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lunedì 21 gennaio 2013


Valter Vecellio

Sentenza storica a Firenze. Condannato il ministero di Giustizia per non aver garantito salute e incolumità di un detenuto

21-01-2013
In nome del Popolo Italiano, il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.5220/2000…Decisa a Firenze in data 7 gennaio 2013 sulle seguenti conclusioni: Attore: Accertata la responsabilità dell’Amministrazione Penitenziaria, giusta sentenza parziale n.1624/12 emessa dal Tribunale, condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere al signor C. le somme che in via equitativa verranno riconosciute come dovute ai sensi dell’art.1123 cc a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale nella somma complessiva di euro 2.194.900,04, oltre interessi e rivalutazione, salvo quel più o quel meno che sarà risultato in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso forfetario IVA e CPA come per legge…”.
Cerchiamo di capire perché la sentenza è importante, storica, con l’aiuto dello studio legale Fanfani che ha seguito e tutelato gli interessi di M.C. e della sua famiglia.
I fatti in questione risalgono al 1997, quando un giovane aretino, C.M. appunto, all’epoca tossicodipendente, viene incarcerato nella Casa circondariale di Arezzo. Dopo qualche giorno di detenzione, C.M. viene ricoverato in una condizione clinica di coma in ospedale. L’anossia cerebrale, provocata da un cocktail di farmaci, causa al ragazzo la permanente paraplegia degli arti inferiori. La consulenza disposta dal Giudice di Firenze consente di accertare che il coma, e la conseguente anossia cerebrale, deriva dalla assunzione in carcere di un micidiale cocktail di oppiacei; cocktail in parte somministrato dal personale della Casa circondariale di Arezzo sotto forma di metadone e farmaci neuro-deprimenti; in parte assunto dal giovane di propria iniziativa.
Giornalista professionista, attualmente lavora in RAI. Dirige il giornale telematico «Notizie Radicali», è iscritto al Partito Radicale dal 1972, è stato componente del Comitato Nazionale, della Direzione, della Segreteria Nazionale.

Il Tribunale civile di Firenze chiamato a quantificare il risarcimento del danno deciso con una precedente sentenza sempre del tribunale fiorentino del 4 maggio 2012, condanna il Ministero della Giustizia a risarcire a C.M. per le lesioni subite a seguito di una intossicazione dovuta a quel mix di farmaci e stupefacenti avvenuta nel carcere. I legali del ragazzo hanno sostenuto una tesi innovativa che può così sintetizzarsi: essendo C.M. detenuto, e per di più era soggetto tossicodipendente, sussisteva un particolare obbligo di protezione da parte della struttura, derivante dall’impulso di tali soggetti a soddisfare il bisogno di sostanza stupefacente; obbligo comprensivo del dovere di impedire la circolazione di sostanze stupefacenti nella struttura carceraria, luogo sottoposto (o che comunque tale dovrebbe essere) ad un continuo controllo dell’autorità stessa, nel quale quest’ultima, maggiormente che all’esterno, dovrebbe impedire il verificarsi di situazioni non conformi alla legge.
Non solo, quindi, “l’errore nella somministrazione dei farmaci neuro-deprimenti, ma anche l’omesso controllo per impedire che C.M. assumesse autonomamente eroina, costituisce quindi violazione del predetto dovere di protezione, per cui lo Stato era responsabile delle lesioni”.
Al di là della somma di risarcimento quantificata, quello che è importante è l’aver sancito l’esistenza in capo allo struttura carceraria di un preciso obbligo di protezione nei confronti del detenuto; struttura che qualora non impedisca la circolazione al proprio interno di droghe, può essere chiamata a rispondere anche delle lesioni che il detenuto si è autonomamente procurato con l’assunzione di sostanze stupefacenti. Le implicazioni, e le conseguenze, di questa sentenza sono intuibili; questa sentenza, e quella della corte di Strasburgo sono due vere e proprie bombe ad orologeria che il prossimo Guardasigilli non disinnescherà facilmente.
La sentenza del tribunale di Firenze giunge nelle stesse ore della condanna emessa dalla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo in seguito al ricorso di sette detenuti nelle prigioni di Busto Arsizio e di Piacenza; la Corte di Strasburgo stabilisce che l’Italia viola l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (proibizione dell’uso della tortura e di un trattamento inumano e degradante). Due sentenze storiche. E non siamo che all’inizio. Le implicazioni, e le conseguenze, di queste sentenze sono intuibili: sono due vere e proprie bombe ad orologeria che il prossimo Guardasigilli non disinnescherà facilmente.
 

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