Flick: "Benefici agli ergastolani
non pentiti? Il diritto al silenzio vale persino per i mafiosi"
di Errico
Novi/Il Dubbio, 20 marzo 2021
Intervista
all'ex presidente della Corte costituzionale sulla sentenza, attesa per mercoledì
prossimo dalla Consulta, che potrebbe concedere il diritto alla liberazione
condizionale anche ai mafiosi condannati al "fine pena mai" che non
collaborano con la giustizia. "Il diritto al silenzio è connesso al
diritto di difesa, dunque è incomprimibile. Vale per tutti. Anche per il
peggiore dei delinquenti"
"Non è
facile. Lo so. C'è fuori un clima sgradevole. Lo si è visto con il differimento
pena causa Covid. Sgradevole reazione: deve prevalere sempre l'esigenza di
sicurezza, dicono. Figurarsi quanto la polemica potrebbe salire di tono se
mercoledì prossimo dalla camera di consiglio della Corte costituzionale venisse
fuori una decisione favorevole alla liberazione condizionale degli ergastolani
ostativi che non collaborano con la giustizia, anche se dimostrano di essersi
sicuramente "ravveduti"! Visti i precedenti, immagino la stessa
pesante risposta mediatica scatenata sia dopo la pronuncia della Consulta
relativa ai permessi, sempre per gli ostativi, sia dopo la concessione dei domiciliari
causa Covid ai detenuti di mafia, sempre che essi possano provare un
"sicuro ravvedimento".
Giovanni
Maria Flick, professore emerito, ex ministro della Giustizia ed ex presidente
della Corte costituzionale, comprende meglio di altri la delicatezza della scelta
in capo al giudice delle leggi a proposito dell'ormai famigerato articolo 4
bis, e della sua "potenza preclusiva" rispetto ai benefici
penitenziari per chi è al "fine pena mai".
"Conosco
sì la delicatezza del problema. So anche che una consolidata giurisprudenza
costituzionale, radicata nell'ormai lontano 1974, consente la legittimità
costituzionale dell'ergastolo solo perché è possibile concedere una liberazione
condizionale se il condannato dimostra di essersi davvero ravveduto. Senza
questo pilastro, crolla tutto. Crolla il principio di cui all'articolo 27, il
fine rieducativo della pena. Se non c'è sbocco, che rieduchi?".
Sacrosanto,
professor Flick. Allora la sentenza del 23 marzo è già acquisita: sarà
favorevole alla liberazione condizionale per gli ergastolani ostativi che non
collaborano, mafiosi compresi. O no?
No, non è
acquisita. Nella precedente sentenza sui permessi premio, la 253 del 2019, la
stessa Corte ha affermato, è vero, che la collaborazione con la giustizia non
può essere il solo spiraglio per superare la presunzione di persistente
collegamento con l'organizzazione criminale. La pronuncia con cui è caduto il
divieto di concedere permessi premio a mafiosi e altri detenuti cosiddetti
ostativi dipende in effetti da quello snodo: dal fatto cioè che il pentimento o
la conformità esteriore alla disciplina carceraria non può essere la sola prova
dell'assenza di legame con la cosca. Non può essere così in assoluto, perché
altrimenti si vìola il principio di uguaglianza, visto che si applica la
medesima presunzione a individui, a fatti e a storie diversi. Benissimo.
Oltretutto la Corte ha messo in gioco anche il principio per cui non può
prevedersi un automatismo della decisione giudiziale: se è il giudice di
sorveglianza a dover valutare l'istanza di permesso proposta da un ergastolano
ostativo di mafia, non si può pretendere che agisca come un burocrate:
"C'è la collaborazione? Discutiamo il merito. Non c'è? Niente permesso, la
richiesta è inammissibile".
La Corte ha
affermato tutto questo, è vero. Ma?...
Sempre con
la sentenza 2019, ha anche insistito nel dire che il discorso sopra evocato
riguarda un beneficio: il particolare beneficio dei permessi. Puntualizzazione
reiterata, nelle motivazioni.
E cosa
significa?
Semplicemente
vuol dire che su altri tipi di beneficio per loro natura più stabili, qual è la
liberazione condizionale, si riserva di decidere volta per volta.
Potrebbe
averlo fatto anche considerata la risposta emotiva dell'opinione pubblica?
Non lo so,
naturalmente, e non lo credo. È noto che l'opinione pubblica reagisce male, lo
si è detto, di fronte a provvedimenti simili, che li assuma la Consulta o un
singolo giudice di sorveglianza. Reagisce male anche perché influenzata da
inesattezze ed errori nella presentazione delle notizie o dalle invettive
furenti di alcuni giornali e, lo dico con rammarico, anche di alcuni
magistrati.
