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martedì 26 marzo 2013

IL DIRITTO DI CRONACA VINCE IN CALABRIA. Un cronista e il direttore della “Provincia cosentina” assolti in Cassazione (V sezione penale): non diffamarono l'ex sindaco di Amantea e un consigliere regionale. Il cronista aveva “esaurito il proprio dovere di controllo in merito all’esistenza di un’indagine nei confronti dei soggetti indicati nell’informativa della Digos alla procura”. Scrive ancora la Corte suprema: “E' diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita politica, in sede centrale o periferica”.




Roma, 25 marzo 2013. La suprema Corte di Cassazione ha assolto i giornalisti professionisti Guido Scarpino e Jeunevieve Makaping, accusati rispettivamente di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, per un articolo pubblicato il 15 agosto 2005 sul quotidiano La Provincia Cosentina dal titolo “Associazione a delinquere, indagati La Rupa e Morelli”. I due professionisti erano stati condannati il 7 luglio 2009 dal tribunale di Cosenza (rispettivamente a un mese e due mesi e al risarcimento dei danni) e la condanna era stata ratificata il 21 maggio 2012 dalla Corte di Appello di Catanzaro, ma la Cassazione li ha assolti in pieno, annullando la condanna senza rinvio, contestando l’erronea applicazione della legge.

Scarpino e Makaping - all’epoca dei fatti caposervizio e direttore responsabile del quotidiano - erano stati querelati dall’ex sindaco e consigliere provinciale di Amantea, Giovanni Battista Morelli, dal figlio dell’ex sindaco e consigliere regionale, Alfredo La Rupa, e da persone loro vicine: Africano Liliana, Cristaudo Anna, Pellegrino Tiziana, Chiappetta Antonio, Bossio Rosaria, Guido Teresa, Scala Andrea e Frangine Antonio. Le parti civili erano tutte rappresentate dall’avvocato Gregorio Barba, ad eccezione di Frangione e Scala, patrocinati da Mazzoni e Iaconetti. Scarpino era invece difeso dall’avvocato Sergio Calabrese e Makaping dallo studio Carratelli di Cosenza.

Nell’articolo considerato diffamatorio si affermava che le persone sopra indicate erano indagate, contrariamente al vero, per associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico, al voto di scambio ed all’abuso d’ufficio. I dieci querelanti, in effetti, erano stati denunciati - assieme ad altre sette persone, tra cui l’ex sindaco Franco La Rupa – da una fonte autorevole e qualificata (la Digos di Cosenza) ma la Procura di Paola aveva ritenuto non doverli iscrivere nel registro degli indagati. In poche parole vi era una indagine della Digos a carico di diciassette persone, ma solo alcuni venivano formalmente indagati.

La quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza 13303/2013, ha così motivato l’assoluzione piena: “Non sembra sia in discussione, né nella decisione di primo grado, né in quella d’appello, che i nomi delle parti offese fossero inseriti, a seguito di denuncia, in una informativa che la Digos della Questura di Cosenza aveva inviato il 24 maggio 2005 alla Procura della Repubblica di Paola e dalla quale non era scaturita alcuna indagine penale. Appare, quindi, del pari indiscutibile come alla data di pubblicazione dell’articolo incriminato (15 agosto 2004) i soggetti ivi indicati fossero all’esame delle determinazioni dell’organo inquirente e, di conseguenza, “sotto la lente d’ingrandimento” della Procura della Repubblica. Nella specie – aggiunge la Cassazione - non può farsi, quindi, questione dell’effettiva iscrizione o meno dei soggetti indicati nell’articolo pubblicato nel registro degli indagati e dell’effettivo esercizio o meno dell’azione penale in quanto il giornalista, previo effettivo riscontro circa la trasmissione dell’informativa della Polizia di Stato, aveva esaurito il proprio dovere di controllo in merito all’esistenza di un’indagine nei confronti dei soggetti indicati nell’informativa stessa. Non rientra nei limiti dell’esigibilità, pertanto, l’utilizzazione in senso tecnico del termine “indagato”, secondo le norme del codice di procedura soprattutto allorquando all’utilizzazione di tale termine si sia accompagnata, nell’ottica di un esame globale della notizia diffusa, l’ulteriore affermazione “atecnica” della indicazione di nominativi di persone “sotto la lente d’ingrandimento della Procura”, conclude la Cassazione. Dall’accoglimento dei ricorsi della difesa deriva, in conclusione, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nei confronti di Scarpino perché il fatto non costituisce reato, stante l’esistenza della scriminante del diritto di cronaca e nei confronti della Makaping perché non fatto non sussiste, difettando del tutto gli elementi costituiti dell’ascritto reato”. Scrive ancora la Corte suprema: “E' diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita politica, in sede centrale o periferica”.



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