NEGATO
IL DIRITTO ALL’OBLIO MA LA SENTENZA VALE PER TUTTI
Nuova vittoria in
tribunale per Paolo Borrometi: nessun diritto all'oblio, le notizie su Gennuso
restano online Respinto il ricorso dell'ex onorevole del parlamento regionale
siciliano che chiedeva la rimozione di alcuni 'pezzi' che lo riguardano dal
sito di notizie LaSpia.it, di cui il giornalista, vicedirettore dell'Agi, è
direttore. Per il giudice prevale il diritto di cronaca e alla libera
manifestazione del pensiero.
Gli articoli
"oggetto di causa non contengono notizie false" e quindi
"prevale il diritto di cronaca ed alla libera manifestazione del pensiero
(art. 21 Costituzione)". È uno dei passaggi dell'ordinanza con cui il
Tribunale di Ragusa (giudice Giovanni Giampiccolo) ha respinto il ricorso
presentato da Giuseppe Gennuso, ex onorevole siciliano decaduto per effetto
della legge Severino, contro il giornalista Paolo Borrometi in merito ad alcuni
articoli che lo riguardavano pubblicati sul sito di informazione LaSpia.it.
Gennuso, prima arrestato per corruzione in atti giudiziari, poi condannato per
traffico d'influenze illecite e decaduto dal parlamento regionale siciliano,
aveva promosso ricorso d'urgenza invocando il diritto all'oblio pretendendone,
dopo soli due anni dai fatti, la rimozione.
Cinque gli
articoli, citati anche nel libro "Un morto ogni tanto", contestati a
Borrometi, vicedirettore dell'Agi e direttore del sito 'La Spia', assistito
dall'avvocato Alessandro Borgese: "Le società del deputato Gennuso hanno
gli stessi commercialisti delle società dei Messina Denaro", del 26
ottobre 2018; "Pachino, istigazione a delinquere: polizia notifica avviso
conclusione indagini a Pippo Gennuso", del 30 luglio 2018; "Gennuso
show a Granelli con in mano le catene: la Procura fa arrivare acqua
inquinata", del 30 marzo 2018; "Minchia m'pari ma quindi sei in mezzo
alla merda...Gennuso, Amara, Calafiore, le ultime Regionali", del 24
febbraio 2018; "La clamorosa notizia: i Crapula hanno condizionato il
risultato delle elezioni amministrative di Avola", del 7 maggio 2018.
Il giudice del
Tribunale di Ragusa ha respinto il ricorso con una sentenza che invoca
l'articolo 21 della Costituzione e sottolinea la veridicità degli articoli in
questione.
Giuseppe Gennuso
sosteneva si trattasse di articoli "sconvenienti e non più
rilevanti", poiché i due anni intercorsi tra il fatto e la richiesta di
rimozione "risultano sufficienti per ritenere 'abusivo' il trattamento dei
dati personali negli articoli", ma, soprattutto, ritenendo superato e
soddisfatto l'interesse pubblico sotteso al diritto di cronaca, e dunque
"urgente ed opportuna la richiesta di cancellazione e di oscuramento di
tutte le suddette pagine di stampa telematiche".
Il giudice, nel
respingere il ricorso, sostiene, nello specifico, che "il ricorrente non
spiega perché, solo a distanza di due anni, le notizie di cui ai primi 4
articoli sopra evidenziati fornirebbero una rappresentazione non più attuale
della propria persona, oppure perché sarebbe venuto meno l'interesse pubblico
alla loro conoscenza; tanto più se, come deduce la parte resistente (non
ricevendo obiezione o replica da parte ricorrente), il ricorrente è stato
dichiarato definitivamente decaduto dalla carica politica in applicazione della
legge Severino nel mese di maggio 2020, dopo essere stato inizialmente sospeso
e poi riammesso all'Assemblea Regionale".
E, appurato che
gli articoli "oggetto di causa non contengono notizie false e dovendo
quindi prevalere il diritto di cronaca ed alla libera manifestazione del
pensiero (art. 21 Cost), che involge la liceità del trattamento del dato a fini
archivistici e documentaristici e di ricerca storica (art. 33 Cost)", il
giudice nota che "parte ricorrente non deduce nulla di concreto perché
possa esaminarsi una richiesta di delisting (che in verità non risulta neppure
formulata), non fornendo alcuna concreta specificazione della genericamente
affermata accessibilità nel tempo su motori di ricerca", né chiarendo
"se sia venuto meno l'interesse pubblico attuale alla conoscenza delle
notizie in questione".
Pertanto gli articoli restano online. «Nel riconoscere il corretto operato del dottor Borrometi, non solo nel merito dell'attività giornalistica espletata, è stato affermato – commenta l'avvocato Alessandro Borgese – il principio di diritto secondo il quale l'interesse del pubblico all'informazione prevale su quello del singolo all'oblio nel caso specifico e che in ogni caso l'attività di conservazione e archiviazione delle passate edizioni dei giornali assume rilievo costituzionale sia in quanto strumentale alla ricerca storica ed espressione del relativo diritto ex art. 33 Cost., sia in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 Cost». @fnsisocial FONTE:


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