Ma quindi
non se la sente di fare un pronostico?
No.
Innanzitutto per motivi di rispetto verso la Corte. In astratto è chiaro che la
puntualizzazione reiterata sullo specifico perimetro della sentenza 2019
potrebbe, e ripeto in astratto, anche preludere a una scelta diversa sulla
liberazione condizionale. In tal caso, si potrebbe argomentare che l'insistenza
sulla limitazione ai permessi voleva dire che oltre non ci si sarebbe potuti
spingere.
Sarebbe una
decisione poco coraggiosa?
Questo lo
dice lei. Io confido che arrivi una decisione seria, forte nei suoi presupposti
e, certo, coraggiosa intellettualmente. Il coraggio, sempre in astratto, può
risiedere anche in una decisione in cui si dice che oltre non si può andare.
L'importante è fare riferimento ai princìpi e difenderli. Certo: la
collaborazione come unica via per far cadere la presunzione di collegamento
persistente, o addirittura il suo "ripristino", fra ergastolano
ostativo e organizzazione criminale si infrange anche su un altro principio
inviolabile.
Quale?
In latino si
dice "nemo tenetur se detegere". Nessuno può essere costretto ad
accusarsi. Non è possibile, quando si interroga, pretendere l'ammissione di
colpa, l'autoaccusa. Non è possibile pretenderla neppure da un ergastolano
ostativo condannato per associazione mafiosa. E una collaborazione con la
giustizia implica evidentemente l'autoaccusa. È un principio connesso
all'altrettanto incomprimibile diritto di difesa.
E allora
come può reggersi la norma per cui il condannato al 4 bis vede cadere la
preclusione ai benefici solo se si pente?
È una norma
introdotta dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, probabilmente anche per
esigenze investigative.
Norme
proposte in virtù di uno stato di eccezione. Ma l'eccezione può farsi regola?
Lo stato di
eccezione è sempre un pericolo. Un po' abbiamo dovuto rifletterci anche
riguardo alle restrizioni legate alla pandemia.
Nessuno può
essere costretto ad accusare se stesso: perché?
Perché
esiste il diritto al silenzio. Che è collegato, appunto, al diritto
costituzionale di difesa.
La sentenza
sui permessi lo evoca?
Ne parla, ma
in quanto elemento che non sembra essere considerato per la decisione, basata
invece soprattutto sulla ricordata inosservanza di princìpi quali la
ragionevolezza e l'uguaglianza.
Scusi
professore, ma se l'immagina la reazione dell'opinione pubblica a
un'interpretazione costituzionale secondo cui persino il mafioso ha diritto al
silenzio? Persino chi cioè fa dell'omertà un'arma distintiva dell'associazione
criminale?
Ma i
princìpi e i diritti inviolabili non possono ammettere eccezioni, se esistono.
Vanno riconosciuti a chiunque, anche al peggiore dei delinquenti. Altrimenti si
dovrebbe affermare, per paradosso, che nei confronti del condannato per mafia è
legittimo l'uso della tortura.
Coi
domiciliari Covid c'era in gioco il rischio morte da contagio dei detenuti mafiosi
con salute fragile. Cosa avverrà con una sentenza che conceda la possibile
liberazione condizionale agli ergastolani ostativi, inclusi quelli di mafia,
anche se non "collaborano"?
Sono due
situazioni diverse, seppur collegate in qualche modo dal parametro comune della
ricerca di sicurezza. Nel caso del differimento pena per ragioni umanitarie, da
cui deriva la concessione dei domiciliari per ragioni di salute, era in gioco
la dialettica fra il diritto alla salute del singolo e il diritto alla sicurezza
della collettività. Nel caso dei benefici per i detenuti ostativi, e in
particolare della liberazione condizionale finora riconosciuta solo a chi
collabora, è in gioco un'altra dialettica: da una parte sempre il diritto alla
sicurezza collettiva, dall'altro il diritto alla dignità. Che implica il
diritto al silenzio, alla propria individuale differenza, alle specifiche e
intime motivazioni che ciascuno può trovare insuperabili rispetto alla scelta
di collaborare: in altre parole, a quelli che la Corte definisce i
"residui di libertà" incomprimibili, che sono compatibili con la
reclusione. Sicurezza contro salute. Sicurezza contro dignità. Ora mi chiedo:
siamo davvero convinti che la sicurezza sia garantita dal buttare la chiave per
certi detenuti? Dal lasciare che chiudano definitivamente gli occhi in carcere
come pure è avvenuto di recente? O è l'illusione, della sicurezza? Dobbiamo
chiedercelo. E se saremo intellettualmente onesti nel rispondere, forse
potremmo arrivare a comprendere come concedere la liberazione condizionale
anche al mafioso ergastolano che non ha mai collaborato con la giustizia, ma
che dimostra di essersi "sicuramente ravveduto", sia una scelta non
lesiva dell'integrità dello Stato. Casomai riafferma il primato dei diritti che
solo uno Stato può assicurare.
