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lunedì 25 giugno 2012

NEGATO IL COMPUTER IN CELLA E PERFINO IL PERMESSO PER SOSTENERE L’ESAME E’ STATO PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL RIGETTO A ”SCATOLA CHIUSA” OPERATO DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONTRO L’ISTANZA DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE AURIEMMA NEL PROCESSO A CARICO DI MICHELE SANTONASTASO – IL PROSSIMO SEI LUGLIO CONTROESAME DI AUGUSTO LA TORRE


NEGATO IL COMPUTER IN CELLA E PERFINO IL PERMESSO PER SOSTENERE L’ESAME

E’ STATO  PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL RIGETTO A ”SCATOLA CHIUSA”  OPERATO DALLA CORTE  DI APPELLO DI NAPOLI CONTRO L’ISTANZA DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE AURIEMMA NEL PROCESSO A CARICO DI  MICHELE SANTONASTASO – IL PROSSIMO SEI LUGLIO CONTROESAME DI AUGUSTO LA TORRE


 Santa Maria Capua Vetere ( di Ferdinando Terlizzi )  - Contro l’inammissibilità  della proposta  di ricusazione del giudice Francesca Auriemma  ( a latere nel collegio presieduto da Orazio Rossi,  1° Sezione Tribunale di S. Maria C.V. e composto,  inoltre,  da Marinella Graziano )  è stato presentato ricorso per Cassazione in quanto la decisione  della Corte di Appello  ( Presidente  B. Galonselice, giudici Gesuè Rizzo Elmo e Anna Inperato )  è  illogica ed in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
     Infatti, come hanno osservato i difensori,   il termine di gg. 3 dal deposito della sentenza è un termine che deve rispettare chi è imputato in un processo ( per il quale ha ricevuto regolare notifica di deposito degli atti ) e non già chi è imputato in altro processo,  il cui termine decorre, invece, dalla effettiva conoscenza.  E’ da tener presente che, contrariamente a quanto riportato da organi di stampa,  generalmente vicini  alla Procura,  la Corte di Appello,  non ha esaminato la questione nel merito ma ha rigettato a “scatola chiusa” ritenendo tardiva l’istanza. Né si può assolutamente ipotizzare che i difensori, peraltro, di un avvocato, siano dei masochisti giudiziari. 
     In diritto, infatti, gli avvocati difensori ribadiscono  che  è possibile ricusare  il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. La  Francesca Auriemma, infatti,  era componente del collegio del Tribunale dì Santa Maria Capua Vetere,  nella Sentenza ( sentenza nella quale è stata valutata la posizione del Santonastaso in ordine alla sua responsabilità per i reati contestati)  emessa  nei confronti dell'avv. Carmine D'Aniello, ( collegio Presieduto da Lello Magi,  ma pare che anche contro di lui si stia preparando una ricusazione ) una valutazione di merito sullo stesso fatto oggetto del procedimento penale a carico dell'avv. Michele Santonastaso.  
     L'avv.  Michele  Santonastaso veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di S. Maria C.V. per aver partecipato, con ruoli organizzativi e sub-direttivi - alle stabili dipendenze del capo Francesco Bidognetti  e degli affiliati incaricati delle comunicazioni infra­gruppo, quali  Michele Bidognetti, Giovanni Lubello  (nei cui confronti si procede separatamente) - nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da  Antonio  Bardellino, (anni 1981 ­1988), poi, da Francesco Schiavone, da Francesco Bidognetti, da  Mario  Iovine,   da  Vincenzo  De Falco (1988 - 1991), di seguito da Francesco Schiavone di Nicola e da Francesco Bidognetti  e, infine, dopo l'arresto di questi ultimi due che hanno continuato ad esercitare il proprio ruolo dal carcere, anche Michele Zagaria  e  Antonio Iovine, quali esponenti di vertice, della fazione facente capo alla famiglia Schiavone e da  Domenico Bidognetti, Aniello Bidognetti, Raffaele Bidognetti, Luigi Guida, Nicola Alfiero, Massimo Alfiero, Alessandro Cirillo  e Giuseppe Setola, quali componenti apicali che si avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia Bidognetti, i quali, operando sul litorale Domitio, in Casal di Principe e sull 'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva il tutto per scopi di mafia. 
      Inoltre a   Michele Santonastaso veniva contestato  la subornazione  in concorso con Francesco Bidognetti, quale mandante, Santonastaso Michele quale esecutore materiale, perché offrivano utilità a  Luigi Guida - nella specie garantendo a questi ed a suoi familiari l'assunzione integrale del costo della relativa difesa nell’ambito di diversi processi in corso e la connessa stabile retribuzione - affinché questi si rifiutasse di rispondere alle domande degli inquirenti o dei giudici, subordinando tale copertura finanziaria al comportamento processuale reticente del Guida, il tutto allo scopo di evitare ogni successiva forma di collaborazione da parte di Luigi Guida  e la disponibilità di prove a carico degli affiliati e dei capi, con l'aggravante di avere agito con azione metodologicamente mafiosa ed al fine di agevolare l'attività dell 'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi capeggiata da  Francesco Bidognetti.  In Napoli, S. Maria C. V, l'Aquila, Spoleto, Cuneo ed altre località dall 'ottobre del 2006 fino al 2008.
    I difensori di Santonastaso  sono fiduciosi nel verdetto della Suprema Corte,  che certamente accoglierà l’istanza di ricusazione. Ma hanno più volte denunciato – in sede  di rigetto di valide eccezioni – l’uso strumentale e il ricorso  a sentenze della Suprema Corte che riguardano altri argomenti e   anche  gravi e inspiegabili ritorsioni che vengono perpretate nei confronti del loro assistito e si staglia sempre più maestosa l’ombra del complotto.
     E mentre si acuisce sempre di più il braccio di ferro tra accusa e difesa non ci si dimentichi  che il professionista casertano è stato perseguitato dopo la lettura del noto atto di rimessione – letto nel corso del processo di appello Spartacus -   nel quale sono state adombrate velate minacce ai piemme, ( per l’uso non ortodosso dei pentiti ),   alla stampa e ad uno scrittore.  E guarda caso, solo ora, anche la Camera Penale di Napoli,  si è accorta che i “Pm fanno troppe domande suggestive ai pentiti” ed ha chiesto la sottoscrizione di un protocollo”:
     In ultimo – al professionista casertano – è stato negato l’uso di un computer in cella e negato il permesso per andare a sostenere un esame all’Università ( Santonastaso vuole conseguire una seconda laurea ) per motivi di sicurezza. Ci si domanda: “Ma non esistevano forse motivi di ultrasicurezza per il dissociato-pentito Augusto La Torre?  Autorizzato non solo all’uso del computer in cella,  ma anche agli esami fuori Ateneo?  Già,  forse la differenza è questa: La Torre si è accusato di 40 omicidi ( e merita rispetto e devozione ) e Santonastaso,  che ha forse oltrepassato il ruolo di difensore dei boss,  deve subire la  gogna non solo mediatica. Se ne riparlerà il prossimo sei luglio in sede di riesame del superpentito Augusto La Torre.






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