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venerdì 24 gennaio 2014

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DELL'AVV. MARILENA DI FONZO ATTENTA UDITRICE


 


Corso per la formazione continua degli avvocati indetto dalla camera penale
“Il diritto penale e le sfide della contemporaneità”.
Presso l’Università – Facoltà di Giurisprudenza



S. Maria C.V. ( di Ferdinando Terlizzi ) In una sala gremita dell’Università si è svolta giovedì la prima lezione sulla preparazione continua degli avvocati organizzata dalla camera penale con la collaborazione dell’ordine degli avvocati e della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università sammaritana. Ha moderato l’incontro l’Avv. Camillo Irace dopo i saluti e  i ringraziamenti ai partecipanti e agli organizzatori e quindi alla camera penale al consiglio dell'ordine, procura e università.
Ha quindi preso la parola il Procuratore della Repubblica,  Corrado Lembo  il quale ha iniziato  con una riflessione di carattere generale partendo da Bobbio che alla fine degli anni sessanta affacciò all'idea di un diritto penale promozionale, formato non solo da precetti e sanzioni ma che inducesse a comportamenti virtuosi. Oggi il suo pensiero è ripreso nel diritto attuale aggiungendo all'idea di un diritto penale promozionale, un diritto gioviale emozionale che individua nel femminicidio una nuova figura di reato. Sul piano pratico operativo si è preso consapevolezza di fenomeni sociali che non può occuparsene solo il penalista ma l'intero sistema operativo. La stessa procura si occupa non solo delle possibili applicazioni interpretazioni ma attraverso intese e protocolli è entrata a far parte di una rete sociale culturale ed operativa che con l'accertamento dei reati nuovi possa reprimere evitare punire la commissione degli stessi. Come si coniugano poi queste nuove norme con un più indulgente atteggiamento che il legislatore ha previsto per i detenuti? Si necessita quindi di un giusto bilanciamento fra lo svuotamento delle carceri e l’inasprimento delle pene per queste nuove figure di reato.

Dopo il saluto del Preside Califano ha preso la parola il presidentec emerito della camera penale avv. Giuseppe Garofalo, il quale, tra l’altro, ha detto: “ Il tema prescelto è indubbiamente di attualità ma non nuovo. Uno storico napoletano di origine genovese D'oria partiva dal concetto secondo il quale senza conoscere il contesto sociale in cui una legge nasce non se ne può capire il significato. Si ritorna al concetto che la pena sia un deterrente alla commissione di un reato. In materia di violenza sulla donna si è verificato spesso il caso di omicidio-suicidio. In realtà la violenza suddetta è storia antica e ripercorrendo la storia alcune leggi a tutela della donna erano addirittura più garantiste di quelle attuali. Le prime costituzioni di Melfi (Federico II 1831) disponevano che l'aggressione alla prostituta comportava la pena di morte. Il matrimonio non estingueva il reato di violenza sulla donna. Era prevista una pena anche nei confronti di chi assisteva passivamente ad un'aggressione sulla donna e non fosse intervenuto. La medesima legge prevedeva di contro anche la punizione della donna che falsamente accusava un uomo della violenza mai ricevuta. In merito poi alla molestia poi, una legge del 1963 puniva coloro che baciavano le donne nelle pubbliche piazze. All'epoca infatti poteva qualificarsi una molestia il baciare una donna pubblicamente. Il re D'Angiò emise una legge con cui la fattispecie de quo fosse punita con la pena di morte, legge manipolata dai giudici che per ovviarne o restringerne l'applicazione la ritenevano applicabile solo nel regno di Napoli. Solo successivamente il vicerè la riesumò estendendola a tutto il regno”.
L’illustre oratore ( storico e autore di  pregevoli opere letterarie) ha poi così proseguito:”  Con il dominio spagnolo a napoli, e instaurata la monarchia Borbone Carlo III la costituzione del regno 1738 al parag 9, poiché erano le donne a molestare gli uomini affinchè questi ultimi fossero costretti al matrimonio, sanciva che in caso di denuncia falsa di stuprodella donna, questa veniva arrestata ( se nobile aveva i domiciliari non a casa propria ma a casa di un parente o in un convento, se non nobile restava in carcere)fino alla conclusione delle indagini. In sostanza l'argomento oggetto del convegno era già arginato nel passato. Oggi sono molto di più le violenze sulle donne essendo cambiato l'assetto sociale in cui la stessa si sviluppa conclude l'intervento con un detto di un poeta napoletano TITO VALENTINO “IL RAPPORTO CON LE DONNE E' UNA MATASSA PIU' LA GIRATE PIU' PUZZA”.