Ergastolo ostativo, il diritto al
silenzio al vaglio della Consulta
di Michele
Passione* Il Dubbio, 20 marzo 2021
Martedì la
corte si esprimerà sulla liberazione condizionale. Il 23 ottobre 2019 la Corte
costituzionale (sent. 253) libera gli ergastolani ostativi (e tutti i
condannati per i delitti di prima fascia) dalla preclusione che impediva la
concessione del permesso premio ai non collaboranti, trasformando (nel solco di
una risalente e consolidata giurisprudenza) la presunzione assoluta di
pericolosità in relativa, anche perché "l'inammissibilità in limine della
richiesta di permesso premio può arrestare sul nascere il percorso
risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su
quella strada ciò non è consentito dall'art. 27/ 3 Cost.".
Stante il
perimetro del devoluto, la Corte precisa che "le questioni di legittimità
costituzionale sollevate non riguardano la legittimità costituzionale della
disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità
si è, di recente, soffermata la Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza
13 giugno 2019, Viola contro Italia".
Adesso ci
siamo; il 23 marzo (di nuovo questo numero) la Corte è chiamata a pronunciarsi
definitivamente sul punto, misurandosi col precedente citato e con la pronuncia
convenzionale, dovendo tener conto, anche in questo caso, del diritto al
silenzio (cfr. ord. 117/ 2019 Corte cost.), "quale corollario essenziale
dell'inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24
Cost.", recentemente riconosciuto tal quale nell'ambito dei procedimenti
amministrativi "punitivi" dalla Cgue, Grande Sezione, sent. 2.2.2021,
D. B. c. Consob. Siccome nomina sunt consequentia rerum, è lecito attendersi
una pronuncia in linea con l'apotropaico precedente di un anno e mezzo fa, che
cancelli dall'ordine delle cose l'aggettivo ostativo, un ossimoro dell'umano.
Del resto,
nella recente pubblicazione con il professor Ceretti (Un'altra storia inizia
qui), ritenuta pericolosa - e dunque vietata per la lettura di un ergastolano,
l'attuale ministra Cartabia, citando Padre Turoldo, ha ricordato l'ammonimento
nessuno uccida la speranza, neppure del più feroce assassino, perché ogni uomo
è una infinita possibilità. Con Ricoeur, ognuno vale molto più delle sue
(peggiori) azioni. La Speranza, dunque.
Quella di
cui parla la Corte Edu (Vinter c. Regno Unito), quella che "ci consente di
aprirci al futuro, liberandoci dalla ostinata prigionia del passato e del
presente", con le parole di un grande psichiatra, Eugenio Borgna. Che
senso avrebbe consentire a un ergastolano (ostativo - e speriamo di non dover
usare mai più questa bestemmia) di andare in permesso, e impedire il compimento
del suo diritto all'effettivo reinserimento sociale, verificato per facta
concludentia, diversi dalla collaborazione?
Se la
liberazione condizionale è legata al sicuro ravvedimento del condannato, se
essa partecipa della stessa finalità delle misure alternative, come ricordato
dalla Corte nella storica sentenza n. 32/ 2020 (§ 4.3 Considerato in diritto),
nessuno potrà più dire "parla, e (forse) ti sarà dato".
Ed ancora,
se l'accredito di fiducia che merita chi si accosti a questo istituto, al
termine di un percorso di progressione trattamentale lunghissimo, è sicuramente
maggiore rispetto a chi sperimenti i primi momenti di libertà, come coloro che
fruiscono dei permessi, è lecito attendersi una sentenza che apra alla vita
vera, dopo una verifica dei presupposti appoggiata sull'Uomo nuovo, e non su
informative stereotipate.
Ferrara,
Università degli Studi, 27.9.2019; davanti alla migliore dottrina si tenne un
convegno dedicato al tema, alla vigilia dell'udienza di ottobre. Quel giorno
ero lì, come poi in aula il mese dopo, e ricevetti il sostegno unanime dei
relatori ("davanti alla Corte non sarà solo, ci saremo tutti", le
toccanti parole del professor Palazzo, che ancora mi scaldano il cuore).
