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giovedì 29 agosto 2013

CONTINUA LA LOTTA CONTRO I MULINI A VENTO DELL'AVV. ENZO CERALDI IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI CARINOLA




IL TAR DEL LAZIO HA FISSATO PER IL 18 SETEMBRE LA TRATTAZIONE DELLA RICHIESTA DI “ SOSPENSIVA “ FATTA DAL PROF. AVV. CIRO CENTORE, PER CONTO DEL COMUNE DI CARINOLA – 

A SANTA MARIA CAOS PER L’UNEP (UFFICIALI GIUDIZIARI) NON ANCORA TROVATO UN INTERO PLESSO PER I 150 FUNZIONARI.  

LA SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI – 

la copia integrale della motivazione del tar del Lazio




     S. Maria C.V. – A pochi giorni dal trasferimento di circa 150 funzionari,  tra ufficiali giudiziari e addetti all’UNEP,  ( Ufficio Unico Notificazioni  Esecuzioni e Protesti ) che verranno assorbiti dalla “nuova geografia giudiziaria” e che dovranno tutti essere collocati in un solo plesso ( noi siamo il piede della giustizia, senza di noi non camminano i processi e tutto si blocca ci ha detto il Dr. Carmine Del Gaudio, ufficiale giudiziario dirigente l’Unep di Santa Maria Capua Vetere e coordinatore della logistica.
   Ancora non si è giunti ad una soluzione ma i tentativi di mettere tutti insieme gli ufficiali giudiziari continuano da parte del Presidente Giancarlo De Donato,  con il valido ausilio del Sindaco Biagio Di Muro e del suo staff. Si  è parlato dell’ex mulino Buffolano alla via Albana, della caserma Mario Fiore e poi della zona Grattapulci.  Ma ad oggi – a pochi giorni dal “trasloco” obbligatorio ancora i predetti funzionari non sanno dove dovranno alloggiare.
Intanto  Il TAR del Lazio ha fissato per il 18 settembre la trattazione della richiesta di “ sospensiva “ fatta dal prof. avv. Ciro Centore, per conto del Comune di Carinola e tesa a bloccare la soppressione della Sezione distaccata del Tribunale di Carinola. Questa struttura giudiziaria, al servizio di ben 18 Comuni e di una popolazione di oltre centomila persone, dalla fascia costiera alla parte interna, collinare e montuosa, rientra tra quelle “ “Sezioni“ da sopprimere secondo il decreto legislativo 155, messo in atto dal Ministro della Giustizi, Cancellieri, e le disposizioni date e rese esecutive, a sua volta,  dal Presidente De Donato, del Tribunale “centrale“ di S. Maria C.V.
 Con specifici provvedimenti, ai quali si è  già opposta l’Amministrazione comunale  di Carinola, con una delibera di Giunta Municipale e una determina del Sindaco, dello scorso aprile, e lo stesso Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. che aveva espresso parere “negativo“ per questa soppressione e trasferimento di personale e strutture, compresa quella degli Ufficiali Giudiziari, si erano fissate le operazioni di trasloco per il prossimo 1° settembre.
     Di qui un ricorso al TAR Lazio patrocinato dal prof. Ciro Centore, con richiesta di “urgente “ sospensiva, ante causam e cioè prima di affrontare nel merito, la causa. Insomma, una ordinanza “ eccezionale “ . Il TAR ( Sezione I° , Presidente Bignami ) , nella stessa giornata in cui è stata depositata la richiesta , ha ritenuto, invece, di trattare la questione nella udienza “ camerale “ e “ ordinaria “ del 18 settembre, sottolineando alcune perplessità in ordine a questa opposizione, per quel che riguardava lo specifico “ interesse “ del Comune di Carinola , a bloccare questa iniziativa ministeriale, in virtù della “ Riforma Logistica e Giudiziaria”, dello scorso anno che prevede l’accentramento e non il decentramento delle strutture territoriali e per altri profili che saranno certamente oggetto di discussione nella udienza del 18 settembre .
    Si è avuta, poi, notizia secondo cui , anche per l’agitazione e il fermento determinatosi nelle comunità locali e professionali di ben 18 Comuni, di un intervento anche dell’Ordine degli Avvocati e del Presidente Alessandro Diana e di un “ intervento “ a sostegno delle tesi del Comune di Carinola , che sarebbe ufficializzato nei prossimi giorni con una serie di proteste. 
    Ecco intanto la singolare motivazione del Tar:”Ritenuta la necessità di provvedere in ragione dell’estrema urgenza sottesa alla domanda; Considerato che gli atti impugnati sono preordinati a rendere effettiva la soppressione della sezione distaccata di Carinola a partire dal 13 settembre 2013; che, quindi, non appaiono pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza amministrativa formatasi, viceversa, con riguardo alla diversa questione del trasferimento di gruppi omogenei di materie dalla sezione distaccata alla sede principale del Tribunale; che, ai sensi degli artt. 1 e 11, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, la sezione distaccata di Carinola è soppressa di diritto appunto a far data dal 13 settembre 2013, sicché è del tutto congruo anticipare materialmente di qualche giorno le necessarie attività materiali a ciò connesse; che, quindi, per il periodo temporale cui ineriscono gli atti impugnati, in linea di principio ed in assenza di provvedimenti derogatori, gli affari giudiziari debbono svolgersi presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere; che il provvedimento derogatorio cui si è appena fatto cenno, previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 155 del 2012, concerne, perciò, profili rispetto ai quali la sede soppressa non vanta alcun interesse qualificato “di insistenza” , posto che essi ineriscono ad affari da ritenersi oramai acquisiti al Tribunale; che, in questo contesto, l’art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2012, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vieta al Ministro della giustizia di utilizzare a servizio del Tribunale divenuto competente un solo ufficio giudiziario di una tra le sedi già soppresse, anche al ragionevole fine di accorpare presso un solo ufficio gli affari giudiziali che esigenze organizzative impediscono di far affluire presso gli uffici del Tribunale (fine evidentemente proprio dell’intervento legislativo di soppressione della sedi decentrate).
“Che, in questa prospettiva,  - continua ancora il Tar del Lazio - anche a voler configurare un interesse del Comune di Carinola ad essere prescelto quale sede dell’accorpamento, il ricorrente non ha indicato alcun elemento tale da inficiare la diversa scelta di optare per Caserta; che, in particolare, il D.M. impugnato, pag. 2, dà conto di avere assunto in considerazione i rilievi mossi dal Comune di Carinola, posto che per un breve periodo si è autorizzata la permanenza anche presso tale ufficio soppresso di parte degli affari giudiziali, prima del definitivo accorpamento in Caserta (che, peraltro, per fatto notorio è sede ben più sviluppata di Carinola, ed anche più vicina a S. Maria Capua Vetere); che perciò l’atto impugnato, anche in ragione della estrema debolezza dell’interesse opposto dalla sede oramai soppressa, è adeguatamente configurato nei suoi presupposti di fatto e di diritto; che il ricorso, nei limiti della presente cognitio semiplena, non appare sorretto pertanto da fumus boni iuris; che la domanda di sospensione in via monocratica degli atti impugnati va perciò rigettataP.Q.M. Rigetta la domanda di sospensione degli atti impugnati in via monocratica. Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 18 settembre 2013, ore 8,45.Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 27 agosto 2013”.






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