L’avvocato non ha più diritto al compenso se sbaglia: obbligazione di risultato?
Una rivoluzionaria sentenza della Cassazione sembra stravolgere la natura dell’obbligazione dell’avvocato, trasformandola da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.
L’avvocato ha diritto al compenso solo se garantisce al cliente una chance di vittoria; non ha invece diritto ad essere retribuito se l’attività da questi posta in essere si rivela, alla fine, completamente inutile. A fornire questo principio, preoccupante per il mondo delle toghe, è la terza sezione civile della Cassazione in una recente e innovativa sentenza [1].
I giudici della Suprema Corte sembrano aver stravolto il tradizionale principio secondo cui quella dell’avvocato non è un’obbligazione di risultato [2], ma di mezzi. Sembra quindi tramontare l’orientamento secondo cui il legale ha sempre diritto all’onorario, anche se non può garantire un esito favorevole della controversia. La pronuncia in commento, infatti, ribalta questo filone e, nel caso analizzato, nega al professionista il compenso, considerato che l’attività da questi posta in essere si era dimostrata inutile agli interessi del cliente.
Il caso
I parenti di un uomo deceduto in un sinistro stradale avevano deciso di far causa all’assicurazione per ottenere l’indennizzo. Il loro legale, dopo aver notificato la citazione al responsabile del sinistro, aveva lasciato estinguere il sinistro per non aver anche notificato l’atto alla compagnia. Lo stesso professionista aveva poi dimenticato di proporre appello contro la decisione del giudice che aveva dichiarato l’estinzione della causa. Così gli eredi hanno agito contro l’avvocato per chiedere il risarcimento, attesa la completa inutilità della prestazione da questi svolta.
Nel dettaglio, la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione della decisione con cui era stata dichiarata l’estinzione della causa aveva reso di fatto inutile l’intero mandato conferito al professionista.
Secondo la Suprema Corte, dunque, l’attività del legale deve sempre rivolgersi ad avere una utilità per il proprio cliente.
Vuoi restare aggiornato su questo argomento?
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter
[1] Cass. sent. n. 4781 del 26.02.2013.
[2] Si dicono “obbligazioni di risultato” quelle che si possono ritenere adempiute solo quando viene raggiunto il risultato promesso al cliente; solo in quel momento il professionista sarà liberato dall’obbligo della prestazione e avrà diritto a ottenere, se previsto, il compenso per l’attività svolta. Se, al contrario, non si riesce a raggiungere il risultato promesso, a nulla servirà far valere l’impegno profuso nello sforzo, poiché vi sarà sempre e comunque inadempimento.
[3] In questi casi, il professionista è tenuto solo a garantire la diligenza nell’adempimento della propria prestazione, a prescindere dal raggiungimento di un risultato.
|
I penalisti Gennaro Iannotti e Angelo Santoro. Al centro il prof. Ciro Centore noto amministrativista alla libreria Mondadori di Caserta |
Nessun commento:
Posta un commento