E’ stata poi la volta del prof. BALBI il quale ha parlato sull’inquadramento generale della legge. In particolare ha detto: “La Violenza di genere: violenza psicologica, sessuale, forti limitazione economiche da parte del partner che comporta come conseguenza depressione fino ad arrivare all'istinto omicida. In Italia la criminalità sessuale è alta. Un'indagine del ministero condotta nel 97 stima che 5milioni di donne in età compresa fra i 14 e i 70 anni hanno subito almeno una violenza, 1 milione l'ipotesi di stupro e il contesto in cui si sviluppa è nel rapporto di coppia. La questione è quindi essenz culturale e sociale e in tal senso non è il diritto penale il miglior deterrente per frenare il problema ma è il porre in essere strutture di sostegno sociale socio- assistenziale poco presenti sul territorio il diritto penale assolve nel campo solo una funzione social preventiva. Il prof ripercorre il Dleg 93/2013 e le varie forme di violenza iniziando dall'art 572 cp passando per lo stolking e mobbing. Rileva inoltre che il legislatore nel dettato letterale “ chiunque con violenza minaccia abuso di autorità...” restringe l'ambito di operatività della norma se si considera l'esempio di un ginecologo che con la propria attività possa molestare una sua paziente in quanto il suo agire non potendo rientrare nella violenza minaccia o abuso di potere potrebbe restare impunito non configurandosi l'ipotesi della fattispecie tipicamente prevista dalla norma. Sul problema interviene la giurisprudenza che volendo sanzionare ipotesi suddette aggiunge in via giurisprudenziale alla violenza minaccia e abuso di autorità, l'inganno quale ipotesi di violenza seppur tassativamente non prevista.

Dal canto suo il Dr. Carlo Fucci – dopo aver elogiato l’intervento di Giuseppe Garofalo – ha ripercorso  la legge di conversione 15-10-2013 n 119 del decreto n 93/2013 ritenendola norma introduttiva di maggiore tutela della persona offesa della violenza di genere. Si sofferma in particolar modo sulla remissione di querela che non impedisce comunque l'azione d'ufficio per lesioni. E si sofferma sulle misure cautelari art 582 cp. Circa l'allontanamento della casa familiare pone un quesito : può il pm chiedere una misura più restrittiva dell'allontanamento in sede di convalida? Per fucci la risposta al quesito è affermativa perchè il pm può avere notizie atti di indagini più ampie rispetto a quelle che la PG avesse al momento dell'arresto in flagranza.
In chiusura Angelo RAUCCI, presidente della Camera Penale ha esaminato l’art. 299 cpp e relative modifiche in applicazione ai reati di violenza contro le donne. Ha sottolineato l'importanza del contraddittorio fra le parti e sulla possibilità negata al difensore di contro dedurre su quelle memorie presentate dalla persona offesa a seguito della notifa di 415 bis.
Poi avviandosi alla conclusione ha detto: “ Circa poi l'allontanamento dalla casa familiare sottolinea di quanto spesso si utilizzi lo strumento penale per rafforzare un procedimento civile. Si pensi all'esempio di separazione fra coniugi essendo le violenze di facile costume nell'ambiente familiare e quindi quanto spesso si utilizzi tale strumento per ottenere vantaggi in sede civile. Circa le intercettazioni pone il problema dell'abuso nell'utilizzazione di tale strumento nello stolking e del problema poi dell'ammissibilità all'utilizzazione delle stesse nel processo penale instaurato”.




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