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venerdì 25 maggio 2012

Cassazione: è risarcibile il danno biologico da demansionamento.


Cassazione: è risarcibile

il danno biologico da 

demansionamento. 

E' risarcibile in via equitativa il danno non economico subito dal lavoratore lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti.


di www.lavoroediritti.com

Roma, 25/5/2012. La Cassazione, con sentenza nr. 7963 dello scorso 18 maggio, ha dichiarato risarcibile il danno biologico subito dal lavoratore a seguito di demansionamento o meglio, per mancato esercizio dell’attività professionale del lavoratore, per decisione del datore di lavoro.

Il caso è giunto in Cassazione dopo che, la Corte d’appello, ridimensionava l’entità del risarcimento (da 26mila euro  soli 6mila euro) disposto in favore del lavoratore, dal Tribunale di primo grado poiche, lo stesso, dopo esser stato reintegrato nel posto di lavoro, veniva lasciato totalmente inattivo dal datore.

La Corte d’appello, riconosceva il solo danno biologico e non il danno da professionalità per il mancato esercizio dell’attività professionale, il quale presuppone che sia data in concreto la prova dell’avvenuto impoverimento del patrimonio cognitivo teorico-pratico del lavoratore ovvero della perdita di tangibili occasioni di promozione o di sviluppo di carriera.

La Cassazione, precisa che, il lavoratore, in virtù di quanto disposto dall’art  2103 cod. civ. (mansioni del lavoratore),  “ha a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all’esecuzione della propria prestazione lavorativa – cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo – costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino”.

La violazione di tale diritto del lavoratore all’esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro; responsabilità che, peraltro, derivando dall’inadempimento di un’obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale.

“Il lavoratore (cui l’art. 13 della legge n. 300 del 1970 riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione) ha altresì diritto, a maggior ragione, a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa, cui il datore di lavoro (tradizionalmente creditore esclusivo della medesima) ha il correlativo obbligo di applicarlo, restandogli consentita la possibilità di trasferirlo solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

La violazione di tale diritto del lavoratore all’esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, salvo che l’inattività del lavoratore sia riconducibile ad un lecito comportamento del datore di lavoro medesimo, in quanto giustificata dall’esercizio dei poteri imprenditoriali, garantiti dall’art. 41 Cost., o dall’esercizio dei poteri disciplinari.

Pertanto, conclude la Corte, “il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l’art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza”.

Tale comportamento, proseguono i giudici, ” comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa”.

Sulla base di questi principi, la Cassazione, precisa che il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia.





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