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mercoledì 18 aprile 2012


IL SOLE 24 ORE 17/4/2012

Cedu. Decisione di Strasburgo

Il diritto di cronaca
va sempre salvato

Per i giudici l'interesse della collettività all'informazione prevale anche quando la fonte siano carte segretate

di Marina Castellaneta




La Corte europea dei diritti dell'uomo pone un freno alle perquisizioni nei giornali e al sequestro da parte delle autorità inquirenti dei supporti informatici dei giornalisti. Con un preciso obiettivo. Salvaguardare il valore essenziale della libertà di stampa anche quando sono pubblicate notizie attinte da documenti coperti da segreto. Lo ha chiarito la Corte dei diritti dell'uomo nella sentenza depositata il 12 aprile (Martin contro Francia) che indica i criteri ai quali anche i giudici nazionali devono attenersi nella tutela del segreto professionale dei giornalisti per non incorrere in una violazione della Convenzione e in una condanna dello Stato.

A Strasburgo si erano rivolti quattro giornalisti di un quotidiano francese che avevano pubblicato un resoconto di documenti della Corte dei conti che riportavano anomalie nell'amministrazione di fondi pubblici compiute da un ex governatore regionale. Quest'ultimo aveva agito contro i giornalisti sostenendo che era stato leso il suo diritto alla presunzione d'innocenza anche perché erano stati pubblicati brani di documenti secretati. Il giudice istruttore aveva ordinato una perquisizione nel giornale con il sequestro di supporti informatici, agende e documenti annotati. Per i giornalisti non vi era stato nulla da fare. Di qui il ricorso a Strasburgo che invece ha dato ragione ai cronisti condannando la Francia per violazione del diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della Convenzione).

Per la Corte la protezione delle fonti dei giornalisti è una pietra angolare della libertà di stampa. Le perquisizioni nel domicilio e nei giornali e il sequestro di supporti informatici con l'obiettivo di provare a identificare la fonte che viola il segreto professionale trasmettendo un documento ai giornalisti compromettono la libertà di stampa. Anche perché il giornalista potrebbe essere dissuaso dal fornire notizie scottanti di interesse della collettività per non incorrere in indagini. È vero - osserva la Corte - che deve essere tutelata la presunzione d'innocenza, ma i giornalisti devono informare la collettività. Poco contano - dice la Corte - i mezzi con i quali i giornalisti si procurano le notizie perché questo rientra nella libertà di indagine che è inerente allo svolgimento della professione. D'altra parte, i giornalisti avevano rispettato le regole deontologiche precisando che i fatti riportati erano ricavati da un rapporto non definitivo. Giusto, quindi, far conoscere al pubblico le informazioni in proprio possesso sulla gestione di fondi pubblici.

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STRASBURGO – SENTENZE.

La Convenzione e la Corte

europea dei diritti dell’uomo

ampliano il diritto di  cronaca

(“dare e ricevere notizie”)

e proteggono il segreto

professionale dei giornalisti.

No alle perquisizioni in redazione!

Il giudice nazionale deve tener conto

delle sentenze della Corte europea

dei diritti dell'uomo ai fini della

decisione, anche in corso di causa,

con effetti immediati e assimilabili

al giudicato: è quanto stabilito

dalla Corte di cassazione con la

sentenza n. 19985 del 30/9/2011.

(In coda la raccomandazione

R7/2000  sul segreto

professionale dei giornalisti

approvata dal Consiglio d’Europa).

RICERCA DI FRANCO ABRUZZO


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