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Per
il TAR Lecce il diritto di accesso ai documenti, preordinato all’esercizio
della difesa in giudizio, prevale sul diritto alla riservatezza dei dati sensibili
sullo stato di salute di un terzo.
Una sentenza
che farà certamente discutere la n. 1915 del TAR Lecce (Pres. Trizzino e Rel.
Dibello) del 13 settembre scorso che ha affrontato il delicato problema tra
esercizio del diritto di difesa e diritto alla riservatezza dei dati sensibili
sullo stato di salute di un soggetto terzo.
I giudici della seconda sezione della corte
amministrativa salentina, rileva Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello
“Sportello dei Diritti”, hanno
risolto il noto problema della
contrapposizione tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela
della riservatezza, affermando la prevalenza del primo sul secondo
nell’ipostesi in cui l’accesso è preordinato all’esercizio della difesa in
giudizio di un proprio diritto o interesse legittimo.
Il caso da
cui è nata la decisione del TAR ha origine dalla richiesta, da parte di un
cittadino, coinvolto in un sinistro stradale in relazione al quale è stata
affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità in misura
pari all’80%, di eseguire l’accesso agli atti detenuti dalla Commissione Medica
Locale presso la Asl di Lecce, allo scopo di avere accesso all’intera
documentazione sanitaria relativa ad altro soggetto coinvolto nell’incidente
stradale occorsogli. In particolare, era stato chiesto il rilascio
dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei
referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio a
quest’ultimo delle rispettive patenti con le limitazioni di guida.
L’istanza di
accesso agli atti era sorretta dalla necessità di proporre ricorso per
revocazione avverso la sentenza che ha confermato, nella misura percentuale dell’80%,
il concorso colposo del ricorrente nella causazione del sinistro stradale.
A detta
istanza, la Commissione Medica presso l’ASL Le dava, però, negativo riscontro
con la nota oggetto del ricorso al TAR
e nel cui ambito si comunicava il diniego di accesso agli
atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati sensibili
attinenti alla salute.
Nel ricorso,
il ricorrente, difeso dall’Avv. Alfredo
Matranga, ha lamentato la violazione della normativa che disciplina
l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, rivolgendosi così al Tar al
fine di ottenere la condanna della Commissione Medica Locale presso la Asl
Lecce ad esibire i documenti richiesti.
Con sentenza
n. 1915/13, la II Sezione del TAR Lecce ha quindi accolto il ricorso, evidenziando
come, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7 della legge 241 del 1990 e
60 del decreto legislativo 196 del 2003, si desume che quando il diritto di
accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei
propri diritti e interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere
esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale di un terzo.
In particolare,
per il Giudice Amministrativo adito, in questo senso depone la natura del
diritto di difesa in giudizio il quale, essendo protetto al più alto livello
delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica
riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza,
per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non
trattandosi di valore incomprimibile in assoluto.
Pertanto, il
TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Commissione Medica presso l’ASL Le di
esibire i documenti richiesti e condannando l’ Amministrazione al pagamento delle
spese di lite liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Lecce, 15
settembre 2013
Giovanni D’AGATA
Avv.
Alfredo Matranga
_______________________________________________________________________________________________ 73100
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N.
01915/2013 REG.PROV.COLL.
N.
01095/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2013, proposto da:
.............., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Matranga, con
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Monti,
40;
contro
Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv.
Marcella Turco, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Lecce, Azienda Sanitaria Locale Lecce;
per l'annullamento
della nota del 17.6.2013, prot. n. 1117, con la quale la Commissione
medica locale presso l'ASL LE, ha rigettato l'istanza di accesso agli atti del
ricorrente volta a conoscere tutte le particolari condizioni, anche mediche,
che hanno consentito il rilascio al sig. ........ delle patenti di guida con le
relative limitazioni;
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso
agli atti e, perciò, a prendere visione di tutte le particolari condizioni,
anche mediche, che hanno consentito il rilascio al sig. .......... delle
patenti di guida con le relative limitazioni;
nonchè per la condanna della Commissione medica locale presso l'ASL
all'esibizione dei documenti medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale
Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il
dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori nei preliminari avv. A.
Pepe, in sostituzione dell'avv. A. Matranga, per il ricorrente e avv. M. Turco
per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. ........, coinvolto in un sinistro stradale in relazione al
quale è stata affermata nella competente sede giudiziaria la sua responsabilità
in misura pari all’80%, ha chiesto di eseguire l’accesso agli atti detenuti
dalla Commissione Medica Locale presso la Asl di Lecce allo scopo di avere
accesso all’intera documentazione sanitaria relativa al sig. ........ – altro
soggetto coinvolto nell’incidente stradale occorsogli.
Più in dettaglio, è stato chiesto il rilascio dell’estratto cronologico
storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di
commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio allo stesso .......... delle
rispettive patenti con le limitazioni di guida.
L’istanza di accesso agli atti è sorretta dalla necessità di proporre
ricorso per revocazione avverso la sentenza che ha confermato,nella misura
percentuale sopra enunciata, il concorso colposo del ricorrente nella
causazione del sinistro stradale.
A detta istanza è stato dato negativo riscontro con la nota che forma
oggetto della presente impugnazione, nel cui ambito si comunica il diniego di
accesso agli atti in ragione della necessità di assicurare protezione dei dati
sensibili attinenti alla salute.
Il ..........., il quale lamenta la violazione della normativa che
disciplina l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, si è così rivolto
al Tar al fine di ottenere la condanna della Commissione Medica Locale presso
la Asl Lecce ad esibire i documenti richiesti.
Si è costituita in giudizio la Asl Le, la quale ha chiesto che il
ricorso venga respinto siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 12
settembre.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
E’ noto il tema della contrapposizione tra diritto di accesso ai
documenti amministrativi e tutela della riservatezza.
In proposito, pare opportuno evidenziare che dal combinato disposto
degli artt.24, comma 7 della legge 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo
196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è
preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e
interessi legittimi, siffatto diritto deve poter essere esercitato anche quando
si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale di un terzo.
In questo senso depone la natura del diritto di difesa in giudizio il
quale, essendo protetto al più alto livello delle fonti normative (art. 24 Cost), costituisce posizione giuridica
riconducibile al catalogo dei diritti di pari rango rispetto alla riservatezza,
per assicurare i quali la tutela della cd privacy può soffrire limitazioni non
trattandosi di valore incomprimibile in assoluto.
In questo senso il ricorso merita accoglimento, con conseguente
obbligo, per la P.a. intimata, di esibire i documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, ordina alla Commissione Medica Locale presso Asl Le
di esibire i documenti per come richiesti dal ricorrente nel termine di gg. 30
dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali che
liquida in complessivi € 800,00, oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 settembre
2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89,
co. 3, cod. proc. amm.)
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