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sabato 10 luglio 2010

PRIMA DI QUERELARE UN GIORNALISTA... CONTATE FINO A TRE

Ho scritto un articolo su
gazzetta di caserta
che riguardava l’ex procuratore maffei.
Ho citato anche il maresciallo michele corsiero che era in servizio alla procura di s. maria c.v. che si e’ ritenuto “diffamato” da quanto ho scritto
Mi ha citato in giudizio per danni
ecco la comparsa di costituzione del mio avvocato

Tribunale Di Santa Maria C.V.
SEZ. DISTACCATA DI CASERTA

Comparsa di costituzione e risposta

PER
Il sig. Ferdinando Terlizzi nato il 16.05.1937 a S. Maria C.V. ed ivi residente al Corso Aldo Moro n. 254, C.F. TRL FDN 37E16 I234 U rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Federico C.F. RSS NCL 75E66 B963 X, giusta procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale “Law Business Consulting” in Caserta al Corso Giannone n. 44, tel. 0823.279662 - fax 0823.447930 e-mail federlex@lawbusinessconsulting.com
- convenuto-
CONTRO
Il sig. Michele Corsiero, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Corsiero con studio in Maddaloni alla Via S. Francesco D’Assisi n. 118;
-attore –
E
Il Direttore della “Nuova Gazzetta di Caserta”;
- convenuto -
PREMESSA
Con atto di citazione notificato il 1 aprile 2010, il sig. Michele Corsiero ha convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione distaccata di Caserta - per l’udienza del 7 luglio 2010, (rinviata d’ufficio al 12.07.2010) il giornalista Sig. Ferdinando Terlizzi, nonché il direttore della “Nuova Gazzetta di Caserta”, affinché il Magistrato adito, accertato e dichiarato il carattere diffamatorio dell’articolo apparso sulla “Nuova Gazzetta di Caserta” il 4 febbraio 2010 (allegato 2) condanni i convenuti in solido tra di loro alle refusione dei danni subiti in seguito al predetto articolo ritenuto – a dire di controparte - diffamatorio.
***********
Tanto premesso con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Sig. Ferdinando Terlizzi, come in atti rappresentato e difeso, impugnando e contestando tutto quanto affermato, dedotto ed eccepito dall’attore, poiché destituito di qualsivoglia base di ragionevolezza e, pertanto, si chiede il rigetto della domanda per le seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che dall’attenta disamina dell’atto di citazione si ricava che controparte si duole solo ed esclusivamente di un paragrafo ricompreso nell’articolo apparso sul quotidiano “Nuova Gazzetta di Caserta” il 4 febbraio 2010.
Leggendo con attenzione tale paragrafo appare evidente che controparte commette un grossolano errore di valutazione del siffatto articolo, laddove fraintendendo totalmente il contenuto dell’elzeviro ritiene attribuibile alla propria persona una frase in realtà riferita ad altro soggetto, ovvero il Procuratore Maffei.
La parte di testo oggetto della controversia de qua è la seguente:
“… omissis…Tutti ricorderanno la vicenda del procuratore Mariano Maffei, indicato in una interrogazione parlamentare dall’ex pm Mario Gazzilli come la persona che, abusando della sua funzione, era andato con la macchina di servizio e con il maresciallo Michele Corsiero della Guardia di Finanza, presso la sede della Finanziaria Fratelli De Asmundis a farsi restituire i 750 milioni che aveva investito, turbando così la “par condicio creditorum”.
Dalla lettura di tale paragrafo, appare evidente che alcuna offesa può essere carpita da un elzeviro che aveva quale unico scopo quello di informare i lettori su un fatto risaputo e già antecedentemente acclarato, che aveva visto quale protagonista il procuratore Maffei e non di certo il sig. Corsiero.
Dalla lettura dell’atto di citazione a pag. 2 si ricava che “… omissis … i lettori della Provincia di Caserta, nella quale il quotidiano è notevolmente diffuso, leggendo questa parte dell’articolo, dovrebbero giungere alla conclusione che l’istante, luogotenente della Guardia di Finanza, avrebbe accompagnato il procuratore Maffei, abusando, in concorso con lui, dei poteri derivati dal ruolo istituzionale ricoperto, in particolare utilizzando un’autovettura di servizio, ad effettuare operazioni tendenti a sottrarre il procuratore medesimo alla par condicio creditorum e quindi a creare posizioni privilegiate rispetto ad altri creditori che, in teoria, avrebbero potuto agire giudiziariamente contro la finanziaria De Asmundis…”.
Ebbene, appare del tutto evidente che controparte commette un grossolano errore laddove ritiene che il giornalista abbia riferito di un presunto abuso commesso dal maresciallo della Guardia di Finanza, sig. Michele Corsiero relativamente all’utilizzo della macchina di servizio poiché in realtà, leggendo con attenzione l’elzeviro si giunge alla conclusione che l’abuso – relativo all’ utilizzo della macchina di servizio – era riferito al Procuratore Maffei e non di certo al sig. Corsiero.
Pertanto, la macchina di servizio a cui si faceva riferimento era quella della Procura e non di certo quella della Guardia di Finanza.
