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domenica 21 ottobre 2012



Al Corso per l’aggiornamento dei difensori Tributari

IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE –RELATORI  Raffaele Ceniccola e Donato Toma

       

  Caserta  ( di Ferdinando Terlizzi ) -  Nel Corso del Seminario  per l’aggiornamento dei difensori tributari, organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti della Provincia di Caserta, di cui è Presidente Pietro Raucci, con il Patrocinio del Consiglio Superiore della Magistratura Tributaria e la J. Monnet, si è svolta, l’altro giorno, presso l’Hotel Vanvitelli, l’ennesima lezione sul tema: “IL GIUDICATO  E L’ESECUZIONE DELLESENTENZE” -  Le prolusioni sono state svolte dal magistrato Raffaele Ceniccola, Presidente della Commissione Tributaria di Caserta e Avvocato Generale della Corte di Cassazione e dal Prof. Donato Toma, docente di diritto tributario all’Università Tor Vergata di Roma.


          Raffaele Ceniccola, ha presentato  il relatore ed  ha affrontato  preliminarmente una questione d’interesse e molto dibattuta: quella degli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese, relativamente ai crediti vantati dal fisco nei suoi confronti. In passato,  veniva fatta una distinzione fra le società di capitali e quelle di persone. Per le società di capitali, si applica l’art. 2493 del C.C.,  RIFORMULATO DALLA LEGGE DI RIFORMA DEL 2003, secondo cui la cancellazione della società ha effetto costitutivo dell’estinzione della società ed i soci rispondono nei limiti delle somme ricevute dalla liquidazione ed anche i liquidatori, qualora il danno sia a loro imputabile. Per le società di persone, invece, ex art. 2312 del C.C., la cancellazione non avrebbe effetti estintivi ed il  meccanismo di responsabilità sarebbe quello previsto dall’art. 2495 C.C.
     L’illustre oratore ha poi evidenziato che la Cassazione ha chiarito che, alla luce della legge del 2003, pur mancando un espresso riferimento all’estinzione della società, a seguito di cancellazione, l’effetto estintivo vale anche per le società di persone, ma a partire dall’entrata in vigore della normativa, per cui, per le situazioni anteriori al 2003, la cancellazione ha solo efficacia dichiarativa, mentre per quelle successive ha efficacia costitutiva dell’estinzione.
     Ha preso poi la parola i Prof.  Donato TOMA, docente di diritto tributario università Tor Vergata Roma ed affrontato  il tema del “giudicato”, istituto non direttamente disciplinato del D.Lgs. 546/92 (legge speciale tributaria), per cui si fa rimando alle norme del codice di procedura civile. Fa la distinzione tra giudicato formale, ex art. 324 C.p.C. (s’intende passata in giudicato la sentenza non più impugnabile con i modi ordinari) e giudicato sostanziale, come applicazione della fattispecie astratta a quella concreta, giudicato esterno e giudicato implicito. Al giudicato segue l’esecuzione.
     Nel settore tributario  - ha chiarito l’illustre oratore -  sussiste una notevole discrepanza di trattamento tra contribuente ed amministrazione. Mentre per il contribuente, infatti, vige il principio del “pagare e poi richiedere”, se l’amministrazione finanziaria è condannata al rimborso, per poter agire nei suoi confronti, è necessario che la sentenza di condanna sia definitiva, ovvero non più impugnabile. Ai sensi dell’art.70, i rimedi a disposizione del contribuente sono: agire esecutivamente sui beni dell’amministrazione, qualora la sentenza del giudice indichi l’entità delle somme da restituire, ovvero il giudizio di ottemperanza. Circa la cumulabilità dei due rimedi, sia la dottrina che la giurisprudenza tendono alla soluzione favorevole.
     L’oggetto del giudizio di ottemperanza è l’interpretazione della pronuncia del giudice. La procedura si attiva con un ricorso, da depositare presso la segreteria della commissione provinciale o regionale, a seconda dei casi. Si può attivare anche nel caso di giudicato parziale ed il ricorso è proponibile fino a quando il decreto non va in prescrizione, ma occorre preliminarmente un atto di diffida del contribuente, notificato all’amministrazione, di messa in mora.
     In chiusura Pasquale Menditto, coordinbatore del Corso e Presidente della Sezione di Appello della Commissione Tributaria di Napoli ha preannunciato  la prossima lezione che si terrà  oggi lunedi 22 ottobre ore 15,30,  avente per  tema: “I DAZI DOGANALI  e le ACCISE”. Menditto ha annunciato che il tema è di grande attualità, che verrò trattato dal dr: Giovanni Santaniello,   Ispettore Superiore  delle Dogane di Napoli  e si discuterà in particolare dcl modello comunitario dei dati doganali, della fattispecie dell’imponibile, ed i soggetti, il collegamento con l’Iva e le Accise, e degli atti di accertamento doganale.




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