Martedì
prossimo torna il divieto per il pubblico di partecipare in presenza alle
udienze della Corte, a causa del perdurare della pandemia. Allora lo faccio da
qui; tendo idealmente la mano alla collega che in aula darà voce ai Diritti e
alla speranza, per mettere finalmente in sicurezza un risultato atteso da
troppo tempo; "subito si cuce questo niente da dire ad una voce che
batte... siamo questo traslare, cambiare posto e nome. Siamo" (Mariangela
Gualtieri).
*Avvocato
L'ergastolo va a processo e ora per il
carcere a vita può davvero essere la fine
di Andrea
Pugiotto/ Il Riformista, 20 marzo 2021
La Consulta
deciderà sul divieto di accedere alla libertà condizionale per gli ergastolani
ostativi, cioè per chi non si pente. Se lo giudicherà incostituzionale,
cancellerà la pena fino alla morte. In sua difesa si è costituito il governo ma
era il Conte 2, Cartabia non l'avrebbe fatto.
1. Il 23
marzo la Corte costituzionale deciderà la sorte dell'ergastolo ostativo alla
concessione della liberazione condizionale. Sarà un'udienza pubblica, grazie
all'intervento della parte privata opportunamente ammessa con decreto del
Presidente della Consulta: la sua tardiva costituzione, infatti, era dipesa
dalle restrizioni anti-Covid che avevano impedito al difensore di recarsi in
carcere ad acquisire per tempo la procura speciale dell'assistito, Salvatore
Pezzino. Sarà un'udienza partecipata anche dal Governo tramite l'Avvocatura
dello Stato e - in forma esclusivamente cartolare - da Antigone, Garante
Nazionale dei diritti dei detenuti, L'Altro Diritto, Macrocrimes, Nessuno
Tocchi Caino: le loro memorie, infatti, sono state ammesse e acquisite al
fascicolo di causa con decreto del Presidente Coraggio, su parere del giudice
relatore Zanon. Ci sarà anche un convitato di pietra, la Corte di Strasburgo,
che ha già accertato l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con l'art. 3
Cedu che vieta le pene crudeli, inumani e degradanti (sent. 13 giugno 2019,
Viola c. Italia n. 2).
2. È una
dialettica processuale significativa. Nel 1974, chiamata a pronunciarsi sulla
costituzionalità dell'ergastolo comune, la Corte decise in totale assenza di
contraddittorio. Allora, benché sollevata da una corte d'assise, su eccezione
del pm, con l'adesione della parte civile e dei tre imputati, nessuno, nemmeno
il Governo, si costituì davanti alla Consulta. Ne derivò, per questo, una
stringatissima sentenza di rigetto (la n. 264/1974). Oggi accade t'opposto.
Merito delle nuove norme integrative del processo costituzionale che hanno
introdotto l'amicus curiae, la possibilità per formazioni sociali e soggetti
istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla qua
estio, di presentare opinioni scritte. Ma la novità va oltre il mero dato
normativo. La partecipata udienza del 23 marzo, infatti, segnala la crucialità
del tema all'esame della Corte, con tutte le sue domande di senso: se per
Costituzione la pena mira al reinserimento del reo nella società, come può
ammettersi il carcere a vita? Se è criterio costituzionalmente vincolante
valorizzare i progressi del condannato durante l'esecuzione della pena, come
può giustificarsi un regime ostativo che nega al giudice ogni valutazione
individualizzata? Se il lungo trascorrere del tempo può comportare
trasformazioni rilevanti nella personalità del detenuto e nel contesto esterno
al carcere, su quali basi poggia una presunzione assoluta di pericolosità
sociale che inchioda, per sempre, il reo al suo reato? Se il diritto al
silenzio è espressione del diritto alla difesa e ad un equo processo, come può
sanzionarsi il rifiuto di collaborare con la giustizia? Specialmente nella sua
variante ostativa, si conferma così che "l'ergastolo non è la soluzione
dei problemi, ma un problema da risolvere" (Papa Bergoglio).
3. È merito
non di un eccentrico e periferico tribunale di sorveglianza ma della Sez. I
penale di Cassazione aver investito del problema la Corte costituzionale,
seguendo strategie argomentative robuste e persuasive, già illustrate su queste
pagine (Il Riformista, 9 luglio 2020). È lo stesso giudice che, con analoga
iniziativa, ha aperto una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria,
provocando la sent. n. 253/2019. Con essa la Consulta ha riconosciuto anche
agli ergastolani ostativi la facoltà di chiedere - e non il diritto di ottenere
- un permesso premio, dopo almeno 10 anni di detenzione, comunque condizionato
a un severo regime probatorio e al vaglio rigoroso dell'autorità giudiziaria.
