Tavola rotonda con Raffaele Ceniccola Avvocato Generale della Corte di Cassazione
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL DIFENSORE
Caserta ( di Ferdinando Terlizzi ) - Si è tenuta l’atro giorno, presso il salone dei congressi dell’Hotel Vanvitelli, la tavola rotonda, già prevista nell’ambito del 5° modulo del corso di specializzazione in diritto tributario per la formazione e l’aggiornamento del difensore tributario che, anche quest’anno, gode del Patrocinio del Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria, della 2° Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici “J. Monnet”; dell’Associazione Magistrati Tributari di Roma e del Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Caserta di cui è presidente il Dr. Pietro Raucci
Dopo il saluto introduttivo del Prof. Pasquale Menditto, coordinatore del Corso, che ha presentato i relatori, Dr. Raffaele Ceniccola, Avvocato Generale della Corte di Cassazione, Presidente della Commissione Tributaria di Caserta e l’Avv. Alfredo Sagliocco, (tributarista) ha introdotto l’argomento dell’incontro: “La notifica della cartella esattoriale”, sottolineando, nella circostanza, l’importanza di questo aspetto ai fini della difesa del contribuente, potendo verificarsi la presenza di cartelle nulle o irregolari e, quindi, impugnabili.
Il Presidente Ceniccola, ribadendo, con la sua forbita eloquenza e la sua alta preparazione giuridica, la rilevanza del tema da trattare, che, sotto certi aspetti anticipa l’inserimento, ad integrazione del programma pianificato per il corso, di tematiche di attualità e di particolare interesse per i professionisti, quali: i giudicati esterni, l’IMU, gli accertamenti esecutivi, il condono e la mediazione tributaria.
Dal canto suo l’Avv. Sagliocco, ha dettagliatamente illustrato la normativa in tema di notifica della cartella (artt. 25-26-50 D.P.R. 603/73), commentando le modalità previste per effettuare la notifica, a cura dei soggetti abilitati, sottolineando i diversi risvolti che possono avere, dal punto di vista di un eventuale impugnativa, la notifica “a mani”, rispetto a quella “a mezzo posta”.
Nell’intervento successivo il Presidente Ceniccola, relativamente alla notifica a mezzo posta, ha distinto gli oneri a carico del notificante e del notificato (sempre ai fini di un’eventuale impugnazione), chiarendo come per il notificante l’obbligo di notifica si ritenga adempiuto con la consegna all’ufficio postale, mentre per il notificato la decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione scatti dal giorno in cui ci sia stato l’effettivo ricevimento dell’atto.
A conclusione e dopo gli interventi di alcuni partecipanti, l’avv. Sagliocco ha precisato che questa distinzione riguarda l’attività da compiere a pena di decadenza. Quando, invece, c’è un termine da rispettare a titolo di prescrizione, l’atto deve giungere al notificato rigorosamente entro il termine previsto (disposizione a sfavore del notificante).
E’ stata, poi, illustrata la procedura da seguire in caso di assenza temporanea del destinatario dell’atto o di suoi familiari, distinguendola da quella da adottare nel caso in cui il soggetto non abbia più la residenza anagrafica nel comune in cui deve avvenire la notifca.
In chiusura sono state esaminate e discusse, con vari interventi, alcune sentenze della Cassazione, relativamente alla mancanza della data nella relata di notifica (causa di nullità insanabile, nel caso di decorrenza di termini decadenziali); all’assenza di una residenza o di un ufficio del destinatario nel comune di notifica; nonché alla possibilità, per l’Agente della Riscossione, di notificare anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza servirsi di un intermediario.
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