Sì al danno esistenziale per chi riporta
una grave invalidità a causa del sinistro stradale. Inversione di rotta della
Cassazione che conferma il ritorno al vecchio orientamento in tema di danno
alla vita di relazione che costituisce una componente del pregiudizio
psico-fisico che dev'essere risarcita
Una sentenza
di grande portata sancisce una nuova inversione di rotta della Corte di
Cassazione in tema di danno alla vita di relazione che sancisce, nei fatti, un
ritorno al vecchio orientamento in materia di danno esistenziale. Per la
Suprema Corte con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 dev'essere risarcita
tale voce di danno a causa di una vita di relazione compromessa il grave
infortunato a seguito di un sinistro stradale. Nella fattispecie, i giudici
della terza sezione civile, hanno accolto il ricorso di un uomo, che in qualità
di terzo trasportato a seguito di un brutto incidente stradale aveva riportato
una grave invalidità che aveva compromesso in modo irreparabile la sua vita di
relazione. Ribaltata cosi la decisione della Corte d'Appello di Venezia, poiché
gli ermellini hanno ritenuto più corretto inquadrare questa voce di danno come
componente del danno biologico. La conseguenza più rilevante, al di là della
singola decisione che rende giustizia al caso umano, é per Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei
Diritti”, la riapertura di nuovi importanti orizzonti in tema di danno
esistenziale per una più ampia tutela dei danneggiati a seguito di gravi
infortuni. Ma ritornando al caso di specie, la vicenda prende spunto da un
grave incidente stradale nel quale l'autista del veicolo affrontando una curva
della strada a velocità non moderata, perdeva il controllo del mezzo che si
ribaltava più volte finendo contro la banchina stradale. In conseguenza del drammatico
sinistro il trasportato subiva gravissime lesioni tanto da riportare
un’invalidità totale. Quest'evento ha causato un peggioramento delle condizioni
di vita, in soggetto cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non
autosufficiente e che necessita di diuturna assistenza, tale da determinare la
integrale ed equa rideterminazione del danno.
«Su tale
punto – rilevano i giudici del Palazzaccio - la motivazione appare alla
evidenza illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento
integrale del danno da perdita della vita di relazione che è una componente del
danno biologico ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e
sociale, che viene a essere totalmente disintegrata».
Tale
significativo assunto, che come detto comporta una brusca frenata da parte
della più autorevole giurisprudenza che aveva in precedenza limitato i
risarcimenti con decisioni che non rendevano giustizia alle vittime di gravi
infortuni, spiega Giovanni D'Agata, ci porta a ravvivare e continuare la
battaglia dello "Sportello dei Diritti" alla ricerca di una più equa
e ampia tutela delle vittime della strada e più in generale di tutti coloro che
hanno subito gravi danni, come da anni continuiamo a fare nelle vertenze che
sono sottoposte alla nostra attenzione.
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