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martedì 14 febbraio 2012

IERI A MILANO LA PRIMA UDIENZA




IL PROCESSO  PER DIFFAMAZIONE DI ROBERTO SAVIANO NEI CONFRONTI DI FERDINANDO TERLIZZI SI CELEBRERA’ A S. MARIA C.V. – ACCOLTE LE DOGLIANZE DIFENSIVE – CONTRARIA  LA DIFESA DELL’AUTORE DI GOMORRA –


     S. Maria C.V. -  L’accusa parla di aver diffamato Roberto Saviano in una serie di articoli pubblicati sul giornale on-line “Caserta7”, di cui è direttore Biagio Salvati. La maggior parte degli articoli sono stati attribuiti al giornalista,  cronista giudiziario, nostro collaboratore,    Ferdinando Terlizzi. Come si ricorderà, per un errore della cancelleria ( per omonimia) venne rinviato a giudizio un omonimo del Terlizzi, la cui posizione, una volta chiarita,  è stata archiviata. 
     Si è tenuta intanto, ieri a Milano la prima udienza del processo dove il Saviano era rappresentato dall’avv. Stefano Toniolo, mentre il cronista sammaritano era difeso dagli avvocati Stefano Sorrentino,  del Foro di Milano e Dario Pepe e Gennaro Iannotti del Foro di S. Maria C.V. –

     L’udienza è durata pochissimo in quanto la difesa del Terlizzi ha sollevato una serie di eccezioni: incompetenza  territoriale, mancata richiesta di rinvio a giudizio, etc. etc. – Il Tribunale, dopo breve permanenza in camera di Consiglio,  ha rinviato al prossimo 27 febbraio per l’acquisizione del certificato storico dell’imputato.

     In effetti la difesa del Terlizzi ha sostenuto che:” Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ha esercitato l’azione penale nei confronti dell’imputato Terlizzi, in relazione ai reati previsti e punti dagli artt. 110 c.p., 595 1,2,3 C.P., 81 cpv, “perché, in concorso con Salvati Biagio (direttore responsabile del quotidiano on line “CASERTASETTE.IT” nei cui confronti si procede separatamente), con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale redattore del quotidiano on. line line “CASERTASETTE.IT”, offendeva l’onore e la reputazione di Saviano Roberto, pubblicando diversi articoli…..Con l’aggravante di aver recato l’offesa con l’attribuzione di un fatto determinato ed a mezzo della stampa”.

     “Già la sola lettura del capo d’imputazione dimostra come, nel caso di specie, l’azione penale non doveva essere esercitata con le forme della citazione diretta a giudizio ma, bensì, con quelle di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p. ovvero mediante la richiesta di rinvio a giudizio e la conseguente celebrazione dell’udienza preliminare.
Il reato contestato al Terlizzi, infatti, è qualificato dallo stesso P.M. come commesso a mezzo della stampa e con l’attribuzione di fatti determinati, ossia risulta sussumibile nella disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948.
L’art. 13 della citata legge sulla stampa, più precisamente, prevede che “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni…”
Risulta evidente, dunque, che il presente procedimento doveva transitare per l’udienza preliminare trattandosi di reato punito con pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni (ex art. 550, co.1, c.p.p.) nonché di delitto non incluso tra quelli di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p. (disposizione, quest’ultima, che deroga al suddetto limite di pena massima edittale).
Fatte queste doverose considerazioni appare necessario evidenziare ulteriori ragioni che consentono di ritenere gli articoli immessi in rete come soggetti alla disciplina della diffamazione a mezzo stampa.
1) Ancora una volta, in primis, ci soccorre lo stesso capo d’imputazione; noterà la S.V. Ill. ma che il P.M. ebbe ad individuare il sito ove furono pubblicati gli articoli come un quotidiano on line.
Tale circostanza appare decisiva atteso che, nel caso di specie, non siamo al cospetto di una semplice diffamazione a mezzo internet (quale potrebbe essere, ad esempio, una diffamazione a mezzo facebook oppure a mezzo mail)  nel qual caso, ovviamente, non risulterebbe applicabile la normativa della diffamazione a mezzo stampa.
Nel caso di specie, all’opposto, assistiamo all’immissione in rete di articoli su un giornale telematico riferibile ad un’attività di stampa che, in quanto tale, non può essere sottratta alla relativa disciplina sulla stampa.
2) La conferma di ciò si evince anche dalla gerenza telematica del quotidiano on line (cfr. all.1) attestante  “come direttore dei servizi giornalistici il sig. Biagio Salvati e la riferibilità del quotidiano on line all’agenzia giornalistica Mediapress nonché la registrazione al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, al n. 430 del 11 febbraio 1993, della citata attività giornalistica”.
Tutti i suddetti elementi, dunque, convergono per la pacifica attribuzione agli articoli in contestazione di una matrice giornalistica nonché di una riferibilità ad un’attività di stampa soggetta alla disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948.
3) Appare utile ricordare, infine, la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, nella nota sentenza 2739 del 26/01/2011, ha affrontato un caso del tutto analogo a quello di specie.
Invero la Suprema Corte, nel risolvere un conflitto negativo di competenza (territoriale) in un procedimento penale in cui “un giornalista risultava imputato di diffamazione a mezzo stampa per avere, nella sua qualità di responsabile della testata giornalistica….che edita il magazine del sito…., offeso la reputazione del …., redigendo l’articolo apparso sulla relativa pagina web” ha individuato la competenza del G.U.P. del Tribunale di Roma e ritenuto applicabile la normativa sulla stampa anche ai giornali telematici riferibili a testate giornalistiche. (cfr. all.2).
In conclusione, ed alla luce delle suesposte considerazioni, il decreto di citazione diretta a giudizio va dichiarato nullo, con la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché eserciti l’azione penale con le forme di cui agli artt. 416 e ss. codice procedura penale. 
Basterà attendere il27 prossimo per vedere se saranno accolte tutte le eccezioni.






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