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giovedì 2 gennaio 2014

GIORNALISTA PROFESSIONISTA DISOCCUPATO? SI PUO'

 Libertà di accesso alle professioni (comma 5/a dell’articolo 3 del dl 138/2011). Decisione 18 dicembre 2013 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: nuovo testo del “Ricongiungimento” per i pubblicisti che vogliono accedere all’esame di Stato per diventare professionisti.



Roma, 22 dicembre 2013. Nella riunione del 18 dicembre 2013, il Consiglio nazionale ha approvato il nuovo testo del documento sull’accesso al professionismo dei pubblicisti che esercitano sistematicamente attività giornalistica. Rispetto al testo del 14 marzo 2013, quello approvato contiene indicazioni che rispondono anche a molte problematiche sollevate dagli Ordini regionali rispetto alla precedente versione. In particolare, è stato precisato che occorre avere una iscrizione all’elenco pubblicisti di cinque anni e che l’interessato abbia esercitato in tale periodo, in maniera sistematica e prevalente, attività giornalistica per almeno 36 mesi, di cui 18 nell’ultimo triennio, con un reddito indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. La procedura deve essere attivita entro il 31.12.2016 (data valida come termine finale sia per la maturazione dei requisiti sia per la presentazione dell'istanza). Sono state previste ulteriori specificazioni relative alla presentazione della relazione concernente l’attività realizzata, con riferimento anche a quella di ufficio stampa per la quale si è evidenziata la caratteristica della continuatività ed è stato richiamato il potere di certificazione sostitutivo dei Consigli regionali nelle ipotesi in cui non sia possibile la conferma da parte del direttore della testata o di un iscritto all’Ordine dell’attività giornalistica realizzata, come può avvenire nel caso di collaborazioni (in particolare di fotocineoperatori) con services.E’ stata ribadita l’assegnazione di crediti formativi al corso telematico di 40 ore elaborato dal CNOG, il cui superamento consente l’iscrizione retroattiva di 18 mesi nel registro dei praticanti. Senza la partecipazione al corso frontale di otto ore organizzato dagli Ordini regionali non sarà possibile l’accesso all’esame professionale, mentre non sarà necessario frequentare il tradizionale corso di preparazione dei praticanti. Ed ecco qui sotto il testo della delibera del Cnog:



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