SOLO I CONDANNATI NON POSSONO ESSERE CANDIDATI NON GLI INDIZIATI
Gazzetta
Ufficiale N. 3 del 4 Gennaio 2013
DECRETO
LEGISLATIVO 31 dicembre 2012 , n. 235
Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)
Vigente
al: 4-1-2013
Capo I
Cause
ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di
deputato,
senatore e di membro del Parlamento europeo spettante
all'Italia
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190,
recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico
delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire
cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze
definitive
di condanna per delitti non colposi;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e
successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo
unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati»;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e
successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo
unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e
la revisione delle liste elettorali»;
Visto il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione
del Senato della Repubblica»;
Vista la
legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per
l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero»;
Vista la
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni,
recante
«Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia»;
Visto
l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;
Vista la
disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche
elettive e
di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge
19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove
disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»;
Vista la
disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche
elettive e
di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti
locali»;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata
nella riunione del 6 dicembre 2012;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 21 dicembre 2012;
Sulla
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri
della giustizia e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Incandidabilita'
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della
Repubblica
1. Non
possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di
deputato e di senatore:
a) coloro
che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori
a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati,
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di
procedura penale;
b) coloro
che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori
a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati,
previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro
che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori
a due anni di reclusione, per delitti non colposi,
consumati
o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai
sensi
dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Art. 2
Accertamento
dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni della
Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
1.
L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle
elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
comporta
la cancellazione dalla lista dei candidati.
2.
L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione
della
presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro
ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la
Camera,
dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e
dall'ufficio
centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle
dichiarazioni
sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione
di
incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato
ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre
2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la
condizione
di incandidabilita' anche sulla base di atti o documenti
di cui
vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di
limitazione
del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i
ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione
l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
4. Qualora
la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata
successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima
della
proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale
circoscrizionale,
per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per
il Senato,
e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
procedono
alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti
del
soggetto incandidabile.
Art. 3
Incandidabilita'
sopravvenuta nel corso del mandato elettivo
parlamentare
1. Qualora
una causa di incandidabilita' di cui all'articolo 1
sopravvenga
o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo,
la Camera
di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della
Costituzione.
A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui
all'articolo
1, emesse nei confronti di deputati o senatori in
carica,
sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura
penale,
alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se
l'accertamento della causa di incandidabilita' interviene
nella fase
di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche
nelle more
della conclusione di tale fase, procede immediatamente
alla
deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso
in cui rimanga vacante un seggio, la Camera
interessata,
in sede di convalida del subentrante, verifica per
quest'ultimo
l'assenza delle condizioni soggettive di
incandidabilita'
di cui all'articolo 1.
Art. 4
Incandidabilita'
alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante
all'Italia
1. Non
possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro
che si
trovano nelle condizioni di incandidabilita' stabilite
dall'articolo
1.
Art. 5
Accertamento
ed operativita' dell'incandidabilita' in occasione delle
elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
1.
L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle
elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
comporta
la cancellazione dalla lista dei candidati.
2.
L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione
della
presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro
ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla
base delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della
condizione
di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun
candidato
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre
2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione
soggettiva
di incandidabilita' sulla base di atti o documenti di cui
venga
comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione
del
diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.
3. Per i
ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione
l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora
la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata
successivamente alle operazioni di cui al comma 2,
l'ufficio
elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale
nazionale
procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei
candidati
per i quali e' stata accertata l' incandidabilita'.
5. Qualora
la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata
in epoca successiva alla data di proclamazione, la
condizione
stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale,
ai fini
della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di
tale
deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale
da'
immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
6. Le
sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse
nei
confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
sono
immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso
il giudice
indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale,
all'ufficio
elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di
decadenza.
Capo II
Cause
ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di
Governo
Art. 6
Divieto di
assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale
1. Non
possono ricoprire incarichi di governo, come individuati
dall'articolo
1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro
che si
trovano nelle condizioni di incandidabilita' previste
dall'articolo
1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro
che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di
dichiarare
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incandidabilita'
previste dall'articolo 1.
3. La
dichiarazione di cui al comma 2 e' rimessa dall'interessato
alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le
funzioni
di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La
dichiarazione
e' resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai
Vice
Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari
straordinari
del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n.
400.
