Non previsto più il
carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa
Riforma della diffamazione: ecco le nuove sanzioni
pecuniarie da versare alla Cassa delle Ammende al posto del carcere. Questa é
la norma di maggior rilievo che é stata approvata su proposta dei senatori
Mirabelli, Cirinnà, Valente e Rossomando (Pd): «Nel caso di diffamazione
commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche online registrate
ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della
multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza
della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000
euro».
Roma, 18 giugno 2020 -Nell'ambito della riforma della
diffamazione la Commissione Giustizia del Senato, esaminando il disegno di
legge Caliendo n. 812, ha approvato oggi in sede referente le nuove sanzioni
pecuniarie da versare alla Cassa delle Ammende al posto del carcere.
Questa é la norma di maggior rilievo che é stata approvata
su proposta dei senatori Mirabelli, Cirinnà, Valente e Rossomando (Pd): «Nel
caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate
giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5 o della
radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui
diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la
pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro».
E' stato così modificato l'originario l’art. 13 della legge
sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio 1948 che per l'attribuzione di un fatto
determinato prevedeva, invece, congiuntamente la pena della reclusione da uno a
sei anni e la multa non inferiore ad euro 258.
Il senatore Arnaldo Lomuti (M5S), relatore del
provvedimento, aveva invece proposto delle sanzioni pecuniarie molto più
pesanti da versare alla Cassa delle Ammende, prevedendo che: "Nel caso di
diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche
online registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica
la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro", mentre da 15 mila a 75
mila euro se, invece, l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
La Commissione Giustizia ha poi soppresso per ora il terzo
comma dell'art. 13 della legge sulla stampa, proposto dallo stesso senatore
Lomuti, che prevedeva un aumento di pena se l'offesa era arrecata ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad
un'autorità costituita.
Una simile fattispecie sarebbe stata, però, incostituzionale
perché avrebbe determinato un'ingiustificata disparità di trattamento, creando
cittadini di serie A e cittadini di serie B. Insomma, era come se il legislatore
avesse detto: «giornalisti scrivete di tutto, ma se scrivete di corpi politici
l'eventuale pena sarà più alta». Per fortuna questo rischio é stato almeno per
il momento scongiurato.

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