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giovedì 17 marzo 2016

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Prescrizione più favorevole della tenuità

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di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 17 marzo 2016



Corte di cassazione - Sentenza 11040/2016. La non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere rilevata se il reato è già estinto per prescrizione. La Cassazione, con la sentenza 11040 depositata ieri, sottolinea che la definizione di un procedimento con la pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato.

I giudici della sesta sezione penale annullano dunque senza rinvio la sentenza, emessa con rito abbreviato, con la quale il Tribunale aveva confermato la responsabilità dell'imputato, collaboratore di giustizia, per essersi allontanato senza autorizzazione dal domicilio protetto. Un reato, secondo il ricorrente, che doveva essere "scriminato" dallo stato di necessità, visto che affermava di aver lasciato l'abitazione per andare in banca e sostituire il bancomat danneggiato in modo da poter assicurare il minimo fabbisogno a se stesso e alla figlia. In subordine l'imputato chiedeva l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale per la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione rileva però che sono passati dal reato i sette anni utili per la prescrizione. Un formula che taglia la strada alla tenuità perché più "conveniente" per l'imputato. Mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità lo lascia del tutto intatto nella sua esistenza sia storica che giuridica e, inoltre, le due distinte tipologie di proscioglimento danno luogo a 

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