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martedì 31 dicembre 2013

CRONACHE AGENZIA GIORNALISTICA

Giustizia: liberazione anticipata speciale, piccolo spaccio come reato autonomo, più espulsioni...

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di Antonio Ciccia

Italia Oggi, 31 dicembre 2013

Liberazione anticipata speciale, piccolo spaccio come reato autonomo, più espulsioni degli extracomunitari condannati, braccialetto elettronico e pena a domicilio: sono alcune delle misure, previste dal decreto legge 146/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 300 del 23 dicembre 2013, che dovrebbero risolvere il problema delle carceri italiani.
Il provvedimento d'urgenza rafforza il sistema di tutela dei detenuti sia con l'istituzione del garante nazionale sia varando il procedimento di ottemperanza delle decisioni del magistrato di sorveglianza. Ma vediamo i punti più importanti del decreto.
Sovraffollamento carcerario
Il decreto legge interviene sulle modalità di controllo degli arresti domiciliari (incentivato il braccialetto elettronico), sui reati concernenti le sostanze stupefacenti, sulle misure alternative alla detenzione, sulla misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, sulla esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. In particolare viene eseguito un intervento "chirurgico" in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, reato per il quale si trova in carcere un numero elevatissimo di persone. La modifica riguarda ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e consiste nell'introduzione di una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante. Infatti, in caso di prevalenza di circostanze aggravanti, si assiste all'azzeramento di quella attenuante legata alla lieve entità del fatto e si arriva spesso a pene molto alte e sproporzionate. La norma prevede comunque una riduzione, nel massimo, della pena edittale. Per quanto attiene all'affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di precedenti violazioni che, continuano ad essere sottoposte alla valutazione del Giudice. Viene stabilizzato l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010, in scadenza al 31 dicembre 2013, per le pende detentive brevi, e cioè quelle non superiori a 18 mesi.
Liberazione anticipata speciale
Il decreto amplia, fino al 2015, il beneficio dell'aumento dei giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L'applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non è una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti; l'efficacia | della norma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del Giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi previsti (art.4 bis dell'ordinamento penitenziario) è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione.
Tutela dei detenuti
Si introduce un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, che nella prassi troppo spesso rimangono lettera morta. Il decreto legge prevede una procedura di ottemperanza delle decisioni del magistrato di sorveglianza, che può anche nominare un commissario straordinario (cosiddetto ad acta) per l'esecuzione dei provvedimenti. Il decreto, poi, istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.
Semplificazione
Sono introdotte alcune semplificazioni nella trattazione di alcune materie attribuite alla magistratura di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, infatti, potrà procedere senza formalità, salva opposizione all'ordinanza con cui definisce il procedimento (articolo 667, comma 4, codice di procedura penale), nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e lo stesso potrà fare il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione e alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Extracomunitari
Sono ampliati i casi in cui possono essere espulsi gli extracomunitari condannati, per i quali vengono anticipate le procedure di identificazione fin dal momento dell'arresto.
Crediti d'imposta
Il decreto chiarisce che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti e internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi; viene anche prorogato il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 193/ 2000, e della legge 381/1991: l'obiettivo è assicurare concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti e internati.

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