D’altronde, la frase incriminata dell’articolo recita testualmente “…Tutti ricorderanno la vicenda del procuratore Mariano Maffei, indicato in una interrogazione parlamentare dall’ex pm Mario Gazzilli come la persona che, abusando della sua funzione, era andato con la macchina di servizio e con il maresciallo Michele Corsiero della Guardia di Finanza, presso la sede…”.
Il giornalista, correttamente, utilizza una congiunzione tra la frase “era andato con la macchina di servizio” e la frase “con il maresciallo Michele Corsiero”.
L’apposizione di siffatta congiunzione cambia radicalmente il senso della farse, laddove risulta chiaro che il Procuratore Maffei era andato con la [propria] macchina di servizio E con il maresciallo Michele Corsiero presso la sede della Finanziaria.
Pertanto, appare evidente che controparte muta radicalmente il senso dell’articolo, andando ad ipotizzare una insinuazione che il giornalista non ha mai preso in considerazione, poiché in nessun modo si può attribuire al sig. Terlizzi la responsabilità di un’accusa (utilizzo della macchina di servizio) che in realtà risulta essere solo il frutto di una congettura di controparte.
Parte avversa, inoltre, ritiene che il giornalista abbia fatto intendere ai lettori che il Corsiero abusando dei propri poteri, abbia indotto la Finanziaria Fratelli de Asmundis a consegnare al procuratore Maffei le somme investite dal procuratore.
Ebbene, anche siffatta accusa appare destituita di qualsivoglia base di ragionevolezza, poiché frutto di deduzioni del tutto personali a cui giunge controparte, ma non riscontrabili in alcun modo dalla attenta disamina dell’elzeviro de quo.
L’articolo fa riferimento solo ed esclusivamente al ruolo di accompagnatore del Procuratore Maffei, presumibilmente avuto dal maresciallo Corsiero, ma in alcun modo fa riferimento a presunte pressioni esercitate dal maresciallo della Guardia di Finanza alla Finanziaria Fratelli de Asmundis, in ragione della carica ricoperta nell’arma della Guardia di Finanza.
D’altronde è ben noto a tutti (Corsiero compreso) che il potere l’aveva Maffei come procuratore della Repubblica e non di certo il maresciallo Corsiero quale semplice graduato della G.d.F.
Tale conclusione è solo ed esclusivamente il frutto di un’interpretazione personale a cui giunge controparte ma non di certo il reale senso che si ricava dalla lettura del predetto elzeviro.
L’articolo del giornalista Terlizzi dedica soltanto pochissime righe (le ultime otto righe dell’elzeviro) al maresciallo Corsiero (come si potrà agevolmente dedurre leggendo l’articolo su cui si controverte – all. n. 2) e né il titolo, né l’occhiello, né un sottotitolo fanno richiamo al militare della G.d.F.
Pertanto, appare evidente che le accuse avanzate da controparte rappresentano solo ed esclusivamente il frutto di valutazioni personali a cui è giunta la difesa del maresciallo Corsiero.
L’articolista, nella stesura dell’elzeviro, si è limitato semplicemente a riportare (per completezza di informazione) la voce che correva in Tribunale, ovvero il presunto ruolo di accompagnatore del Procuratore Maffei presso la sede della Finanziaria che il maresciallo avrebbe avuto.
Appare doveroso precisare che il sig. Corsiero, subito dopo la campagna stampa che aveva colpito il procuratore Maffei, fu allontanato dalla Procura Sammaritana e trasferito nella città di Benevento.
Questo trasferimento, secondo alcuni, era la conferma del suo presunto coinvolgimento in fatti gravissimi, come quello relativo all’incriminazione assieme allo stesso Procuratore Gazzilli poi processato presso la Procura della Repubblica di Salerno (vedi ritaglio di stampa con l’accusa) nel 1994.
In quella circostanza infatti il Corsiero venne incriminato per abuso di ufficio (assieme al Giudice Raffaele Sapienza e al P.M Mario Gazzilli) come si ricava dall’articolo apparso sul settimanale “Lo Spettro” del 10.05.1997 alle pagg. 16 e 17 “…perché in concorso criminoso il Sapienza quale giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Maria C.V., il Gazzilli quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., il Corsiero, quale maresciallo della Guardia di Finanza, ufficiale di P.G. addetto alla verbalizzazione dell’interrogatorio di Gasparin Giuseppe al fine di procurare a quest’ultimo un ingiusto vantaggio non patrimoniale consistito nel tramutare illegittimamente lo stato di custodia cautelare in carcere in custodia extracarceraria ed al fine di arrecare un danno ingiusto al senatore Ferdinando Imposimato consistito nell’acquisire dichiarazioni accusatorie sul conto di quest’ultimo abusavano dei loro uffici, il Corsiero inducendo, su istigazione del dr. Gazzilli, il Gasparin a fare dichiarazioni accusatorie sul conto del senatore Ferdinando Imposimato ed emettendo il Gip Sapienza, su richiesta verbale del P.M. Dottor Gazzilli – senza alcuna formale richiesta dei PP.MM. – delegati all’indagine nel procedimento penale in cui il predetto Gasparin era detenuto, dottori Paolo Albano, Francesco Curcio e Alessandro D’Alessio un provvedimento illegittimo con il quale veniva disposto l’affidamento del Gasparin in custodia alla Squadra Mobile in struttura ex carceraria. – In S. Maria C.V. 8.4.1994” (all. n. 3).
