GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – RELATORI I MAGISTRATI Ceniccola, Di Nosse e De Matteis -
Caserta – ( di Ferdinando Terlizzi ) Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, Pietro RAUCCI, dopo la presentazione dei relatori:
Raffaele Ceniccola (Presidente CTP di Caserta); Dr. Lucio Di Nosse (presidente Sez. Fallimentare di Napoli e Presidente di Sezione alla CTP di Caserta) e Dr. Stanislao De Matteis (magistrato sez. Fallimentare di Napoli e magistrato tributario) e dopo breve commento all’istituto della mediazione tributaria, come forma di autotutela per il contribuente, con dei termini fissi per l’ufficio, che è obbligato a rispondere entri 90 gg, con un invito a cercare di dirimere le liti in sede di precontenzioso ha dato la parola al primo relatore.
Il Presidente Raffaele Ceniccola ha posto all’attenzione dei partecipanti il caso pratico, che ha generato contrasti giurisprudenziali, relativamente ad un’istanza di condono delle liti fiscali pendenti, che viene rigettata, in presenza di una z sentenza di primo grado emessa successivamente alla presentazione dell’istanza. Il dubbio è se si debba impugnare solo il rigetto o se sia opportuno impugnare anche la sentenza di primo grado problema di non poco conto anche in virtù della individuazione del giudice competente.
La Cortedi Cassazione – infatti – con sentenza del 2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego, poiché non era stata impugnata anche la sentenza di primo grado.Tale orientamento è diametralmente opposto al precedente della sentenza 21452del 2009 che aveva ritenuto possibile impugnare solo il rigetto dell’istanza di condono. . Il consiglio è di impugnare, comunque, entrambe per non esporsi al rischio di inammissibilità del ricorso.
Dal canto suo il Presidente Di Nosse, entrando nel vivo dell’argomento del giorno, il presidente illustra la tipologia di atti impugnabili presso le commissioni tributarie, per i quali è necessario far riferimento sia all’art.19 del D.lgs. 546/92, che fa una elencazione degli atti avverso i quali si può proporre ricorso, che all’art.2, che tratta della giurisdizione, poiché possono presentarsi casi non espressamente indicati all’art.19 ma che, data la natura tributaria della pretesa, sono impugnabili di fronte alle commissioni tributarie (es. il diniego di autotutela).
Ha preso quindi la parola il tertzo relatore il Dr. De Matteis che ha chiarito il concetto in base al quale, per poter proporre ricorso, è necessario che ci sia stata la notifica dell’atto (altrimenti mancherebbe il presupposto ed il ricorso sarebbe inammissibile) e distingue le notifiche ex artt. 140 e 143 del cpc, per i casi di assenza relativa o assoluta del destinatario, ai fini dell’applicabilità dell’art.60. Ha, infine, illustrato la differenza tra notifica nulla e notifica inesistente ed i casi di sanabilità dei vizi propri della notifica, in sede di costituzione in giudizio.
Ha concluso con un ulteriore intervento il Presidente Di Nosse il quale ha delineato tutto l’iter procedurale del ricorso di primo grado, con particolare attenzione a: soggetti passivamente legittimati nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento e dell’iscrizione a ruolo; all’ oggetto della domanda (petitum), ai motivi , alle tecniche di redazione del ricorso, alla trattazione in Camera di Consiglio e discussione in pubblica udienza ed alle tecniche difensive in pubblica udienza.
Anche questa edizione del corso – ha dichiarato in chiusura il Prof. Pasquale Menditto ( Presidente della Sezione d’Appello della Commissione Tributaria ) responsabile dei programmi e coordinatore generale – ci siamo avvalsi del Patrocinio del Consiglio Superiore dellaMagistratura Tributaria di Roma e dell’apporto della Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Studi Politici J. Monnet. Con la lezione di oggi (lunedì 11 giugno) diamo appuntamento a tutti per il prossimo 24 settembre. In quella data si parlerà della “Sospensione, dell’Interruzione e della estinzione del processo”.
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