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mercoledì 25 aprile 2012

CASSAZIONE CIVILE. Il giornalista di fatto non iscritto all'albo ha diritto al trattamento economico e previdenziale per l'attività svolta


CASSAZIONE CIVILE.

Il giornalista di fatto 
non iscritto all'albo
ha diritto al trattamento 
economico e previdenziale 
per l'attività svolta

Ai sensi dell'art. 45 legge n. 69/63 l'iscrizione nell'Albo è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista, cosicché l'attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d'un contratto nullo e tale nullità sussiste fino all'iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell'art. 1423 cod. civ.) dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa. Tuttavia, in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell'oggetto) non esclude che l'attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell'ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale; ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l'attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicché è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3774 del 23 febbraio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini). 

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