Un
singolare provvedimento ottenuto dall’Avv. Giuseppe Monarca
IL CASO DELLA
FILIAZIONE NATURALE DI GENITORI NON SPOSATI E NON CONVIVENTI DI FIGLIO
RICONOSCIUTO DA ENTRAMBI – LA COMPETENZA E’ DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI
Sessa Aurunca - L’Avv. Giuseppe Monarca, in difesa del genitore padre, ha
constatato il “fallimento” della legge
sull’affido condiviso, ottenendo, dopo
una serie di udienze e di valide eccezioni, un provvedimento di incompetenza spostando il caso al tribunale dei
Minorenni – Ancora aperti tuttavia gli scenari giudiziari con imprevedibili
sviluppi. Il “casus belli” è
purtroppo, quello che vede molte coppie
di fatto, alle prese con la filiazione naturale (di genitori non sposati e non conviventi) di figlio riconosciuto da entrambi.
Per
ragione di privacy, indichiamo con le
sole sigle i due protagonisti, entrambi
della zona di Sessa Aurunca. Qualche tempo addietro la
madre M.V. cita il padre R.S. davanti al Tribunale ordinario per ottenere il diritto al
mantenimento del figlio. In un primo momento, il Giudice del Tribunale
ordinario, dichiara la propria competenza a decidere la controversia.
Poi
il padre, si costituisce in giudizio, con la difesa appunto dell’avv. Giuseppe Monarca il quale in varie
udienze solleva numerose eccezioni. In particolare il legale del padre, solleva l’eccezione di incompetenza
funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni,
sostenendo che, in virtù dell’applicazione degli artt. 38 disp. att. c.c. in
coordinazione con l’art. 317 bis del c.c., avendo il Tribunale per i Minorenni,
competenza generale a decidere sui diritti potestativi, viene ad essere
attratta, nel suo ambito, anche la competenza a decidere del diritto al
mantenimento per il minore, che consegue, di fatto, al riconoscimento di
diritti potestativi che, nella filiazione naturale, rimarrebbero sfumati se non
fosse per un riconoscimento giudiziario che solo il Tribunale per i Minorenni
potrebbe dare.
Dopo
la discussione orale avvenuta alla prima udienza di comparizione il Giudice
ordinario si è riservato di decidere e con una ordinanza ha decretato la propria
incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni accogliendo così in toto
la tesi dell’Avv. Monarca.
Secondo
il Giudice ordinario, nonostante la recente riforma del cosiddetto “affido
condiviso”, (legge 54/06) che si applica
anche alla filiazione naturale, rimane
invariato il precedente regime delle statuizioni in materia di diritti
potestativi che, in virtù dell’art. 38 disp. att. c.c., nel caso di
conflittualità genitoriale, vengono attratte
dal Tribunale per i Minorenni, avente,
pertanto, una competenza generale anche nei confronti delle questioni patrimoniali
che rilevano in materia di filiazione naturale in applicazione dell’art. 317
bis c.c.
LA
motivazione del giudice si concentra anche su due aspetti peculiari: la
necessità di non attribuire al figlio naturale un trattamento diseguale rispetto
al figlio legittimo e la necessità di concentrare le tutele davanti un unico
giudice specializzato, al fine di tutelare il principio di ragionevole durata
del processo.
“Stante questo orientamento – ha commentato l’avv. Giuseppe Monarca dopo
la pubblicazione del provvedimento - “non
può che concludersi che la legge sul cosiddetto affido condiviso (legge
54/2006) ancora una volta è stato solo un esperimento propagantistico del
nostro legislatore perché nulla ha innovato rispetto al regime precedente,
rimasto invariato. Infatti, le norme sulla potestà dei genitori,
pre-esistevano nel codice civile (315-316-317 bis c.c.), e la legge sull’affido
condiviso non ha apportato alcuna modifica delle stesse, con la conseguenza che
la potestà genitoriale era congiunta anche prima della legge 54/2006, nonostante
il fatto che, nella crisi di coppia, di fatto il figlio rimaneva collocato
presso uno solo dei due genitori”.
L’affido
condiviso, quindi, nulla ha apportato
rispetto al precedente regime che, anche in caso di conflitto genitoriale,
viene rimesso alla decisione del Giudice specializzato, ovvero del Tribunale
per i Minori che ha sede presso ogni sede di Corte d’Appello.
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