IL TAR DEL LAZIO HA FISSATO PER IL 18 SETEMBRE LA TRATTAZIONE DELLA RICHIESTA DI “ SOSPENSIVA “ FATTA DAL PROF. AVV. CIRO CENTORE, PER CONTO DEL COMUNE DI CARINOLA –
A SANTA MARIA CAOS PER L’UNEP (UFFICIALI GIUDIZIARI) NON ANCORA TROVATO UN INTERO PLESSO PER I 150 FUNZIONARI.
LA SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI –
la copia integrale della motivazione del tar del Lazio
S. Maria C.V. – A pochi giorni dal
trasferimento di circa 150 funzionari,
tra ufficiali giudiziari e addetti all’UNEP, ( Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti )
che verranno assorbiti dalla “nuova geografia giudiziaria” e che dovranno tutti
essere collocati in un solo plesso ( noi siamo il piede della giustizia, senza
di noi non camminano i processi e tutto si blocca ci ha detto il Dr. Carmine Del Gaudio, ufficiale
giudiziario dirigente l’Unep di Santa Maria Capua Vetere e coordinatore della
logistica.
Ancora non si è giunti ad una soluzione ma i
tentativi di mettere tutti insieme gli ufficiali giudiziari continuano da parte
del Presidente Giancarlo De Donato, con il valido ausilio del Sindaco Biagio Di Muro e del suo staff. Si è parlato dell’ex mulino Buffolano alla via
Albana, della caserma Mario Fiore e poi della zona Grattapulci. Ma ad oggi – a pochi giorni dal “trasloco” obbligatorio
ancora i predetti funzionari non sanno dove dovranno alloggiare.
Intanto Il TAR del Lazio ha fissato per il 18 settembre
la trattazione della richiesta di “ sospensiva “ fatta dal prof. avv. Ciro Centore, per conto del Comune di
Carinola e tesa a bloccare la soppressione della Sezione distaccata del
Tribunale di Carinola. Questa struttura giudiziaria, al servizio di ben 18
Comuni e di una popolazione di oltre centomila persone, dalla fascia costiera
alla parte interna, collinare e montuosa, rientra tra quelle “ “Sezioni“ da
sopprimere secondo il decreto legislativo 155, messo in atto dal Ministro della
Giustizi, Cancellieri, e le disposizioni date e rese esecutive, a sua
volta, dal Presidente De Donato, del
Tribunale “centrale“ di S. Maria C.V.
Con specifici provvedimenti, ai quali si è già opposta l’Amministrazione comunale di Carinola, con una delibera di Giunta
Municipale e una determina del Sindaco, dello scorso aprile, e lo stesso Ordine
degli Avvocati di S. Maria C.V. che aveva espresso parere “negativo“ per questa
soppressione e trasferimento di personale e strutture, compresa quella degli
Ufficiali Giudiziari, si erano fissate le operazioni di trasloco per il
prossimo 1° settembre.
Di qui un ricorso al TAR Lazio patrocinato
dal prof. Ciro Centore, con richiesta di “urgente “ sospensiva, ante causam e
cioè prima di affrontare nel merito, la causa. Insomma, una ordinanza “ eccezionale
“ . Il TAR ( Sezione I° , Presidente Bignami ) , nella stessa giornata in cui è
stata depositata la richiesta , ha ritenuto, invece, di trattare la questione
nella udienza “ camerale “ e “ ordinaria “ del 18 settembre, sottolineando
alcune perplessità in ordine a questa opposizione, per quel che riguardava lo
specifico “ interesse “ del Comune di Carinola , a bloccare questa iniziativa
ministeriale, in virtù della “ Riforma Logistica e Giudiziaria”, dello scorso
anno che prevede l’accentramento e non il decentramento delle strutture
territoriali e per altri profili che saranno certamente oggetto di discussione
nella udienza del 18 settembre .
Si è avuta, poi, notizia secondo cui ,
anche per l’agitazione e il fermento determinatosi nelle comunità locali e
professionali di ben 18 Comuni, di un intervento anche dell’Ordine degli
Avvocati e del Presidente Alessandro Diana
e di un “ intervento “ a sostegno delle tesi del Comune di Carinola , che
sarebbe ufficializzato nei prossimi giorni con una serie di proteste.
Ecco intanto la singolare motivazione del
Tar:”Ritenuta la necessità di provvedere in ragione dell’estrema urgenza
sottesa alla domanda; Considerato che gli atti impugnati sono preordinati a
rendere effettiva la soppressione della sezione distaccata di Carinola a
partire dal 13 settembre 2013; che, quindi, non appaiono pertinenti i richiami
di parte ricorrente alla giurisprudenza amministrativa formatasi, viceversa,
con riguardo alla diversa questione del trasferimento di gruppi omogenei di
materie dalla sezione distaccata alla sede principale del Tribunale; che, ai
sensi degli artt. 1 e 11, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, la sezione
distaccata di Carinola è soppressa di diritto appunto a far data dal 13
settembre 2013, sicché è del tutto congruo anticipare materialmente di qualche
giorno le necessarie attività materiali a ciò connesse; che, quindi, per il
periodo temporale cui ineriscono gli atti impugnati, in linea di principio ed
in assenza di provvedimenti derogatori, gli affari giudiziari debbono svolgersi
presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere; che il provvedimento derogatorio
cui si è appena fatto cenno, previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 155 del 2012,
concerne, perciò, profili rispetto ai quali la sede soppressa non vanta alcun
interesse qualificato “di insistenza” , posto che essi ineriscono ad affari da
ritenersi oramai acquisiti al Tribunale; che, in questo contesto, l’art. 8 del
d.lgs. n. 155 del 2012, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non
vieta al Ministro della giustizia di utilizzare a servizio del Tribunale
divenuto competente un solo ufficio giudiziario di una tra le sedi già
soppresse, anche al ragionevole fine di accorpare presso un solo ufficio gli
affari giudiziali che esigenze organizzative impediscono di far affluire presso
gli uffici del Tribunale (fine evidentemente proprio dell’intervento
legislativo di soppressione della sedi decentrate).
“Che, in questa prospettiva, - continua ancora il Tar del Lazio - anche a
voler configurare un interesse del Comune di Carinola ad essere prescelto quale
sede dell’accorpamento, il ricorrente non ha indicato alcun elemento tale da
inficiare la diversa scelta di optare per Caserta; che, in particolare, il D.M.
impugnato, pag. 2, dà conto di avere assunto in considerazione i rilievi mossi
dal Comune di Carinola, posto che per un breve periodo si è autorizzata la
permanenza anche presso tale ufficio soppresso di parte degli affari
giudiziali, prima del definitivo accorpamento in Caserta (che, peraltro, per
fatto notorio è sede ben più sviluppata di Carinola, ed anche più vicina a S.
Maria Capua Vetere); che perciò l’atto impugnato, anche in ragione della
estrema debolezza dell’interesse opposto dalla sede oramai soppressa, è
adeguatamente configurato nei suoi presupposti di fatto e di diritto; che il
ricorso, nei limiti della presente cognitio semiplena, non appare sorretto
pertanto da fumus boni iuris; che la domanda di sospensione in via monocratica
degli atti impugnati va perciò rigettataP.Q.M. Rigetta la domanda di
sospensione degli atti impugnati in via monocratica. Fissa per la trattazione
collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 18 settembre
2013, ore 8,45.Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 27 agosto 2013”.
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