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domenica 17 giugno 2012

Lezione del Dr. Ennio Sepe Procuratore Generale della Corte di Cassazione CHIUSO IL PRIMO CICLO DEL CORSO PER DIFENSORI TRIBUTARI SI E’ PARLATO DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE


Lezione del Dr. Ennio Sepe Procuratore Generale della Corte di Cassazione

CHIUSO IL PRIMO CICLO DEL CORSO PER DIFENSORI TRIBUTARI SI E’ PARLATO DEL   PROCEDIMENTO CAUTELARE

Caserta  - ( di Ferdinando Terlizzi ) -  Dopo il cordiale saluto di benvenuto  Pietro Raucci,  presidente dell’Ordine dei Commercialisti di  Caserta,   ha presentato  i relatori: Ennio Sepe, Procuratore generale della Corte di Cassazione ed il presidente del comitato scientifico  Raffaele Ceniccola ed  ha introdotto  l’argomento del corso, “la sospensione amministrativa di atti” e ha passato la  parola ad   Antonio Gravina, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per un  breve saluto.

     L’Avv. Gravina ha salutato  i partecipanti ed augurato  agli stessi di acquisire le competenze necessarie per garantire una buona difesa ai contribuenti, in seno alle commissioni tributarie, con lo scopo di consentire il pagamento delle giuste imposte.

     Dal canto suo Raffaele Ceniccola, Avvocato Generale della Corte di Cassazione e Presidente della Commissione Tributaria di Caserta  ha illustrato il  caso pratico del giorno, relativo ad un contrasto insorto tra diverse sezioni della Cassazione, riguardante l’ammissibilità dell’”intervento adesivo dipendente”,  in commissione tributaria, ovvero la possibilità che un soggetto terzo, non coinvolto nel processo tributario in corso, aderisca alla pretesa della parte.

     L’art. 105 del codice di procedura civile, infatti, prevede la possibilità di intervenire nel processo, aderendo alla pretesa del ricorrente, da parte di chi abbia un interesse basato sulla stessa pretesa del ricorso principale. L’art. 14 del Decreto  546/92, invece, prevede, in modo più restrittivo, che possa intervenire nel processo solo il destinatario dell’atto o il soggetto che sia parte del rapporto tributario. La Sentenza – ha chiarito  infine Ceniccola -  n° 255 del 2012,  aderisce alla visione più ampia dell’art.105, ampliando la possibilità di difesa, rispetto a quanto previsto dall’art.14 della legge speciale tributaria.

     Ha preso quindi la parola il relatore di turno Ennio Sepe, Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente Nazionale dell’Associazione Magistrati Tributari,  il quale si è soffermato sul  procedimento cautelare  che si sostanzia nella sospensione degli atti che, con la riforma del 2010, sono diventati immediatamente esecutivi, concentrando la riscossione nella fase di accertamento, facendo emergere da subito la necessità, per i contribuenti, di chiedere la sospensione degli atti impugnati, in attesa della definizione della lite.
     Tutte le impugnazioni in materia di imposte dirette, IVA ed IRAP sono affiancate da istanze di sospensione – ha spiegato Sepe – ma  non tutte possono essere discusse contestualmente al merito, occorrerà rivolgersi, quindi,  al presidente di sezione che potrà,  emettere il decreto di sospensione e rinviare ad un’udienza successiva la trattazione del merito.

     L’art.47, infatti,  introduce questo istituto, rispondendo ai principi della legge delega, che ne individuava i criteri. Il provvedimento deve essere, quindi,  motivato e deve  avere efficacia limitata nel tempo (termina, infatti, con la sentenza di primo  grado)  e l’udienza di merito deve essere fissata nel termine di  giorni 90.

     Lo scopo del provvedimento cautelare è di evitare  - ha spiegato  ancora Ennio Sepe - che  eventuali ritardi nella decisione vadano a discapito del contribuente che ha ragione. I requisiti della richiesta sono il danno grave ed irreparabile ed il “fumus boni iuris”.
     La gravità del danno è una valutazione quantitativa non oggettiva, uniforme per tutti, ma molto soggettiva, così come l’irreparabilità, che va valutata in relazione a due situazioni soggettive, ovvero l’incidenza sui mezzi di sostentamento o la minaccia alla salute ed all’integrità fisica del contribuente. Non è prevista l’attualità del danno, che si può anche proiettare in un ragionevole futuro (si parla di “periculum in mora”).
     Il “fumus boni iuris” –  ha chiarito  infine l’illustre oratore -   va individuato nella costatazione che la pretesa sia ragionevolmente accoglibile, nella sua soglia minima che non sia manifestamente infondata, fino a quella massima, ovvero l’accertamento completo del fatto che sarà attuato successivamente, nel merito. La richiesta di sospensione viene fatta con un’istanza, che può essere contenuta nel ricorso di impugnazione dell’atto o essere presentata separatamente (in tal caso dovrà comunque essere notificata a tutte le parti coinvolte).
    A chiusura – dopo vari interventi degli astanti -  il Prof. Pasquale Menditto, Presidente della Commissione Tributaria d’Appello e coordinatore del Corso nel ringraziare il comitato esecutivo ( Sebastiano Cosentina, Maria Teresa Senese, Rosa D’Angiolella, Florianna Golino, Fabio Ierniero e la segretaria Valeria Stornaiuolo ) ha dato appuntamento a tutti per il prossimo 24 settembre per la discussione del “X Modulo” che verterà sul tema: “Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario”.

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