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giovedì 4 aprile 2013



Un singolare provvedimento ottenuto dall’Avv. Giuseppe Monarca

IL CASO  DELLA FILIAZIONE NATURALE DI GENITORI NON SPOSATI E NON CONVIVENTI DI FIGLIO RICONOSCIUTO DA ENTRAMBI – LA COMPETENZA E’ DEL TRIBUNALE DEI  MINORENNI


     Sessa Aurunca - L’Avv. Giuseppe Monarca,  in difesa del genitore padre, ha constatato  il “fallimento” della legge sull’affido condiviso,  ottenendo, dopo una serie di udienze e di valide eccezioni,  un provvedimento di incompetenza  spostando il caso al tribunale dei Minorenni  – Ancora aperti tuttavia  gli scenari giudiziari con imprevedibili sviluppi. Il “casus belli”  è purtroppo,  quello che vede molte coppie di fatto,  alle prese con  la filiazione naturale (di genitori non sposati e non conviventi)  di figlio riconosciuto da entrambi.

     Per ragione di privacy,  indichiamo con le sole sigle i due protagonisti,  entrambi della zona   di Sessa Aurunca. Qualche tempo addietro la madre M.V.  cita il padre  R.S. davanti al  Tribunale ordinario per ottenere il diritto al mantenimento del figlio. In un primo momento, il Giudice del Tribunale ordinario, dichiara la propria competenza a decidere la controversia.
     Poi il padre, si costituisce in giudizio,  con la difesa appunto dell’avv. Giuseppe Monarca il quale in varie udienze   solleva numerose eccezioni. In  particolare  il legale del padre,  solleva l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni, sostenendo che, in virtù dell’applicazione degli artt. 38 disp. att. c.c. in coordinazione con l’art. 317 bis del c.c., avendo il Tribunale per i Minorenni, competenza generale a decidere sui diritti potestativi, viene ad essere attratta, nel suo ambito, anche la competenza a decidere del diritto al mantenimento per il minore, che consegue, di fatto, al riconoscimento di diritti potestativi che, nella filiazione naturale, rimarrebbero sfumati se non fosse per un riconoscimento giudiziario che solo il Tribunale per i Minorenni potrebbe dare.

     Dopo la discussione orale avvenuta alla prima udienza di comparizione il Giudice ordinario si  è riservato di  decidere e  con una ordinanza ha decretato la propria incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni accogliendo così in toto la tesi dell’Avv. Monarca.
    
     Secondo il Giudice ordinario, nonostante la recente riforma del cosiddetto “affido condiviso”, (legge 54/06)  che si applica anche alla filiazione naturale,  rimane invariato il precedente regime delle statuizioni in materia di diritti potestativi che, in virtù dell’art. 38 disp. att. c.c., nel caso di conflittualità genitoriale,  vengono attratte dal  Tribunale per i Minorenni, avente, pertanto, una competenza generale anche nei confronti delle questioni patrimoniali che rilevano in materia di filiazione naturale in applicazione dell’art. 317 bis c.c.
     LA motivazione del giudice si concentra anche su due aspetti peculiari: la necessità di non attribuire al figlio naturale un trattamento diseguale rispetto al figlio legittimo e la necessità di concentrare le tutele davanti un unico giudice specializzato, al fine di tutelare il principio di ragionevole durata del processo.

    “Stante questo orientamento – ha commentato l’avv. Giuseppe Monarca dopo la pubblicazione del provvedimento -  “non può che concludersi che la legge sul cosiddetto affido condiviso (legge 54/2006) ancora una volta è stato solo un esperimento propagantistico del nostro legislatore perché nulla ha innovato rispetto al regime precedente, rimasto invariato. Infatti,  le  norme sulla potestà dei genitori, pre-esistevano nel codice civile (315-316-317 bis c.c.), e la legge sull’affido condiviso non ha apportato alcuna modifica delle stesse, con la conseguenza che la potestà genitoriale era congiunta anche prima della legge 54/2006, nonostante il fatto che, nella crisi di coppia, di fatto il figlio rimaneva collocato presso uno solo dei due genitori”.

     L’affido condiviso, quindi,  nulla ha apportato rispetto al precedente regime che, anche in caso di conflitto genitoriale, viene rimesso alla decisione del Giudice specializzato, ovvero del Tribunale per i Minori che ha sede presso ogni sede di Corte d’Appello. 


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