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lunedì 24 settembre 2012









VICENDA PARADOSSALE E ORIGINALE.

Lucera (Fg). La Giunta comunale
dichiara guerra preventiva ai
cronisti minacciando azioni 
penali e civili a tutela dell’onore.
Eppure i giornalisti possono
(insegna la Cassazione) pubblicare
notizie anche diffamatorie a
patto che le stesse siano vere.
E poi gli uomini pubblici devono 
accettare il controllo della stampa
e della pubblica opinione. Così
vogliono le regole democratiche.


di Francesco M. De Bonis

Lucera (Foggia), 25 settembre 2012.  La Giunta del Comune di Lucera ha  approvato il 12 settembre la delibera n. 235  con la quale ha dichiarato guerra preventiva alla stampa locale. La deliberà  è stata pubblicata il 21 settembre e rimarrà esposta nelle bacheche dell’ente locale fino  al 6 ottobre. All’atto la giunta ha accordato, “previa separata ed unanime votazione”, immediata eseguibilità. Il  Comune di Lucera intende “convenire in giudizio coloro i quali, nel corso del tempo, abbiano posto in essere azioni tese al dileggio e discredito dei Rappresentanti dell’Ente –

intesi sia gli Amministratori che i Dirigenti - a qualsiasi titolo”. La azioni verranno sviluppate sul terreno civile e penale. Gli avvocati dell’ente sono stati già individuati e convenzionati. La Giunta conseguentemente ha deliberato:

1) “di invitare gli Amministratori ed i Dirigenti dell’Ente nei casi in cui gli stessi si sentano lesi da attività di denigrazione e dileggio, comparsi con articolati su stampa locale o siti internet locali o sui social network, a trasmettere i relativi testi in copia al dirigente del Settore Contenzioso, e , questi, a sua volta, agli avvocati in convenzione con l’Ente per la disamina delle casistiche e propedeuticamente all’avvio delle azioni sia penali che civili nei tempi consentiti dall’ordinamento gli avvocati interpellati redigano apposito parere sulla competenza della (Pubblica Amministrazione e/o privato) deputata ad attivare le azioni di tutela”;

2) “di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la procura in favore del/dei nominando/nominandi professionista/i, nel caso in cui i medesimi professionisti ravvisano gli estremi per l’avvio delle procedure di competenza dell’Ente”.

La delibera riconosce che la Costituzione tutela il diritto di cronaca e di critica, ma la tutela dell’onore sarebbe prevalente. I legali comunali non dovrebbero incontrare difficoltà nello spiegare al sindaco e agli assessori che i giornalisti possono pubblicare, - come insegna la Cassazione e l’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 -,  anche notizie diffamatorie a patto che le stesse siano vere e con uno stile sempre rispettoso della dignità delle persone coinvolte nei fatti oggetto delle cronache. Gli uomini pubblici hanno tutele affievolite rispetto all’uomo della strada. L’uomo pubblico deve accettare il controllo sociale da parte della stampa e dei cittadini/elettori.

Va detto anche che è insolita la  strada scelta dalla Giunta di approvare una delibera preventiva che lascia i legali arbitri di agire sul terreno giudiziario. Le delibere, invece, andrebbero approvate caso per caso. Possibile che la autorità di controllo tacciano? E che nessuno abbia portato questa delibera singolare e originale all’attenzione della Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la Corte dei conti della Puglia? La delibera ha per di più una indubbia valenza minacciosa e intimidatrice nei riguardi dei cronisti. Spetta alla Fnsi e all’Ordine professionale premere perché la stessa sia ritirata  e cestinata. Sindaco e assessori farebbero bene ad adottare come metodo la trasparenza degli atti amministrativi. Così i problemi verrebbero eliminati alla radice.

Questo è il testo del documento:

COMUNE DI LUCERA

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che,negli ultimi tempi,appaiono articoli e sui quotidiani locali e sui siti internet locali e socialnetwolk nei quali vengono ad essere dileggiati i rappresentanti dell’Ente e, conseguenzialmente la Istituzione che gli stessi rappresentano;

Ritenuto che le attività di denigrazione e/o dileggio debbano essere perseguite nei confronti di chiunque;

Considerato che la P.A.-Comune di Lucera- in ossequio ai dettàmi dell’Ordinamento italiano persegue il raggiungimento degli obiettivi istituzionali con i canoni della efficienza, efficacia, trasparenza e della legalità dell’azione amministrativa ;

VISTE le disposizioni impartite dall'articolo 595 del codice penale che recita "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (594 codice penale - ingiuria), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, omississ.. . Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, omississ.. . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."

RAVVISATA l’opportunità ,in primis che :

− il bene giuridico tutelato dalla norma è l’onore di un soggetto, il quale sia nel sentimento e nell'idea che ciascuno ha di sé e come il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale ;

− gli elementi che devono contemporaneamente sussistere perché il delitto si perfezioni sono perciò l'offesa all'onore o al decoro (più precisamente: alla reputazione personale) di un soggetto, la comunicazione con più persone e, infine, l'assenza della persona offesa (altrimenti si avrebbe la configurazione del delitto di ingiuria, previsto dall’articolo 494 codice penale).

