzilli – senza alcuna formale richiesta dei PP.MM. – delegati all’indagine nel procedimento penale in cui il predetto Gasparin era detenuto, dottori Paolo Albano, Francesco Curcio e Alessandro D’Alessio un provvedimento illegittimo con il quale veniva disposto l’affidamento del Gasparin in custodia alla Squadra Mobile in struttura ex carceraria. – In S. Maria C.V. 8.4.1994” (all. n. 3).
Di questi gravissimi episodi si occupò sia il Parlamento che la stampa Nazionale (rilevanza della notizia) e finanche un’Assemblea della Camera Penale del Tribunale di S. Maria C.V., nel corso della quale il Senatore Francesco Lugnano tuonò contro il Procuratore Maffei, raccontando per filo e per segno quanto riportato nell’articolo dal Terlizzi sulla scabrosa vicenda del fallimento della De Asmundis (allegati dal n. 4 al n. 8)
Si tenga conto che il giornalista Terlizzi esercita la professione giornalistica fin dal 1971, seguendo la cronaca giudiziaria per moltissime testate (anche radiofoniche e televisive) e che era presente in quella assemblea ed è profondo conoscitore dei metodi e sistemi degli ausiliari dei pubblici ministeri.
Il sig. Terlizzi conosce a menadito anche il substrato delle “cronache”, specialmente quelle del palazzo di giustizia di S. Maria C.V.
In definitiva l’articolista ritiene di non aver travalicato il diritto di cronaca, anzi, al contrario di esercitare il suo diritto-dovere (art. 21 Cost. ) in maniera corretta e di aver agito in conformità alla deontologia professionale imposta dall’Ordine professionale dei giornalisti.
Inoltre, analizzando il contenuto dell’articolo si evince senza alcun ombra di dubbio, che in alcun modo lo scritto risulta offensivo o denigratorio nei riguardi del sig. Corsiero.
A sostegno di quanto sin qui argomentato vi è la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sez. I, in data 05.11.2008 che ha statuito “…La valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto deve operarsi con riguardo non a singole espressioni in esso contenute, ma con riguardo all'intero contesto. In particolare, in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo dello stesso va, dunque, escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sé, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto…”.
Nell’articolo de quo il Terlizzi cita marginalmente e per una sola volta a chiusura del pezzo il nome del sig. Michele Corsiero, al solo scopo di fornire ai lettori una completa e dettagliata informazione, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento vigente, pertanto, dalla lettura completa dell’elzeviro si ricava un senso totalmente diverso rispetto a quanto vuol far intendere la difesa del maresciallo Corsiero.
Ancora in tal senso vi è la sentenza del Trib. Monza Sez. I, 26.11.2007 che ha stabilito “…Ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo, sia il complesso della informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione…”.
Aggiungasi che la sentenza n. 9746 Cass. civ. Sez. III, 25.07.2000 ha statuito che “…Con riguardo alla valutazione, spettante al giudice, del carattere diffamatorio di uno scritto, tale carattere non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi, invece, giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto. Ne consegue che, anche in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo va escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sè, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto…”.
P.Q.M.
L’istante ut supra rappresentato e difeso conclude affinché il Giudice adito Voglia così provvedere:
- Accertare la veridicità dei fatti sin qui esposti;
- Dichiarare l’assoluta infondatezza delle pretese avanzate dal maresciallo Corsiero Michele poiché destituite di qualsivoglia base di ragionevolezza e pertanto rigettare la domanda proposta in danno del sig. Ferdinando Terlizzi poiché infondata in fatto e diritto;
- Condannare il maresciallo Corsiero Michele al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Sin da ora si chiede l’audizione del sig. Ferdinando Terlizzi.
Con vittoria di spese e competenze.
Salvis Juribus
Allegati:
1. Comparsa di Costituzione e risposta;
2. Pagina 4 della Gazzetta di Caserta del 4 febbraio 2010;
3. Pagine 16 e 17 del settimanale “Lo Spettro” – Toghe al Servizio degli amici – L’articolo riporta la richiesta di rinvio a giudizio di Corsiero ed altri innanzi al Tribunale di Salerno per gravissimi reati;
4. Pagina 3 del quotidiano “La Repubblica” - Cronaca di Napoli – del 17 maggio 1996;
5. Pagina 3 del quotidiano “La Repubblica” del 20 marzo 1997;
6. Pagina 3 del quotidiano “ Il Mattino” del 20 marzo 1997;
7. Prima pagina del quotidiano “Il Mattino” del 20 marzo 1997;
8. Fotocopia del quotidiano “Corriere della Sera” del 20 marzo 1997;
9. Fotocopia del quotidiano “Corriere della Sera” del 18 gennaio 2008.
Caserta, li 12 luglio 2010
Avv. Camillo Federico
giovedì 1 luglio 2010
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