Ora in gioco è la liberazione condizionale, che della pena è causa estintiva
dopo 26 anni di detenzione e qualora il reo abbia dato prova di "sicuro
ravvedimento". Secondo la Consulta, è proprio la sua possibile concessione
a rendere costituzionalmente accettabile la pena perpetua, perché la
liberazione condizionale "consente l'effettivo reinserimento anche
dell'ergastolano nel consorzio civile" (sent. n. 264/1974). Questa
acrobatica quadratura del cerchio - che salva l'ergastolo purché non sia un
ergastolo - non vale però per la condanna a vita di chi ha commesso un reato
associativo incluso nella blacklist dell'art. 4 bis, 1° comma, dell'ordinamento
penitenziario: agli ergastolani ostativi non collaboranti, infatti, la
liberazione condizionale è preclusa. Da qui la principale censura della
Cassazione: se la liberazione condizionale è l'unico istituto che, in virtù
della sua esistenza nell'ordinamento, salva la costituzionalità dell'ergastolo,
"vale evidentemente la proposizione reciproca" (sent. n. 161/1997).
4. Come fa
nel suo intervento la parte privata, anche gli amici curiae depositati a Corte
argomentano l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo. Tutti, nessuno
escluso. Si tratti delle memorie presentate da associazioni militanti
(Antigone, Nessuno Tocchi Caino), da centri studi universitari (L'Altro
Diritto, Macrocrimes) o da un soggetto istituzionale (il Garante nazionale). E
una convergenza significativa che la Consulta farà bene a non sottovalutare. I
dati statistici ufficiali, forniti dal Garante nazionale, attestano poi la
natura tutt'altro che marginale della quaestio sottoposta alla Corte
costituzionale: dei 1.800 ergastolani in carcere, 1.271 (pari al 71%) sono
ostativi e il loro numero, negli ultimi 15 anni, è in costante crescita.
Dunque, oggi l'ergastolo è principalmente un ergastolo privo di liberazione
condizionale. Cioè detenzione fino alla morte. Il che spazza via l'abusato
luogo comune del fine effettivo del carcere a vita: quelli ostativi, infatti,
sono ergastolani senza scampo e senza speranza.
5. La
decisione di costituirsi in giudizio a difesa dell'ergastolo ostativo è del
precedente Governo. Scelta non obbligata, dunque tutta politica, trattandosi
giuridicamente di intervento facoltativo e libero nell'opzione pro o contro la
legittimità della legge impugnata. C'è da aspettarsi che l'Avvocatura dello
Stato giochi la carta disperata della political question, chiedendone
l'inammissibilità: rimprovererà cioè alla Cassazione di aver contestato
insindacabili scelte legislative di politica criminale, giustificate dalla
necessità di contrasto alla criminalità organizzata. Sarà come calciare la
palla fuori dal campo di gioco. Eppure l'Avvocatura non può ignorare il
principio costituzionale "della non sacrificabilità della funzione
rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena"
(sent. n. 148/2019). Né che il divieto di trattamenti contrari al senso di
umanità è assoluto e incondizionato, anche in caso di "pericolo pubblico
che minacci la vita della nazione" (art. 15 Cedu). Né che la stessa
Commissione anti mafia ha preso atto, alla luce della giurisprudenza più
recente delle Corti dei diritti, che "la preclusione assoluta in mancanza
di collaborazione non è più compatibile con la Costituzione e con la Cedu"
(relazione del 20 maggio 2020). Sono cose che la nuova Guardasigilli Cartabia
sa bene, avendo concorso come giudice costituzionale alla già citata sent. n.
253/2019: fosse dipeso da lei, immagino che l'Avvocatura dello Stato avrebbe
seguito ben altro spartito.
6.
Serpeggerà tra i giudici costituzionali la tentazione della c.d.
incostituzionalità prospettata, tecnica inventata nel noto caso Cappato:
accertata l'illegittimità, la Corte ne rinvia la formale dichiarazione ad altra
lontana udienza, dando così tempo al legislatore di riformare l'ergastolo
ostativo. Alle tentazioni è bene non cedere. Specie in materia di libertà
personale, il sindacato costituzionale - di norma - deve assecondare la sua
natura contro-maggioritaria. Infatti, il tempo concesso a un legislatore
riluttante, che molto ne ha già sprecato, allungherebbe indebitamente la
reclusione di Salvatore Pezzino e di tutti gli ergastolani in condizione di
chiedere (e magari ottenere) la fine di una pena altrimenti senza fine. Una
reclusione che dura già da decenni. Se posso, inviterei a non dimenticarlo.
