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venerdì 19 agosto 2016


EFFERATO DELITTO AD ALVIGNANO 


SUL QUOTIDIANO CRONACHE DI CASERTA

 E ON LINE SU “SCENA  CRIMINIS”













Il delitto accadde in località Marciano Freddo di Alvignano il 4 marzo del 1953

Antonio Mancini uccise la cognata con varie  coltellate spalleggiato dal figliuolo Pasquale

A seguito di diverbio insorto con i propri cognati Maria Francesca Di Girolamo, Domenicantonio Zampogna, Oreste Marra e Antonietta Zampogna, in ordine alla ripartizione tra gli eredi di Alessandro Zampogna di un credito di costui da riscuotersi quel giorno da certo Massimo Villano.

 


Piedimonte d’Alife -  Il 1° marzo del 1953 il comandante della stazione dei carabinieri di Piedimonte d’Alife inviava un marconigramma alle autorità giudiziarie del seguente tenore: “Alle 16:00 circa del 28 febbraio scorso in località Marciano Freddo, in agro del Comune di Alvignano, Antonio Mancino,  da Liberi non  meglio potuto generalizzare, affrontava cognata casalinga trentottenne Antonietta Zampogna cui nutrivano vecchi rancori per motivi interessi virgola dopo breve alterco virgola vibravale coltellata virgola  producendole profonda ferita regione addominale destra punto casalinga cinquantenne Francesca Di Girolamo et contadino quarantatreenne Domenicantonio Zampogna virgola entrambi cognati malcapitata alla quale accompagnavansi momento delitto virgola  intervenuti difesa ferita virgola venivano aggrediti dal Mancino con reiterati colpi detta arma virgola  per cui Francesca Di Girolamo decedeva istante punto Domenicantonio Zampogna riportava quattro gravi ferite regione addominale punto  Feriti venivano ricoverati urgenza  ospedale civile di Piedimonte d’Alife ove Domenicantonio Zampogna versa  pericolo di vita punto Compiuto  crimine Mancino virgola attivamente ricercato virgola  davasi latitanza punto tenente comandante Fante Orrù punto”. 
Con rapporto del  4 marzo del 1953  i carabinieri di Alvignano riferivano che, nel pomeriggio del 28 febbraio dello stesso anno,  in contrada  “Marciano Freddo”, a seguito di diverbio insorto con i propri cognati Maria Francesca Di Girolamo, Domenicantonio Zampogna, Oreste Marra e Antonietta Zampogna, in ordine alla ripartizione tra gli eredi di Alessandro Zampogna di un credito di costui da riscuotersi quel giorno da certo Massimo VillanoAntonio Mancini, fu Giovanni, spalleggiato dal figliuolo Pasquale di 22 anni, aveva vibrato un colpo di coltello alla cognata Antonietta Zampone producendole una ferita all’addome, penetrante in cavità; altro colpo di coltello alla Francesca Di  Girolamo,  al fianco sinistro e vari colpi al Domenicantonio Zampogna producendogli numerose ferite all’addome, delle quali talune penetranti in cavità.


 Il giovane Pasquale nel corso del sanguinoso episodio aveva cooperato col padre, lanciando sassi contro gli avversari. A seguito della ferite riportate nel luttuoso incidente, la Di Girolamo decedette quello stesso giorno. All’ospedale di Piedimonte d’Alife lo Zampogna, prontamente ricoverato  veniva giudicato in imminente pericolo di vita per le gravi lesioni alla regione mesogastrica. Le condizioni dell’altra paziente  Antonietta Zampogna,  attinta alla regione ipocondriaca destra, profonda, alla nona costola, non destavano all’arme.

