RIDOTTI I FASCICOLI DA ACQUISIRE RISERVE DEL TRIBUNALE SULLE INTERCETTAZIONI ACQUISITE
NEGATA L’ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI A “TRE” – ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA PUBBLICA ACCUSA SULL’ACQUISIZIONE DEL PROCESSO ECO4 E QUELLE DI ROMA TRA IL GIUDICE LOMBARDI E L’ON.. COSENTINO MA RITENUTE DAL TRIBUNALE “NE’ UTILI NE’ PERTINENTI” - – IL P.M. DEPOSITA 3 SENTENZE E CHIEDE ALTRE ACQUISIZIONI – IL TRIBUNALE HA EMESSO UNA LUNGA ORDINANZA – IL PROSIEGUO IL 18 LUGLIO PER L’INTEROGATORIO DI 2 UFFICIALI DEI CARABINIERI -
S. Maria C.V. – ( di Ferdinando Terlizzi ) - Breve, ma intensa e concreta, la settima udienza del processo all’on. Nicola Casentino, accusato di associazione mafiosa, innanzi alla 1° Sezione Penale Collegio “C”, del Tribunale di S. Maria C.V. ( Presidente Gianpaolo Guglielmo, giudici Luigi D’Angiolella e Tommaso Perrella, P.M. Cesare Sirignano – in sostituzione di Alessandro Milita ). Il Tribunale ha emesso una ordinanza accogliendo alcune istanze della pubblica accusa, rigettando altre acquisizioni e concedendo termine alla difesa ( Avv. Prof. Agostino De Caro e Avv. Stefano Montone), rinviando poi per il prosieguo e per sentire alcuni ufficiali dei carabinieri per il prossimo 18 luglio –
Il P.M. della DdA dott. Cesare Sirignano, in apertura di udienza, ha presentato una lunga memoria illustrativa “sostitutiva e integrativa” con 3 sentenze ( non ancora passate in cosa giudicata ) e cioè quelle relative ai processi – da poco conclusosi o in corso – contro Giuseppe Setola e altri, accusato di omicidio; contro Mario Cavaliere e Antimo D’Agostino e altri per reati camorristici e ambientali.
A questo punto la difesa dell’On. Nicola Casentino ( oggi assente ) ha chiesto termine a difesa per controdedurre e per la eventuale nomina di un consulente di parte per l’esame delle perizie e delle intercettazioni.
Il Tribunale – nella motivazione sulla acquisizione e rigetto delle richieste formulate dalle parti ( pubblica accusa e difesa ) nella sua ordinanza – ha premesso che all’imputato “è tra l’altro contestato di aver creato e co-gestito monopoli d’impresa in attività controllate da famiglie camorriste, in particolare la società a capitale misto, pubblico privato ECO4, destinata ad operare la raccolta dei rifiuti per numerosi comuni del casertano all’uopo consorziatisi. E’ altresì contestato all’imputato di aver assicurato il perpetuarsi delle dinamiche economico-criminali relative a tale settore. Appaiono conseguentemente “indispensabili” ai fini della decisione, i risultati delle intercettazioni disposte nell’ambito del processo ECO4 in relazione ai reati di turbativa d’asta, corruzione, illecita concorrenza, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione r riciclaggio, truffa, abuso di ufficio ed estorsione ( reati contestati dall’accusa ) nei confronti di appartenenti al clan dei casalesi, di pubblici ufficiali e di privati imprenditori. Sicchè appare evidente la necessità di conoscere quanto più approfonditamente possibile il contesto nel quale sarebbe inserita la condotta dell’imputato Nicola Casentino costituente, secondo l’accusa, concorso esterno nell’associazione camorrista, proprio per comprendere il reale significato e valore.
Analoghe considerazioni – continua il Tribunale nella sua ordinanza – valgono per le intercettazioni eseguite nell’ambito degli altri procedimenti indicati dal pubblico ministero riguardanti pur sempre l’intervento e l’attività, del clan dei casalesi nel settore dei rifiuti, così come per le intercettazioni specificamente indicate dalla difesa della Fibe.