Di questi gravissimi episodi si occupò sia il Parlamento che la stampa Nazionale (rilevanza della notizia) e finanche un’Assemblea della Camera Penale del Tribunale di S. Maria C.V., nel corso della quale il Senatore Francesco Lugnano tuonò contro il Procuratore Maffei, raccontando per filo e per segno quanto riportato nell’articolo dal Terlizzi sulla scabrosa vicenda del fallimento della De Asmundis (allegati dal n. 4 al n. 8)
Si tenga conto che il giornalista Terlizzi esercita la professione giornalistica fin dal 1971, seguendo la cronaca giudiziaria per moltissime testate (anche radiofoniche e televisive) e che era presente in quella assemblea ed è profondo conoscitore dei metodi e sistemi degli ausiliari dei pubblici ministeri.
Il sig. Terlizzi conosce a menadito anche il substrato delle “cronache”, specialmente quelle del palazzo di giustizia di S. Maria C.V.
In definitiva l’articolista ritiene di non aver travalicato il diritto di cronaca, anzi, al contrario di esercitare il suo diritto-dovere (art. 21 Cost. ) in maniera corretta e di aver agito in conformità alla deontologia professionale imposta dall’Ordine professionale dei giornalisti.
Inoltre, analizzando il contenuto dell’articolo si evince senza alcun ombra di dubbio, che in alcun modo lo scritto risulta offensivo o denigratorio nei riguardi del sig. Corsiero.
A sostegno di quanto sin qui argomentato vi è la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sez. I, in data 05.11.2008 che ha statuito “…La valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto deve operarsi con riguardo non a singole espressioni in esso contenute, ma con riguardo all'intero contesto. In particolare, in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo dello stesso va, dunque, escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sé, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto…”.
Nell’articolo de quo il Terlizzi cita marginalmente e per una sola volta a chiusura del pezzo il nome del sig. Michele Corsiero, al solo scopo di fornire ai lettori una completa e dettagliata informazione, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento vigente, pertanto, dalla lettura completa dell’elzeviro si ricava un senso totalmente diverso rispetto a quanto vuol far intendere la difesa del maresciallo Corsiero.
Ancora in tal senso vi è la sentenza del Trib. Monza Sez. I, 26.11.2007 che ha stabilito “…Ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato sia il testo letterale dell'articolo, sia il complesso della informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione…”.
Aggiungasi che la sentenza n. 9746 Cass. civ. Sez. III, 25.07.2000 ha statuito che “…Con riguardo alla valutazione, spettante al giudice, del carattere diffamatorio di uno scritto, tale carattere non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi, invece, giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto. Ne consegue che, anche in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo va escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in sè, ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto…”.
P.Q.M.
L’istante ut supra rappresentato e difeso conclude affinché il Giudice adito Voglia così provvedere:
- Accertare la veridicità dei fatti sin qui esposti;
- Dichiarare l’assoluta infondatezza delle pretese avanzate dal maresciallo Corsiero Michele poiché destituite di qualsivoglia base di ragionevolezza e pertanto rigettare la domanda proposta in danno del sig. Ferdinando Terlizzi poiché infondata in fatto e diritto;
- Condannare il maresciallo Corsiero Michele al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Sin da ora si chiede l’audizione del sig. Ferdinando Terlizzi.
Con vittoria di spese e competenze.
Salvis Juribus
Allegati:
1. Comparsa di Costituzione e risposta;
2. Pagina 4 della Gazzetta di Caserta del 4 febbraio 2010;
3. Pagine 16 e 17 del settimanale “Lo Spettro” – Toghe al Servizio degli amici – L’articolo riporta la richiesta di rinvio a giudizio di Corsiero ed altri innanzi al Tribunale di Salerno per gravissimi reati;
4. Pagina 3 del quotidiano “La Repubblica” - Cronaca di Napoli – del 17 maggio 1996;
5. Pagina 3 del quotidiano “La Repubblica” del 20 marzo 1997;
6. Pagina 3 del quotidiano “ Il Mattino” del 20 marzo 1997;
7. Prima pagina del quotidiano “Il Mattino” del 20 marzo 1997;
8. Fotocopia del quotidiano “Corriere della Sera” del 20 marzo 1997;
9. Fotocopia del quotidiano “Corriere della Sera” del 18 gennaio 2008.
Caserta, li 12 luglio 2010
Avv. Camillo Federico

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