Al Corso per l’aggiornamento dei difensori
Tributari
IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE –RELATORI Raffaele
Ceniccola e Donato Toma
Caserta
( di Ferdinando Terlizzi ) - Nel Corso del Seminario per l’aggiornamento dei difensori tributari,
organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti della Provincia di Caserta,
di cui è Presidente Pietro Raucci, con il
Patrocinio del Consiglio Superiore della Magistratura Tributaria e la J.
Monnet, si è svolta, l’altro giorno, presso l’Hotel Vanvitelli, l’ennesima
lezione sul tema: “IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE DELLESENTENZE” - Le prolusioni sono state svolte dal
magistrato Raffaele Ceniccola, Presidente
della Commissione Tributaria di Caserta e Avvocato Generale della Corte di
Cassazione e dal Prof. Donato Toma, docente di
diritto tributario all’Università Tor Vergata di Roma.
Raffaele Ceniccola, ha presentato il relatore ed ha affrontato preliminarmente una questione d’interesse e
molto dibattuta: quella degli effetti estintivi della cancellazione della
società dal registro delle imprese, relativamente ai crediti vantati dal fisco
nei suoi confronti. In passato, veniva
fatta una distinzione fra le società di capitali e quelle di persone. Per le
società di capitali, si applica l’art. 2493 del C.C., RIFORMULATO DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL 2003,
secondo cui la cancellazione della società ha effetto costitutivo
dell’estinzione della società ed i soci rispondono nei limiti delle somme
ricevute dalla liquidazione ed anche i liquidatori, qualora il danno sia a loro
imputabile. Per le società di persone, invece, ex art. 2312 del C.C., la
cancellazione non avrebbe effetti estintivi ed il meccanismo di responsabilità sarebbe quello
previsto dall’art. 2495 C.C.
L’illustre oratore ha poi evidenziato che
la Cassazione ha chiarito che, alla luce della legge del 2003, pur mancando un
espresso riferimento all’estinzione della società, a seguito di cancellazione,
l’effetto estintivo vale anche per le società di persone, ma a partire
dall’entrata in vigore della normativa, per cui, per le situazioni anteriori al
2003, la cancellazione ha solo efficacia dichiarativa, mentre per quelle
successive ha efficacia costitutiva dell’estinzione.
Ha preso poi la parola i Prof. Donato TOMA, docente di
diritto tributario università Tor Vergata Roma ed affrontato il tema del “giudicato”, istituto non
direttamente disciplinato del D.Lgs. 546/92 (legge speciale tributaria), per
cui si fa rimando alle norme del codice di procedura civile. Fa la distinzione
tra giudicato formale, ex art. 324 C.p.C. (s’intende passata in giudicato la
sentenza non più impugnabile con i modi ordinari) e giudicato sostanziale, come
applicazione della fattispecie astratta a quella concreta, giudicato esterno e
giudicato implicito. Al giudicato segue l’esecuzione.
Nel settore tributario - ha chiarito l’illustre oratore - sussiste una notevole discrepanza di
trattamento tra contribuente ed amministrazione. Mentre per il contribuente,
infatti, vige il principio del “pagare e poi richiedere”, se l’amministrazione
finanziaria è condannata al rimborso, per poter agire nei suoi confronti, è
necessario che la sentenza di condanna sia definitiva, ovvero non più
impugnabile. Ai sensi dell’art.70, i rimedi a disposizione del contribuente
sono: agire esecutivamente sui beni dell’amministrazione, qualora la sentenza
del giudice indichi l’entità delle somme da restituire, ovvero il giudizio di ottemperanza.
Circa la cumulabilità dei due rimedi, sia la dottrina che la giurisprudenza
tendono alla soluzione favorevole.
L’oggetto del giudizio di ottemperanza è
l’interpretazione della pronuncia del giudice. La procedura si attiva con un
ricorso, da depositare presso la segreteria della commissione provinciale o
regionale, a seconda dei casi. Si può attivare anche nel caso di giudicato
parziale ed il ricorso è proponibile fino a quando il decreto non va in
prescrizione, ma occorre preliminarmente un atto di diffida del contribuente,
notificato all’amministrazione, di messa in mora.
In chiusura Pasquale Menditto, coordinbatore del Corso e Presidente della
Sezione di Appello della Commissione Tributaria di Napoli ha preannunciato la prossima lezione che si terrà oggi lunedi 22 ottobre ore 15,30, avente per
tema: “I DAZI DOGANALI e le
ACCISE”. Menditto ha annunciato che il tema è di grande attualità, che verrò
trattato dal dr: Giovanni Santaniello, Ispettore Superiore delle Dogane di Napoli e si discuterà in particolare dcl modello
comunitario dei dati doganali, della fattispecie dell’imponibile, ed i
soggetti, il collegamento con l’Iva e le Accise, e degli atti di accertamento
doganale.
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