Colleghi magistrati, i processi non fateli
in TV come Gratteri
di Emilio
Sirianni/Il Riformista, 20 marzo 2021
Emilio
Sirianni è un giudice che da sempre vive e lavora in Calabria. Nei giorni
scorsi, dopo la messa in onda di "Presa Diretta" (la trasmissione Tv
della quale è stato protagonista il Procuratore Gratteri), ha scritto una lunga
mail ai suoi colleghi. La mail è stata pubblicata ieri su "Questione
Giustizia", la rivista di Magistratura Democratica. Ne pubblichiamo
amplissimi stralci.
Ero indeciso
se scrivere di nuovo sull'argomento. La sensazione di inutilità, di prendersela
contro i mulini a vento è forte, come pure la voglia di dire "ma chi me lo
fa fare". Però, in questo Sud io ci sono nato e ci vivo, l'oppressione e
pervasività di "quel" potere le conosco bene e conosco bene la
rassegnazione alla sconfitta. E relativi volti. Quelli di chi, letteralmente,
ti rappresenta la fine della vita tua e di chi ti è vicino, pur non facendolo
in modo esplicito, ma sempre con ragionamenti ellittici, dal suono amichevole
persino e proprio per questo più terrorizzanti. Quelli di quanti stanno dietro
o a fianco ai primi, ma mai nei luoghi della gente normale e che indossano
toghe, siedono in c.d.a., presiedono enti, casse, partiti, fondazioni,
frequentano le stanze di compensazione degli interessi che contano e decidono
le sorti di queste terre da generazioni. Infine quelli dagli occhi bassi e i
pugni stretti, che mordono le labbra e cedono e cedono e pare non debbano mai
smettere di farlo. Ma io sono in grado di comprendere e svelare, per il
mestiere che faccio e, proprio perché conosco quei volti, sento di dover continuare
a parlare. (...)
Su Rai3,
nella trasmissione Presa diretta, si è parlato del noto processo
Rinascita-Scott, che proprio in questi giorni muove i primi passi nella
nuovissima aula bunker costruita in tempo record a Lamezia Terme. (...) Sento
il bisogno di dire quanto questa riflessione mi costa. Mi costa molto, per
tante ragioni che prima ho solo accennato. Perché ho riconosciuto nei molti
filmati dei ROS i volti di cui dicevo. Perché ho riconosciuto, nelle parole
intercettate, parole che mi suonano in testa e mi pesano sul cuore da una vita.
Di più, mi costa molto perché, da tecnico, ho ben percepito -come chiunque di
voi abbia visto la trasmissione- il valore e l'importanza di quegli elementi di
prova. Il loro peso dirompente laddove vanno a incidere l'empireo degli
intoccabili, squarciando la pesante coltre dietro cui si nascondono. Mi costa
moltissimo perché sento sulla mia pelle la rabbia e il dolore di quei genitori
che hanno perso i figli per mano di un potere criminale, di tutte quelle donne
e quegli uomini che manifestavano a sostegno dell'indagine sotto le finestre
dei carabinieri all'indomani degli arresti, invocando finalmente giustizia. Ma
al tempo stesso, proprio per questo, non posso tacere.
La stampa -
lo sappiamo bene - fa il suo mestiere. Cerca notizie d'interesse pubblico e le
diffonde e il valore di un giornalista si misura sulla sua capacità di trovare
le notizie e sulla capacità di esporle. Il giornalista di cronaca le scova
muovendosi fra segreti istruttori e fasi di discovery, fra prove nascoste e
prove esibite, fra indiscrezioni carpite e indiscrezioni fatte filtrare. Del
resto anche la polizia giudiziaria e gli organi inquirenti fanno il loro di
mestiere. Cercando prove, custodendole gelosamente, coltivandole affinché, al
momento giusto, germoglino e diano frutti. Ma anche in questo caso, in un gioco
di specchi e di parti che è antico quanto il processo stesso, praticando
sovente l'arte dell'indiscrezione veicolata e del consenso. Spesso utili anche
per le sorti delle ipotesi d'accusa, ma altrettanto spesso per quelle delle
carriere personali. In America ci hanno costruito, da sempre, un genere
letterario e cinematografico che non conosce crisi. Nella trasmissione di ieri,
però, abbiamo assistito ad una sorta di smascheramento. Tutto si è svolto alla
luce del sole anzi sotto la luce delle telecamere. Negli studi televisivi ed in
esterni, letteralmente sul luogo del reato. Niente segreti pazientemente
carpiti o sapientemente filtrati nell'ombra del lavoro d'indagine giornalistica
od investigativa, ma ufficiali dei carabinieri che illustrano il contenuto di
intercettazioni telefoniche e video, indicano i luoghi in cui si sono appostati
per eseguire le riprese, illustrano le storie criminali dei vari protagonisti e
gli organigrammi delle rispettive cosche. E in alto su tutti, ovviamente,
l'Inquirente.