Ai fini dell’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in questione il pubblico ministero dovrà provvedere al deposito delle registrazioni e si dovrà quindi procedere a perizia trascrittiva secondo le modalità e con le garanzie previste dal codice di rito, norma speciale che prevale sull’invocato art. 238 e di cui ricorrono i presupposti. Peraltro, ove le parti convengono sul punto, nulla osta alla diretta acquisizione delle perizie trascrittive espletate nei diversi procedimenti, ferma restando la facoltà delle parti di sentire il perito a chiarimenti anche con l’assistenza di un proprio consulente ovvero di chiedere la rinnovazione parziale della perizia. Anche al fine del più ampio sviluppo del contraddittorio, appare comunque necessario acquisire le registrazioni, in formato digitale agevolmente consultabile.
Con riferimento alle intercettazioni eseguite dalla Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito del procedimento numero 48291103 modello 21, deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 187 c.p.p. sono oggetto di prova anche i fatti rilevanti ai fini della determinazione della pena e dunque, tra gli altri, quelli attinenti al comportamento processuale dell’imputato. Tale deve ritenersi anche 1a sollecitazione in merito al ricorso per cassazione preposto dall’împutato avverso l’ordinanza. di custodia cautelare, che sarebbe comunque intervenuta al di fuori delle previsioni di legge, quand’anche finalizzata unicamente alla fissazione delle udienze.
Sicché, apparendo indispensabile utilizzare le indicate intercettazioni ai fini delle prova di tale fatto, e del contesto di relazioni personali nel quale si sarebbe verificato, la richiesta del PM. e da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, anche prescindendo dalle sue deduzioni circa l’utilità della prova in relazione al fatto in questa sede oggetto di contestazione c, tra l’altro, ai rapporti tra l’On. Nicola Cosentino e Pasquale Lombardi.
Ma, il tribunale, abbastanza “garantista”, dopo l’ammissione delle intercettazioni, ha formulato alcune riserve. “Vengono, tuttavia formulate in merito a dette intercettazioni due riserve: la prima relativa alle intercettate in epoca successiva a1 rigetto del ricorso per cassazione e alla sua comunicazione ai protagonisti della vicenda, trattandosi di intercettazioni che, allo stato e salva migliore dimostrazione da parte del P.M., non appaiono pertinenti né utili; la seconda riguarda le 90 intercettazioni di conversazioni alle quali partecipa l’On. Cosentino e per le quali si chiede di avanzare di autorizzazione alla Carnera dei deputati. Quest’ultima riserva non deriva da un dubbio circa la competenza di questo Tribunale ad avanzare la richiesta ai sensi dell’art 6 della legge 140 del 2003, ben potendo ritenersi che l’art. 270 c.p.p., si riferisca anche ad. intercettazioni eseguite in altri procedimenti, la cui utilizzabilità sia per l’appunto subordinata all’autorizzazione di cui al citato art. 6; sibbene dalla necessità di valutare, anche al fine di disporre eventuale perizia trascrittiva, il contenuto di tali conversazioni intercettate, che evidentemente il PM. conosce ma non ha comunicato. Pertanto, per dette 90 intercettazioni si invita il PM. a produrre le fonoregistrazioni, sempre in formato digitale agevolmente consultabile, e le trascrizioni”.
Anche per intercettazioni cosiddette a tre il Tribunale ha rigettato la richiesta della pubblica accusa così motivando: “ Deve infine essere disattesa la richiesta del P.M. di procedere a trascrizione parziale di tre intercettazioni relative a comunicazioni telefoniche nelle quali interviene, quale terzo conversante, l’On. Cosentino. Ciò non tanto perché la trascrizione parziale - con esclusione cioè della parte in cui interviene il parlamentare - risulterebbe priva di compiuto senso logico, quanto perché, sul piano formale, non e possibile distinguere un tale tipo di comunicazioni telefoniche “a tre” da quelle previste dall’art. 6 della legge che impone comunque l’autorizzazione del Parlamento in tutti i casi in cui il parlamentare partecipa alla. conversazione intercettate”.
Per avvalorare la propria decisione il Presidente Giancarlo Guglielmo ha citato una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ( Di Giandomenico, sono inutilizzabili le intercettazioni di conversazioni alle quali abbia preso parte un parlamentare, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della. L. 20 giugno 2003 n. 140, a nulla rilevando che le frasi pronunciate dall'inquisito risultino coperte da “omissis”).
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