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giovedì 5 gennaio 2012


Processo Santonastaso
BRACCIO DI FERRO  TRA ACCUSA E DIFESA PER L’UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI REGISTRATE NEI COLLOQUI TRA IL BOSS E IL SUO DIFENSORE -
GLI AVVOCATI: INTERCETTAZIONI  GIA’ RESE INUTILIZZABILI CON DEC RETO DEL GIP – PROSSIMA UDIENZA IL 13 GENNAIO


     S. Maria C.V. -  ( di Ferdinando Terlizzi ) -  Si è tenuta ieri presso la  prima sezione del Tribunale di S. Maria C.V. ( collegio A – Presidente  Orazio Rossi, a latere Francesca Auriemma e  Paola Cervo, - Pm. della DdA Dr. Gianfranco Scarfò ) innanzi alla quale si svolge il processo a  carico dell’avvocato Michele Santonataso,  accusato di concorso con la camorra, detenuto a Secondigliano,   e difeso dagli avvocati Avv. ti Giuseppe  Garofalo, Roberto Pastore e  Stefano Sorrentino.

      Il Tribunale,  che aveva riservato a questa udienza lo scioglimento delle eccezioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni,  depositate dall’accusa nella precedente udienza, ha dovuto invece emettere una ordinanza con la quale ha stabilito che nella prossima udienza del 13 gennaio,  il piemme ha facoltà di interloquire sulle eccezioni della difesa prospettate nella precedente e nella presente udienza e che il tribunale scioglierà la riserva nella udienza successiva ( da fissare ) inoltre ha stabilito che nella udienza del 13 prossimo emanerà una ordinanza ammissiva delle prove.

     Nello stesso processo, come è noto sono anche imputati  anche Francesco Bidognetti ( in collegamento video conferenza dal supercarcere di Parma in regime di 41 bis ) e il prof, Carlo Fichera dell’Università di Catania. Il primo difeso dagli avvocati Filippelli e Martino ed il secondo dall’avv. Von Arx, sostituito dall’avv. Alberto Esposito.

     In apertura hanno parlato gli avvocati Pastore e Sorrentino che hanno presentato memorie ( illustrate in udienza ) con le quale contestano tutte le intercettazioni depositate dall’accusa ( per la massima parte avvenute nella sala colloquio del supercarcere  de L’Aquila, tra Francesco Bidognetti e Michele Santonastaso ) ed anche quelle ambientali e telefoniche avvenute tra i due addirittura in udienza.

     In effetti la difesa di Santonastaso ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare la inutilizzabilità
di tutte le intercettazioni perché effettuate oltre i termini  consentiti e previsti dalla legge. In particolare gli avvocati hanno spiegato che le intercettazioni depositate dall’accusa sono già stata ritenute inutilizzabili dal Gip di Napoli in più di una circostanza da ben tre sezioni e che anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla inutilizzabilità di quelle effettuate oltre il termine e senza proroga.
     Ben 4 Gip si sono espressi contro l’utilizzo delle predette ( molte delle quali addirittura avvenute in udienza per telefono tra il difensore ed il boss detenuto e quindi hanno trattato argomenti puramente difensivi di quella udienza e di quel processo. La difesa si è poi soffermata sul fatto che l’accusa nonostante fosse a conoscenza che vari provvedimenti dei Gip di Napoli avessero reso “inutilizzabili” tutte le intercettazioni captata nel carcere dell’Aquila e nel corso delle diverse udienza, e nonostante ciò ha ritenuto lo stesso di doverle depositare come valida prova contro lì imputato.

     Si arriva al parossismo quando – ha spiegato l’avvocato Stefano Sorrentino – addirittura si fa riferimento ad un fantomatico colloquio ( 25/10/2006) che  non è stato né riportato né trascritto sia nella nota dei carabinieri sia nel decreto di urgenza chiesto dalla DdA forse perché in realtà si tratta di un colloquio ma di un “monologo” perché è scomparsa o mai registrata la voce dell’avv. Michele Santonastaso.

     La difesa del professionista casertano precisa ancora che la richiesta di urgenza da parte dell’accusa era pretestuosa perché dal 12 al 19 novembre del 2006 era stata proclamata una astensione nazionale delle Camere Penali per cui non si sarebbero tenute le udienze neppure per gli imputati detenuti. Ed ancora che lì imputato Bidognetti addirittura aveva rinunciato alla presenza in udienza rifiutando anche la video conferenza.  Che dalla nota dei carabinieri risulta che il sopralluogo presso il Carcere di Spoleto  la installazione delle microspie risale al 22 novembre del 2006  ovvero non prima, ma dopo 5 giorni dall’adozione della decretazione d’urgenza e dopo 18 giorni sarà data esecuzione allo stesso.

     Numerose sono la incongruenze e omissioni contestate dalla difesa e infatti – “dopo varie  richieste di proroghe – il Gip scopre la “magagna” ( Sic! …letterale nei documenti depositati)  e con una rigorosa e puntuale motivazione rigetta la richiesta di proroga non prima di aver evidenziato con aspra e rigorosa  critica il rigetto. Ed infatti il piemme non aveva allegato né messa disposizione del Gip gli atti svolti precedentemente per ricostruire la cronistoria delle predette autorizzazioni.

     “Il Gip rilevava inoltre che – pur nella carenza documentale – emergeva in modo indiretto dagli atti la stessa anomalia che dette intercettazioni attenevano unicamente al rapporto difensivo tra l’avv. Santonastaso e Francesco Bidognetti e non fossero estese alle comunicazioni del  Santonastaso con l’esterno”.
     Che, inoltre – come ha dichiarato la difesa – le valutazioni fino allora svolte non erano frutto di un’analisi di un colloquio, bensì della sola parola del Bidognetti. Che alcuna forma di incompatibilità o dovere di astensione previsti dal codice deontologico erano ravvisabili negli atti esaminati – viceversa la condotta  dell’avv. . Santonastaso appariva legittima e frutto di consentite strategie processuali”.

      Sul punto il Gip scrive: “A voler dare allo scambio di vedute – tra il Santonastaso e il Francesco Bidognetti – circa il cambio di  strategie – ma di chi? dei P.M.? – una unilaterale  valenza delinquenziale è ad avviso dell’estensore – del tutto impropria e soprattutto legata su un pregiudizio investigativo privo di concreti riferimenti fattuali”.    

    


  

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