Tralasciamo
gli aspetti personali che ognuno è libero di valutare come meglio crede. Penso
ai reiterati riferimenti a concetti quali "codardia/vigliaccheria" o
ai dialoghi interiori con compagna morte (intervista alla Gazzetta del Sud del
16 marzo). Quel che mi allarma, e che dovrebbe allarmare tutti, è che, proprio
alla vigilia di un delicatissimo processo, si ritenga normale che il pubblico
ministero partecipi, in veste di protagonista assoluto (pur se affiancato, come
detto, da spalle di prim'ordine), al processo mediatico-televisivo che precede
e affianca quello che s'avvia nell'aula bunker. Un processo nel quale tre
giovanissime colleghe, che assieme non arrivano a sommare 10 anni di anzianità,
dovranno affrontare, oltre all'ordinaria pressione che accompagna un processo
di queste dimensioni e complessità anche la pressione mediatica, enorme, che
una delle parti processuali oggettivamente contribuisce a determinare. So che
sapranno farlo, che resistere a simili pressioni è la parte di bagaglio
professionale che alle nostre latitudini si acquisisce più celermente, ma è
giusto ed accettabile che ciò accada?
Infine, noi,
che siamo cresciuti alle lezioni di garantismo di Luigi Ferrajoli e di tanti
altri maestri, abbiamo fermo in mente il loro insegnamento che ci ricorda come
il soggetto da tutelare nel processo penale sia sempre l'imputato, a difesa dei
cui fondamentali diritti sono predisposte tutte le regole e garanzie che ne
scandiscono l'incedere. La prima delle quali è quella che stabilisce che la
prova si forma nel processo. Non nelle indagini ed ancor meno nella
rappresentazione mediatica delle stesse. Una regola, questa, che esprime anche
un fondamentale principio epistemologico del processo penale accusatorio, che
individua nel contraddittorio e nella dialettica paritaria tra le parti del
processo il miglior criterio per giungere all'accertamento della verità. Ed a
me, a noi tutti che in queste terre disgraziate ci troviamo o abbiamo scelto di
vivere, quello che interessa, prima d'ogni altra cosa, è la verità. Per questo,
principalmente, vorrei invitare chiunque indaghi sulla criminalità mafiosa, con
toga sulle spalle o stellette sul petto, a non arruolarsi in quella guerra che
il Procuratore Gratteri ha evocato in TV, continuando, molto più banalmente, a
fare ciascuno la cosa più difficile: il proprio mestiere.
La giustizia che confonde la questione
morale con la questione penale
di Giuseppe
Gargani/Il Dubbio, 20 marzo 2021
Lunedì
scorso nella trasmissione "Presa Diretta", su Rai3, per oltre tre ore
si è svolto un processo parallelo a quello che è appena iniziato a Catanzaro,
nel quale sono imputate oltre 400 persone.
Nella
settimana nella quale il lungo processo all'Eni e in particolare a Scaroni e a
De Scalzi, accusati della corruzione più scandalosa del secolo scorso, si
conclude con l'assoluzione piena perché il fatto non sussiste, la Rai organizza
una trasmissione in prima serata per anticipare il processo che è cominciato a
Catanzaro da pochi giorni per oltre 400 imputati. Nella trasmissione televisiva
tutti gli imputati sono stati dichiarati colpevoli a prescindere dalla
conclusione del processo che avverrà fra molti mesi.
Le notevoli
sentenze che si sono concluse e si concludono con l'assoluzione dell'imputato
non sono in grado di turbare la stampa e la Rai, che calunniano ed espongono al
pubblico ludibrio persone in attesa di provare la propria innocenza. Aggiungo
che quando la sentenza statuisce che il fatto non esiste, significa che il
processo era pretestuoso, non doveva essere fatto: è il caso dell'ultima
sentenza dell'Eni, ente prestigioso nel mondo che è stato sottoposto per lunghi
anni a denigrazioni di ogni tipo. Come è possibile che un Paese che ha solide
tradizioni giuridiche come l'Italia sia caduto così in basso e con
l'indifferenza dei più, si calpesti diritti fondamentali, ma anche principi
elementari di educazione, di rispetto per le persone?! Proviamo a dare una
risposta.
Assistiamo
da anni allo scontro tra garantisti e giustizialisti con polemiche vivaci ma
alla fine si scopre che ognuno è alternativamente garantista e giustizialista a
seconda dei propri interessi personali. È la questione morale che viene
invocata e al tempo stesso dimenticata.