4. Ai fini
del presente articolo le sentenze definitive di condanna
di cui
all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del
pubblico
ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del
codice di
procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e
determinano la decadenza di diritto dall'incarico
ricoperto,
dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la
decadenza
riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano
ferme per i titolari di cariche di governo le cause di
incompatibilita'
previste da altre disposizioni di legge.
Capo III
Incandidabilita'
alle cariche elettive regionali
Art. 7
Incandidabilita'
alle elezioni regionali
1. Non
possono essere candidati alle elezioni regionali, e non
possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale,
assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente
degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie
locali:
a) coloro
che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione,
la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia
inflitta
la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione
a taluno dei predetti reati;
b) coloro
che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
consumati
o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater,
del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla
lettera a);
c) coloro
che hanno riportato condanna definitiva per i delitti,
consumati
o tentati, previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis,316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321,
322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334,
346-bis
del codice penale;
d) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu'
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da
quelli indicati alla lettera c);
e) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
f) coloro
nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo
4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre
2011, n. 159.
2. Le
disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro
incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza
del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi
presidenti e degli assessori regionali.
3.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni
di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la
nomina o
la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena
venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Art. 8
Sospensione
e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche
regionali
1. Sono sospesi
di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7,
comma 1:
a) coloro
che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro
che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la
stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non
inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo
l'elezione o la nomina;
c) coloro
nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo
4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre
2011, n. 159.
2. La
sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione
di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e
286 del codice di procedura penale nonche' di cui
all'articolo
283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di
dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale.
3. Nel
periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le
diverse
specifiche discipline regionali, non sono computati al fine
della
verifica del numero legale, ne' per la determinazione di
qualsivoglia
quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa
di diritto
di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione
non opera,
tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo
l'impugnazione
in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza
non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di
produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di
rigetto.
4. A cura
della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico
ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione
ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del
capoluogo
della Regione che ne da' immediata comunicazione al
Presidente
del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro
per gli
affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il
provvedimento
che accerta la sospensione. Tale provvedimento e'
notificato,
a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al
competente
consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti
adempimenti
di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle
d'Aosta le
competenze di cui al presente articolo sono esercitate,
rispettivamente,
dal commissario dello Stato e dal presidente della
commissione
di coordinamento; per le province autonome di Trento e di
Bolzano
sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la
durata
della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno
pari
all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con
legge
regionale.
5. La
sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato
venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
cui al
comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,
di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione
o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza
di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o
il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha
proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
6. Chi
ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1,
decade da
essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza
di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento
che applica la misura di prevenzione.
Art. 9
Cancellazione
dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
regionali
1. In
occasione della presentazione delle liste dei candidati per
le
elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali,
oltre alla
documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17
febbraio
1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23
febbraio
1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle
leggi
elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla
dichiarazione
di accettazione della candidatura, una dichiarazione
sostitutiva,
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante
l'insussistenza
delle cause di incandidabilita' di cui all'articolo
7.
2. Gli
uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro
il termine
previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i
nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione
sostitutiva
di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga
comunque
accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio,
la
sussistenza di alcuna delle predette condizioni di
incandidabilita'.
3. Per i
ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione
l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora
la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata
successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione
stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione,
dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.
Capo IV
Incandidabilita'
alle cariche elettive negli enti locali
Art. 10
Incandidabilita'
alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali
1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di
presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale
e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di
amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
presidente
e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro
che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione,
la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia
inflitta
la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione
a taluno dei predetti reati;
b) coloro
che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
consumati
o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del
codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla
lettera a);
c) coloro
che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,
326, 331,
secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu'
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da
quelli indicati nella lettera c);
e) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
f) coloro
nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo
4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre
2011, n. 159.
2. Le
disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro
incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza:
a) del
consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della
giunta provinciale o del presidente, della giunta
comunale o
del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni
di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto
alla nomina
o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il
relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle
condizioni stesse.
4. Le
sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al
comma 1,
emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,
presidenti
di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o
circoscrizionali
in carica, sono immediatamente comunicate, dal
pubblico
ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del
codice di
procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva
appartenenza,
ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al
prefetto
territorialmente competente.
Art. 11
Sospensione
e decadenza di diritto degli amministratori locali in
condizione
di incandidabilita'
1. Sono
sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'articolo
10:
a) coloro
che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei
delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
b) coloro
che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la
stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la
nomina,
una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione
per un delitto non colposo;
c) coloro
nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo
4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre
2011, n. 159.