In ordine ai precedenti del fatto, sulle concordi dichiarazioni dei lesi, i carabinieri informavano che tra il Mancini,  che aveva sposato una figliola del vecchio Alessandro Zampogna, cui erano succeduti figlioli,  e questi ultimi  i rapporti non erano dei più cordiali per via dell’atteggiamento vessatorio ed aggressivo del Mancini che voleva farla da padrone, tanto è vero che alla morte del suocero  si era immesso nel possesso dei beni ereditari e non aveva inteso ragione per la pacifica restituzione degli stessi agli altri aventi diritto.
Quel giorno erano convenuti in Marciano Freddo i vari coeredi ed i rispettivi coniugi, per la riscossione di lire 10.000 dovuti alla eredità dal signor Massimo Villano. Informato di tale circostanza è intervenuto anche il Mancini il quale però aveva avuto modo di avvicinare il debitore per raccomandargli di non consegnare agli interessati denaro ma di metterlo al Pretore del luogo per la distribuzione a chi di dovere in proporzione del rispettivo diritto. Il gruppo Di Girolamo, Zampogna, Marra venne così ad incontrarsi sulla piazza del paese con Mancini cui fu rivolto l’invito di accompagnarsi agli altri fino  dal parroco cui quel denaro  si sarebbe dovuto consegnare in pagamento del rito funebre celebrato in onore del congiunto deceduto. Alla opposizione ferma del Mancini, la Antonietta Zampogna, irritata dall’inutile ostruzionismo ebbe ad esclamare che loro avrebbero potuto fare a meno del Mancini per tale operazione, non essendo d’altra parte costui neppure facultato ad  intervenire in quanto non erede. Alle parole dell’Antonietta, il Mancini, cavato di tasca un lungo coltello, prese distribuire coltellate in danno di quelli,  a sfogo di un antico rancore. Prima ad essere attinta fu la Antonietta, seguì poi il Domenicantonio, per ultima0 fu attinta la Maria Francesca Di Girolamo, che nell’intento di allontanarsi dal centro dell’azione venne a  trovarsi a contatto con il suo assassino. Mentre il padre  andava  colpendo i suoi avversari Pasquale li  teneva a bada  a colpi di pietra. La Di Girolamo al tavolo anatomico presentava segni palesi di sassate. Tratto in arresto alcuni giorni dopo, il Mancini dichiarava a sua discolpa  d’essersi recato a “Marcello Freddo”  avendo appreso dal cognato Oreste Marra che ivi in quel giorno si sarebbe dovuto discutere del denaro ereditario. Egli si premurò di  invitare il debitore a depositare  la somma al Pretore  per una giusta assegnazione secondo i rispettivi diritti. Senonché nella piazza del paese, mentre il  figliuolo era a radersi, egli venne affrontato dai cognati che  dapprima lo invitarono ad una specie di “duello rusticano” nel bosco, poi lo aggredirono e lo percossero, facendolo segno anche a colpi di pietra dei i quali recava ancora segni sul mento. 


 Solo perché sopraffatto da quelli, egli fece ricorso all’arma,  più per tenere lontani gli avversari  che per recare danno. Escludeva pertanto di essere stato animato in quelle circostanze da intenzioni omicide, dovendo l’evento attribuirsi ad un fatale esorbitare dell’azione dai limiti previsti. Le persone offese e i  testi presenti confermavano dinanzi al Giudice Istruttore, cui il processo veniva trasmesso iniziata l’azione penale, per la formale istruttore, quanto acclarato dai carabinieri in ordine all’iniziativa violenta del Mancini ed alla  cooperazione  del figlio di lui.  Pasquale Mancini, coinvolto nel procedimento, per concorso nei delitti di omicidio volontario in persona della Di  Girolamo e di tentato omicidio nei confronti degli Zampogna addebitati al padre, dichiarava di essere stato estraneo all’episodio, essendo sopraggiunto dal salone del barbiere ove si era  nell’intervallo trattenuto, quando l’azione era ormai esaurita. Dichiara  però, di poter asseverare che il padre era stato aggredito dai suoi avversari, come a distanza aveva potuto osservare. Gli inquirenti disegnarono la vicenda affermando che  il Mancini l’aveva fatta da padrone fin dalla morte del suocero  avvantaggiandosi delle circostanze che  la suocera vedova, si è ritirata a vivere con lui e la figlia Maria per impossessarsi quale “gratuito mallevatore” dei diritti di quella, dei beni ereditari, che avrebbe voluto mettere le mani anche sul piccolo peculio dovuto dal Massimo Villano, col pretesto che anche quel denaro spettasse alla vedova. Ciò riferisce infatti  il Villani nella sua deposizione dinanzi al giudice istruttore.  La frase rivoltagli dallo  Antonietta Zampogna: “Faremo a meno di che non sei neppure il coerede!”, ( alludendo al fatto che alla riunione sarebbe dovuta intervenire la sorella Maria,  moglie del Mancini) colpì nel viso il Mancini in effetti senza titolo per pretendere  la soluzione suggerita al Villani.  L’unanime riferimento di testimoni (Marcucci, Fazzone, Villani, Diana) e nel senso che l’azione del Mancini, in concitato colloquio con la Antonietta Zampogna fu improvvisa e terribile dilatandosi col trascorrere dei secondi. Da parte degli aggrediti, neppure un gesto di minaccia che potesse comunque stimolare la reazione del Mancini. Può nei confronti di costui dunque concludersi affermando che un “disegno di violenza indiscriminata” era in lui fino alle prime battute come alternativa all’irrigidimento degli altri nella pretesa della riscossione della somma da devolversi al pagamento di un debito ereditario. La contestualità dell’azione, l’accomunamento degli avversari nelle medesime ragioni d’odio e di rappresaglia legittimamente hanno suggerito al pubblico ministero la richiesta dell’unificazione quoad poenam”  degli eventi sotto la specie della cooperazione delittuosa. 