Negli anni
70 è stata posta in maniera forte e drammatica la "questione morale"
come problema sociale e istituzionale: lo fece per primo Enrico Berlinguer in
presenza della crisi del comunismo sovietico per dare una linea politica al suo
partito e per riscattarlo dai soprusi e dai finanziamenti sovietici. Invocò
questa scelta giusta senza denunziare i "peccati" del Pci, solo per
contestare il potere dei partiti della maggioranza che in quel periodo governavano.
E la
"questione morale" divenne prontamente "questione penale" e
la magistratura, con le modalità ormai note, si impegnò a processare il
"sistema" più che a indagare sui singoli reati e sui diretti
responsabili. Il giudice, nonostante le innumerevoli sentenze di assoluzione,
che pur vi sono state, ha acquisito le caratteristiche del giudice etico che
condanna il male per far vincere il bene! Siccome in Italia il giudice viene
confuso con il pubblico ministero è quest'ultimo l'angelo vendicatore del malcostume:
questo il messaggio che il servizio pubblico trasmette.
Il
confondere la "morale" con il "penale" costituisce
l'equivoco più deleterio per la comunità e per le istituzioni perché permette
di "consentire" ma al tempo stesso di "criminalizzare" qualunque
comportamento non trasparente o non opportuno!
La Rai
trasgredisce la questione morale in tutti i suoi aspetti, riservatezza, obbligo
di informazione corretta sostenuta da prove che valgono anche fuori dal
processo. Nel vecchio processo penale italiano il pm istruiva il processo
inquisitorio nel senso che raccoglieva le "prove" e portava il suo
elaborato al giudice; nella concezione del "nuovo" (si fa per dire!)
processo accusatorio il pm è dominus dell'accusa, ma gli indizi che raccoglie,
debbono diventare "prove" nel contraddittorio, dinanzi al giudice. La
dialettica processuale individua il pm come "parte" e dà rilevanza al
giudice "terzo", al di sopra delle parti.
Nella
pratica quotidiana avviene in maniera profondamente diversa da come il codice
stabilisce. E la Rai servizio pubblico che dovrebbe rispondere alle leggi dello
Stato e alla Costituzione, ma dovrebbe soprattutto rispondere alla legge morale
che è il presupposto di qualunque ordinamento, tiene conto solo degli indizi
ricercati dal pm e li fa diventare prove nella trasmissione.
Dunque
lunedì scorso nella trasmissione Presa Diretta per oltre tre ore si è svolto un
processo parallelo a quello che è appena iniziato a Catanzaro e credo si sia
superato qualunque limite.
Il processo
ha un suo valore sociale e questo dovrebbero saperlo paradossalmente più i pm
che i giudici, perché il dibattito in tribunale deve essere finalizzato a far
diventare prova gli indizi, i sospetti che hanno consentito l'indagine con i
provvedimenti relativi.
È il
cittadino singolo e la società nel suo insieme che sono interessati e rendere
giustizia e la democrazia si invera in questo rapporto istituzionale. D'altra
parte questo accanimento a colpevolizzare le persone prima di un giudizio terzo
non si comprende se non con il dilagare di un populismo penale irrazionale e
pericoloso e soprattutto rancoroso. Nessuna democrazia al mondo può supportare
una ferita così grave come questa, di fronte alla quale non si può assistere
inerti.
Il governo
che negli anni scorsi ha voluto garantirsi una presenza consistente nella Rai,
deve dare direttive per far applicare la Costituzione, e il Parlamento deve
controllare che non ci sia una informazione distorta che allarmi il cittadino e
renda un imputato colpevole prima del sacrosanto processo di cui ha diritto. Il
signor Riccardo Iacona conduttore della trasmissione così come gli altri
conduttori dovrebbero prendere atto di tutte le sentenze che scagionano i
presunti colpevoli che in precedenza avevano abbandonatemene offeso.
Aggiungo per
ultimo che in particolare nella trasmissione di lunedì si è intervenuto in una
problematica delicatissima costituita dal rapporto tra l'avvocato e il suo
cliente che è l'anima del processo perché il diritto di difesa è sacrosanto e
costituzionalmente garantito, e dunque l'onorevole avvocato Giancarlo Pittelli
è stato offeso e calunniato.
Ho ricordato
tante volte una mia proposta di legge, mai approvata, volta a tenere segreto il
nome del giudice e in particolare del pm, per tutelarli e metterli appunto al
riparo da reazioni sconsiderate, ma anche da critiche ingiuste a cui a volte
sono sottoposti. Se ci fosse questa legge il protagonismo dei pm, inevitabile
per la umana debolezza, non alimenterebbe processi farlocchi in tv e il
procuratore Gratteri, pm nel processo di Catanzaro, sarebbe maggiormente
rispettato. Un appello al ministro della Giustizia che ha i poteri per evitare
i processi in tv.
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