2. La
sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione
di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e
286 del codice di procedura penale nonche' di cui
all'articolo
283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di
dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale.
3. Nel
periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia
possibile
la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza,
non sono computati al fine della verifica del numero
legale, ne'
per la determinazione di qualsivoglia quorum o
maggioranza
qualificata.
4. La
sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto
mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato
avverso la
sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva,
decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
produrre
effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di
rigetto.
5. A cura
della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico
ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione
sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la
sussistenza
di una causa di sospensione, provvede a notificare il
relativo
provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato
la nomina.
6. La
sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato
venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
cui al
comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,
di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione
o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza
di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o
il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha
proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
7. Chi
ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
decade da
essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza
di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento
che applica la misura di prevenzione.
8. Quando,
in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti
gli enti
di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti
che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici
ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di
verificare
che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso
nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere
presso gli
enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare
notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie
dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al
Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.
Art. 12
Cancellazione
dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
provinciali,
comunali e circoscrizionali
1. In
occasione della presentazione delle liste dei candidati per
le
elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del
presidente
della circoscrizione e dei consiglieri provinciali,
comunali e
circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da
altre
disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla
dichiarazione
di accettazione della candidatura, rende una
dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante
l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui
all'articolo
10.
2. Gli
uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro
il termine
previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i
candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di
cui al
comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata,
dagli atti
o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di
alcuna
delle predette condizioni di incandidabilita'.
3. Per i
ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione
l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora
la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata
successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione
stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione,
dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
degli
eletti.
Capo V
Disposizioni
comuni, transitorie e finali
Art. 13
Durata
dell'incandidabilita'
1.
L'incandidabilita' alla carica di deputato, senatore e membro
del
Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza
definitiva
di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre
dalla data
del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha
effetto
per un periodo corrispondente al doppio della durata della
pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
comminata
dal giudice. In ogni caso l'incandidabilita', anche in
assenza
della pena accessoria, non e' inferiore a sei anni.
2. Il
divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo
nazionale,
derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti
indicati
all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la
stessa
durata prevista dal comma 1.
3. Nel
caso in cui il delitto che determina l'incandidabilita' o il
divieto di
assumere incarichi di governo e' stato commesso con abuso
dei poteri
o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo,
di
parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la
durata
dell'incandidabilita' o del divieto e' aumentata di un terzo.
Art. 14
Incandidabilita'
nelle regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le
disposizioni in materia di incandidabilita' del presente
testo
unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 15
Disposizioni
comuni
1.
L'incandidabilita' di cui al presente testo unico opera anche
nel caso
in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della
pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
2.
L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce
i suoi
effetti indipendentemente dalla concomitanza con la
limitazione
del diritto di elettorato attivo e passivo derivante
dall'applicazione
della pena accessoria dell'interdizione temporanea
dai
pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di
sicurezza
di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico
delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la
revisione delle liste elettorali di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La
sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e
seguenti
del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata
dell'incandidabilita'
e ne comporta la cessazione per il periodo di
tempo
residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino
dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo.
4.
L'incandidabilita' disciplinata dagli articoli 7, comma 1,
lettera f)
e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del
procedimento
di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto
legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Art. 16
Disposizioni
transitorie e finali
1. Per le
incandidabilita' di cui ai Capi I e II, e per quelle di
cui ai
Capi III e IV non gia' rinvenibili nella disciplina
previgente,
la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica
alle
sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura
penale
pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente
testo unico.
2. Le
disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a
quelle
previste per l'accertamento dell'incandidabilita' in fase di
ammissione
delle candidature, per la mancata proclamazione, per i
ricorsi e
per il procedimento di dichiarazione in caso di
incandidabilita'
sopravvenuta, si applicano anche alle
incandidabilita',
non derivanti da sentenza penale di condanna,
disciplinate
dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 17
Abrogazioni
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono
abrogati:
a) gli
articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti
locali;
b)
l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per
quanto
riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle
regioni;
c)
l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto
periodo,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
d)
l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32,
settimo
comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la
dichiarazione
del candidato di non essere in alcuna delle condizioni
previste
dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55», del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570.
2. Dalla
data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59
del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si
intendono
riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del
presente
testo unico.
Art. 18
Entrata in
vigore
1. Le
disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il
giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a
Roma, addi' 31 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cancellieri,
Ministro dell'interno
Severino,
Ministro della giustizia
Patroni
Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il
Guardasigilli: Severino
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