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venerdì 26 aprile 2013


DIRETTORE VALTER VECELLIO. 23 ORE 58 MIN FA
Deborah Cianfanelli

Lo Stato italiano sempre più insolvente, sempre più delinquente abituale. Nuovo sos da lanciare alla Corte europea dei diritti dell’uomo

26-04-2013
Ancora una volta, nel bel mezzo del delirante spettacolo offerto dalla scena politica italiana, tra il polverone sollevato davanti agli occhi degli italiani da un governo fittizio, dall’incapacità del parlamento di eleggere un presidente della repubblica, tra le liti ed i capricci dei partiti che ogni giorno affollano i mass media di futili e plateali litigate, lo Stato italiano è comunque riuscito a sferrare un nuovo colpo alla concreta effettività della Legge Pinto:
Il decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, recante quasi ironicamente il titolo "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", in realtà elimina ogni residua possibilità, per chi ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento per l'eccessiva durata dei processi ai sensi della Legge Pinto, di ottenere quanto liquidatogli con decreti emessi dalle Corti di Appello o con sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.

Infatti all'art. 6, in tema di “Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, al comma 6 così apporta una modifica alla legge 24 merzo 2001 n. 89 (meglio conosciuta come Legge Pinto, inserendo l’art. 5-quinques che così recita:
"al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge (ndr: l. Pinto), non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la tesoreria centrale e le tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge (ndr l. Pinto)”.

Peccato che i suddetti pignoramenti presso terzi fossero l'ultima azione rimasta per ottenere il pagamento di quanto dovuto, avendo già precedenti leggi nel corso degli anni reso impignorabile tutto il resto, con uno stato che continua ad essere dolosamente e sistematicamente moroso.
Direzione di Radicali Italiani.

Già in un mio articolo per Notizie Radicali dell’anno 2010 e successivamente nel dossier predisposto per il Comitato dei Ministri della Corte Europea avevo avuto modo di segnalare la disparità di trattamento tra un qualsiasi cittadino debitore e lo Stato debitore evidenziando chequando è lo Stato a subire una condanna, già esso ha la prerogativa che il titolo emesso nei suoi confronti non può divenire esecutivo se non dopo centoventi giorni dalla notifica. Ebbene, nonostante questo lungo ed inaccettabile lasso di tempo che già la legge gli concede per adempiere agli ordini dei tribunali, la regola è ormai divenuta quella della persistenza nell'inadempimento.
In questo modo i cittadini vittime della irragionevole durata dei procedimenti che li coinvolgono si trovino, grazie alle nostre leggi, a vivere una seconda paradossale esperienza che li costringe ad affrontare ulteriori irragionevoli spazi temporali per ottenere il giusto e riconosciuto risarcimento!
Infatti, trascorsi i quattro mesi, lo Stato non adempie mai spontaneamente, motivo per cui è necessario intraprendere la procedura esecutiva che, di norma, prevede pignoramenti presso terzi. Ebbene, anche sotto questo punto di vista lo Stato italiano si sta ben tutelando per rendersi pressoché del tutto impignorabile.
In un primo momento, infatti, tali crediti venivano escussi tramite pignoramenti presso la Banca d'Italia, ma, con il decreto legge n. 143/08, convertito nella legge 181/2008, all'articolo due sono state rese impignorabili tutte le somme del Ministero della Giustizia depositate presso le Poste Italiane e presso la Banca d'Italia.
Nella successiva ricerca di crediti del Ministero della Giustizia da poter escutere presso terzi, i pignoramenti si sono allora indirizzati presso le Agenzie di riscossione tributi (Equitalia S.p.A.), le quali, per un po' di tempo, hanno così rappresentato l'unica possibilità per i cittadini vittime della regola italiana della eccessiva durata dei procedimenti, sia penali sia civili, di ottenere una esecuzione coattiva delle condanne impartite allo Stato dalle Corti d'Appello. Ma anche questa via è stata di recente bloccata dal governo italiano che, con il cosiddetto "decreto milleproroghe", convertito nella legge n. 14 del 27.02.2009, all'articolo 42 comma 7-novies ha stabilito che "non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli Agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 112/99 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 237/97".
Il Decreto Legge dell’8 aprile 2013 n. 35 mette così la parola fine ad ogni tentativo di escussione forzata dei crediti dei cittadini in forza della L. Pinto.
Agli aventi diritto al risarcimento (risarcimenti che ammontano centinaia e centinaia di migliaia di euro) non resta che attendere passivamente un ormai insperato pagamento spontaneo da parte dello Stato italiano.
Oltre al danno di aver subito un processo avente una durata irragionevole, la beffa di non poter ottenere il risarcimento riconosciuto.
Contro tutto questo non resta che adire con nuovi ricorsi la corte europea dei diritti dell’uomo da parte di tutti coloro per i quali il riconoscimento del risarcimento dei danni resta un semplice foglio di carta. 

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