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martedì 24 settembre 2013


UNA SENTENZA EUROPEA IRROMPE NEL DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE - Belpietro (condannato a 4 mesi) vince il ricorso a Strasburgo su una grande questione di principio. La Corte scrive con tono solenne: “La prigione per un reato commesso a mezzo stampa è quasi sempre incompatibile con la libertà d’espressione dei giornalisti, garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo”



Roma, 24 settembre 2013. Condannare un giornalista alla prigione è una violazione della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti: lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui dà ragione a Belpietro, condannato a 4 mesi dalla Corte d’Appello di Milano. Belpietro fu condannato per diffamazione a quattro mesi di carcere, poi sospesi, per aver pubblicato, nel novembre 2004, un articolo firmato da Raffaele Iannuzzi dal titolo ‘Mafia, 13 anni di scontri tra pm e carabinieri’, ritenuto diffamatorio nei confronti dei magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte. I giudici di Strasburgo nella sentenza spiegano che una pena così severa rappresenta una violazione del diritto alla libertà d’espressione del direttore di Libero. La Corte sottolinea infatti che Belpietro venne condannato dalla Corte d’Appello di Milano non solo a risarcire Lo Forte e Caselli per un totale di 110 mila euro, ma fu anche condannato a quattro mesi di prigione. Secondo la Corte è questa parte della condanna, anche se poi sospesa, a costituire una violazione della libertà d’espressione. La Corte infatti ritiene che, nonostante spetti alla giurisdizione interna fissare le pene, la prigione per un reato commesso a mezzo stampa è quasi sempre incompatibile con la libertà d’espressione dei giornalisti, garantita dall’articolo 10 della convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Solo in circostanze eccezionali, come per esempio nel caso di incitamento alla violenza o di diffusione di discorsi razzisti, può essere ammessa. Secondo i giudici di Strasburgo, nonostante l’articolo di Iannuzzi sia stato giustamente considerato diffamatorio, esso non rientra in quei casi eccezionali per cui può essere prevista la prigione. (ANSA).



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DIFFAMAZIONE. L’OSCE ALL’ITALIA: “DEPENALIZZATE. Appello da Vienna: non basta abolire il carcere, occorre una completa depenalizzazione e anche un blocco alle cause civile infondate a scopo intimidatorio -di www.ossigenoinformazione.it –INhttp://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12749

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Diffamazione: non può essere prevista alcuna sanzione penale. Lo afferma la Corte europea dei diritti dell’Uomo che ha accolto il ricorso presentato da due giornalisti portoghesi. L’esistenza stessa di una sanzione penale, in questo caso, è tale da provocare un effetto dissuasivo sul contributo che la stampa porta al dibattito su temi di interesse generale – INhttp://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12751

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Le sentenze di Strasburgo sul giornalismo, raccolte da Franco Abruzzo, si possono leggere Inhttp://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7338

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COMUNE DI LIERNA (Provincia di Lecco) 3° convegno GIUSTIZIA E INFORMAZIONE - Carcere o sanzioni pecuniarie per i giornalisti? - venerdì 4 ottobre 2013 ore 15,00 - LIERNA Via Imbarcadero, 3 - Terrazza a lago del Ristorante Sottovento – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12679


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