Quanto al Pasquale Mancini è fuori di  dubbio che la sua azione si sia utilmente  inserita nel meccanismo causale con una condotta consapevole che lo rende partecipe del reato contestato al padre. sito il genitore. Non può infatti negarsi che essendo il giovane intervenuto nel vivo dell’azione - come da tutti  i testi concordemente si afferma - affiancando l’opera del padre con il lancio delle pietre, alcune  delle quale attinsero a Di Girolamo al viso, epperò  ponendo gli aggrediti in una condizione di maggiore pericolo sia per essere costoro costretti a guardarsi anche dall’opera del giovane, sia per l’impedimento che quest’ultimo frapponeva, con la sua partecipazione attiva all’episodio, all’intervento pacificatore di terzi tale sua azione costituisca “concorso materiale” al reato posto in essere dal padre. Deve tuttavia  ravvisarsi in questa partecipazione è un dolo diverso da quello che guidò la mano omicida del genitore, un intento cioè di ledere e non di uccidere; di guisa che l’evento finale in concreto risultò più grave di quello voluto da parte si partecipe. Va riconosciuta al giovane anche  la diminuente della minima partecipazione perché, pur sussistendo il nesso causale “tra la sua azione e l’evento”  quella rispetto a questo è di entità molto più lieve, nel senso che per il verificarsi dell’evento medesimo, l’opera di lui non ebbe carattere di necessità. Competono al giovane le attenuanti generiche, tenuto conto del vincolo di subordinazione che operò infaustamente nella sua determinazione.

Fonte: Archivio di Stato di Caserta



 La condanna fu ad 30 anni di reclusione  per il padre e a 9 anni per il figlio. In appello clemenza solo per il giovane e pena ridotta ad anni 7



A chiusura della  istruttoria,  su conforme richiesta del  pubblico ministero, il Giudice Istruttore rinviava al giudizio della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere (Presidente,  Giovanni Morfino; giudice a latere,  Victor Ugo De Donato; pubblico ministero, Nicola Damiani) i due imputati per rispondere di concorso in omicidio e tentato omicidio. In dibattimento gli accusati confermavano quanto dichiarato nella fase istruttoria, aggiungendo che il Pasquale Mancini ebbe a  lanciare sassi contro il gruppo contrario -  ma soltanto quando l’azione era pressoché esaurita - ed al solo fine di tener lontano gli aggressori dal padre, in condizione di inferiorità. Parti lese  e testimoni insistevano nell’assumere invece che fu Antonio Mancini a muovere per primo l’attacco contro gli altri esclamando, rivolto alla Antonietta Zampogna: “I soldi te li farò prendere sulla punta di questo pugnale!”.  

Sen. Avv. Pompeo Rendina 


Nelle discussioni finali il pubblico ministero a conclusione della sua requisitoria chiedeva una condanna a 30 anni di reclusione  per il padre e a 12 anni per il figlio. I difensori delle parti civili Massimo Bernasconi e Alberto Martucci concludevano per l’affermazione delle responsabilità di entrambi gli imputati ritenuta la continuazione criminosa tra i singoli eventi. Gli avvocati difensori: Pompeo Rendina, Paolo Pinerolo, Luigi D’Isa, Bruno Cassinelli e Ciro Maffuccini chiedevano rispettivamente per Antonio Mancini,  la diminuente dello  stato d’ira e le  attenuanti generiche; per Pasquale Mancini – in via principale  - l’assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove; in subordinato l’applicazione della diminuente con le attenuanti generiche. La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 6 dicembre del 1954, in parziale modifiche delle richieste della pubblica accusa,  condannava Antonio Mancini ad anni 30 di reclusione, ed a nove anni il figlio Pasquale. Concedeva altresì all’imputato principale le attenuanti generiche e dello stato d’ira contestando, però, allo stesso le aggravanti della recidiva nei 5 anni e con il vincolo della continuazione tra l’omicidio ed il tentato omicidio. 



La Corte di Assise di Appello di Napoli (Presidente, Filippo D’Errico, giudice a latere, Giuseppe Conti; procuratore generale, pubblico ministero, Luigi De Magistris,  nonno dell’attuale sindaco di Napoli), con sentenza del 16 dicembre del 1957 riduceva soltanto nei confronti del giovane Pasquale la pena ad anni 7. La Suprema Corte di Cassazione, con provvedimento del 18 febbraio 1960 rigettava il ricorso per entrambi.

Fonte: Archivio di Stato di Caserta





 







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