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martedì 16 ottobre 2012


DIRITTO ALL’OBLIO. LA SPAGNA NON LO RICONOSCE AI PERSONAGGI PUBBLICI

Diritto all’oblio
Uno sguardo su come viene affrontato nella penisola iberica un diritto emergente ancora non regolato in Italia
OSSIGENO – Roma, 15 ottobre 2012 – Si moltiplicano anche in Italia le richieste di persone che chiedono di cancellare da blog e motori di ricerca articoli e informazioni negative sul loro conto, perché quelle informazioni non sono più attuali e la loro circolazione li danneggia. In Italia questo diritto all’oblio è poco conosciuto e non è ancora regolamentato. Per risolvere i casi si fa riferimento a pronunce della Cassazione e a decisioni del Garante della privacy. Molti casi sono pendenti. Probabilmente sarà necessario emanare una normativa in grado di conciliare questo diritto personale con il diritto di cronaca, che ha un interesse generale e non può essere trascurato.
Per contribuire alla riflessione su questo tema, che interessa l’attività giornalistica, dopo la panoramica sullo stato dell’arte in Italia e in Europa tracciata da Giulio Vasaturo (Leggi), pubblichiamo un quadro della situazione in Spagna, Paese che a certe condizioni riconosce questo diritto ai privati cittadini ma non a coloro che hanno avuto un ruolo pubblico.
Il brano è tratto dalla più ampia esposizione di Carmen Guerrero Picò contenuta nel Dossier del Servizio Studi del  Senato “Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione. AA.SS. 3491 e 3492 .Elementi di documentazione e di diritto comparato – ottobre 2012″ a cura di: S. Scarrocchia, F. Cavallucci che si può leggere in rete cliccando qui.
Sul cosiddetto diritto all’oblio e le emeroteche digitali
Il c.d. “diritto all’oblio” in internet è un diritto emergente reclamato dai cittadini che vogliono esercitare un controllo sui dati personali, ivi compreso il diritto a non essere presente. All’origine dei ricorsi presentati (sovente con successo) dinanzi all’Agencia Española de Protección de Datos sono non di rado evocati dati personali apparsi su mezzi di comunicazione telematici che, indicizzati nei motori di ricerca, continuano a comparire molti anni dopo un avvenimento e possono anche non rispondere più al principio di qualità dell’informazione personale.
Il criterio in proposito seguito dall’Agencia Española de Protección de Datos è che “nessun cittadino che non abbia la condizione di personaggio pubblico né sia oggetto di un fatto noticiable con rilevanza pubblica deve rassegnarsi a sopportare che i suoi dati di carattere personale circolino in rete, senza poter reagire né correggere l’inclusione illegittima degli stessi in un sistema di comunicazione universale com’è internet.
Se richiedere il consenso individualizzato dei consociati per includere i loro dati personali su internet o esigere meccanismi tecnici che impediscano o filtrino l’incorporazione non consensuale di dati personali potrebbe presupporre un’eccessiva barriera al libero esercizio della libertà di espressione e di informazione, nella forma di una censura previa (ciò che risulta costituzionalmente vietato), non è meno certo che risulta palesemente legittimo che il cittadino, che non sia obbligato a sottomettersi alla disciplina dell’esercizio delle anzidette libertà (perché i suoi dati personali non sono di interesse pubblico e la loro conoscenza non contribuisce, di conseguenza, a forgiare un’opinione pubblica libera quale pilastro basilare dello Stato democratico), deve godere di strumenti di reazione fondati sul diritto (come il diritto alla cancellazione di dati di carattere personale), che impediscano il mantenimento secolare ed universale in rete della loro informazione di carattere personale” (risoluzione del Direttore dell’AEPD n. R/00347 / 2011, del 23 febbraio, emanata in un caso che riguardava l’opposizione di un cittadino contro il giornale telematico La Vanguardia e Google Spain S.L., relativamente alla conservazione nell’emeroteca di una notizia riguardante un suo incidente, dove constavano i suoi dati personali e di salute).
Molte delle sanzioni comminate dall’Agencia Española de Protección de Datos a giornali on line e motori di ricerca sono state oggetto di ricorso dinanzi l’Audiencia Nacional (Sala de loContencioso).
Allo stato, si è ancora in attesa di una decisione da parte di questo organo: nelle sentenze del 12 maggio 2011 (ric. n. 472/2010) e del 9 giugno 2011 (ric. n. 147/2010), infatti, non si è entrati nel merito.
Nel primo dei due casi, riguardante la versione elettronica del giornale El País e Google (oltre che la pagina web dello stesso Tribunale costituzionale), il ricorrente non aveva esercitato il suo diritto di opposizione, mentre nel secondo, che coinvolgeva di nuovo El País e Google, si trattava di dati professionali e non di carattere personale.

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