− il requisito della “comunicazione con più persone” è stato meglio definito da dottrina e giurisprudenza con un numero minimo di interlocutori equivalente a due. Sempre secondo autorevole dottrina, la

comunicazione non deve necessariamente essere immediata e univoca per tutti i soggetti ma può ben essere fatta in tempi diversi. Il reato, in questo caso, si perfeziona quando la comunicazione viene fatta alla seconda persona. Seguitamente è di fondamentale importanza affermare che la giurisprudenza ha equiparato la diffamazione a mezzo stampa con la diffamazione perpetrata via mezzi televisivi e telematici (diffamazione via web). In proposito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6591 dell’8 maggio 2002, ha stabilito che nei casi di diffamazione a mezzo telematico la competenza territoriale va individuata nel foro dove risiede la persona che si sente offesa dalle affermazioni contenute suInternet.

CONSIDERATO che ed in modo da evitare le lungaggini del processo penale, la Cassazione ha stabilito, con una notissima sentenza che la tutela di cui gode chi sente leso il proprio onore può essere esercitata chiedendo direttamente il risarcimento con un’azione davanti al giudice civile, senza necessità di una querela in sede penale.

VISTE le disposizioni impartite dall'articolo 596 del codice penale e considerato che le attività di dileggio e/o di violazioni di norme contenute nel vigente codice penale, vengono arrecate nei confronti di

incaricati di pubblico servizio

RICORDATO, a noi stessi, che, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, il quale stabilisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

RAVVISATO però, che nasce un contrasto tra due disposizioni di legge, ossia il diritto, sussistente in capo a ciascuno, all’onore e il diritto tutelato dall’articolo 21 della Costituzione.

− la giurisprudenza ha elaborato in dettaglio, nel corso degli anni e dopo molte storiche sentenze, tali limiti del diritto di cronaca .

VISTE, tra le altre, le varie sentenze, Cassazione penale Sezione V 176303/1987; cfr. Sezione V 212731/1998, Cassazione penale Sezione V 22.05.2000, Andreoli, in Cassazione penale 2001, Cassazione penale Sezione V 13.04.2006 Mascolo, cfr. Sezione V 21.12.2000, Arcomanno; cfr. Sezione V 4.04.2000, Panigutti in Cassazione penale 2001,1204).

RITENUTA l’opportunità di tutelare i rappresentanti dell’Ente (Amministratori e Dirigenti dell’Ente stesso) e l’onorabilità della Istituzione che essi rappresentano, per la tutela delle violazioni delle norme penali perpetrate o a mezzo stampa o a mezzo dei siti internet locali o sui social network e di esercitare sia in sede penale che in sede civile le azioni che saranno ritenute più idonee dagli avvocati dell’Ente

RITENUTO, pertanto, che il Comune di Lucera debba convenire in giudizio, coloro i quali, nel corso del tempo, abbiano posto in essere azioni tese al dileggio e discredito dei Rappresentanti dell’Ente –

intesi sia gli Amministratori che i Dirigenti -a qualsiasi titolo;

VISTI i contratti rep. n. 1687/2012 e 1688/2012 con cui è stato affidato all’avvocato Ignazio Lagrotta – con studio legale in Bari in via Prospero Petroni n. 15- il contenzioso civile ed amministrativo ed il contratto rep.n.1689/ 2012 con cui è stato affidato all’avvocato Scarano Vincenzo Maria il contenzioso penale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.49, c. l del D.Lgs. n.267/2000;

CON voti unanimi, resi secondo legge;

D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di invitare gli Amministratori ed i Dirigenti dell’Ente nei casi in cui gli stessi si sentano lesi da attività di denigrazione e dileggio, comparsi con articolati su stampa locale o siti internet locali o sui social network, a trasmettere i relativi testi in copia al dirigente del Settore Contenzioso, e , questi, a sua volta, agli avvocati in convenzione con l’Ente per la disamina delle casistiche e propedeuticamente all’avvio delle azioni sia penali che civili nei tempi consentiti dall’ordinamento gli avvocati interpellati redigano apposito parere sulla competenza della (Pubblica Amministrazione e/o privato) deputata ad attivare le azioni di tutela;

3) Di autorizzare il Sindaco p. t. a sottoscrivere la procura in favore del/dei nominando/nominandi professionista/i, nel caso in cui i medesimi professionisti ravvisano gli estremi per l’avvio delle procedure di competenza dell’Ente;

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Servizio Contenzioso, per l'assunzione dei conseguenti atti di gestione, ivi compresa l’individuazione del professionista a cui conferire l’incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Lucera;

5) Di accordare, siccome accorda al presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi dell'art.l34, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

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