Corso per la
formazione continua degli avvocati indetto dalla camera penale
“Il diritto penale
e le sfide della contemporaneità”.
Presso
l’Università – Facoltà di Giurisprudenza
S. Maria C.V. ( di Ferdinando Terlizzi ) In una sala gremita
dell’Università si è svolta giovedì la prima lezione sulla preparazione
continua degli avvocati organizzata dalla camera penale con la collaborazione
dell’ordine degli avvocati e della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
sammaritana. Ha moderato l’incontro l’Avv. Camillo Irace dopo i saluti e i ringraziamenti
ai partecipanti e agli organizzatori e quindi alla camera penale al consiglio
dell'ordine, procura e università.
Ha quindi preso la parola il Procuratore della Repubblica, Corrado Lembo il quale ha iniziato con una riflessione di
carattere generale partendo da Bobbio che alla fine degli anni sessanta
affacciò all'idea di un diritto penale promozionale, formato non solo da
precetti e sanzioni ma che inducesse a comportamenti virtuosi. Oggi il suo
pensiero è ripreso nel diritto attuale aggiungendo all'idea di un diritto
penale promozionale, un diritto gioviale emozionale che individua nel
femminicidio una nuova figura di reato. Sul piano pratico operativo si è preso
consapevolezza di fenomeni sociali che non può occuparsene solo il penalista ma
l'intero sistema operativo. La stessa procura si occupa non solo delle
possibili applicazioni interpretazioni ma attraverso intese e protocolli è
entrata a far parte di una rete sociale culturale ed operativa che con
l'accertamento dei reati nuovi possa reprimere evitare punire la commissione
degli stessi. Come si coniugano poi queste nuove norme con un più indulgente
atteggiamento che il legislatore ha previsto per i detenuti? Si necessita
quindi di un giusto bilanciamento fra lo svuotamento delle carceri e
l’inasprimento delle pene per queste nuove figure di reato.
Dopo il saluto del Preside Califano ha preso la parola il presidentec emerito della
camera penale avv. Giuseppe Garofalo, il quale, tra l’altro, ha detto: “ Il tema prescelto è indubbiamente di attualità ma non nuovo. Uno
storico napoletano di origine genovese D'oria partiva dal concetto secondo il
quale senza conoscere il contesto sociale in cui una legge nasce non se ne può
capire il significato. Si ritorna al concetto che la pena sia un deterrente
alla commissione di un reato. In materia di violenza sulla donna si è
verificato spesso il caso di omicidio-suicidio. In realtà la violenza suddetta
è storia antica e ripercorrendo la storia alcune leggi a tutela della donna
erano addirittura più garantiste di quelle attuali. Le prime costituzioni di
Melfi (Federico II 1831) disponevano che l'aggressione alla prostituta
comportava la pena di morte. Il matrimonio non estingueva il reato di violenza
sulla donna. Era prevista una pena anche nei confronti di chi assisteva
passivamente ad un'aggressione sulla donna e non fosse intervenuto. La medesima
legge prevedeva di contro anche la punizione della donna che falsamente
accusava un uomo della violenza mai ricevuta. In merito poi alla molestia poi,
una legge del 1963 puniva coloro che baciavano le donne nelle pubbliche piazze.
All'epoca infatti poteva qualificarsi una molestia il baciare una donna
pubblicamente. Il re D'Angiò emise una legge con cui la fattispecie de quo
fosse punita con la pena di morte, legge manipolata dai giudici che per
ovviarne o restringerne l'applicazione la ritenevano applicabile solo nel regno
di Napoli. Solo successivamente il vicerè la riesumò estendendola a tutto il
regno”.
L’illustre oratore ( storico e autore di pregevoli opere letterarie) ha poi così
proseguito:” Con il dominio spagnolo a
napoli, e instaurata la monarchia Borbone Carlo III la costituzione del regno
1738 al parag 9, poiché erano le donne a molestare gli uomini affinchè questi
ultimi fossero costretti al matrimonio, sanciva che in caso di denuncia falsa
di stuprodella donna, questa veniva arrestata ( se nobile aveva i domiciliari
non a casa propria ma a casa di un parente o in un convento, se non nobile restava
in carcere)fino alla conclusione delle indagini. In sostanza l'argomento
oggetto del convegno era già arginato nel passato. Oggi sono molto di più le
violenze sulle donne essendo cambiato l'assetto sociale in cui la stessa si
sviluppa conclude l'intervento con un detto di un poeta napoletano TITO
VALENTINO “IL RAPPORTO CON LE DONNE E' UNA MATASSA PIU' LA GIRATE PIU' PUZZA”.
E’ stata poi la volta del prof. BALBI il quale ha parlato sull’inquadramento generale della legge. In particolare ha detto: “La
Violenza di genere: violenza psicologica, sessuale, forti limitazione
economiche da parte del partner che comporta come conseguenza depressione fino
ad arrivare all'istinto omicida. In Italia la criminalità sessuale è alta.
Un'indagine del ministero condotta nel 97 stima che 5milioni di donne in età
compresa fra i 14 e i 70 anni hanno subito almeno una violenza, 1 milione
l'ipotesi di stupro e il contesto in cui si sviluppa è nel rapporto di coppia.
La questione è quindi essenz culturale e sociale e in tal senso non è il
diritto penale il miglior deterrente per frenare il problema ma è il porre in
essere strutture di sostegno sociale socio- assistenziale poco presenti sul
territorio il diritto penale assolve nel campo solo una funzione social
preventiva. Il prof ripercorre il Dleg 93/2013 e le varie forme di violenza
iniziando dall'art 572 cp passando per lo stolking e mobbing. Rileva inoltre
che il legislatore nel dettato letterale “ chiunque con violenza minaccia abuso
di autorità...” restringe l'ambito di operatività della norma se si considera
l'esempio di un ginecologo che con la propria attività possa molestare una sua
paziente in quanto il suo agire non potendo rientrare nella violenza minaccia o
abuso di potere potrebbe restare impunito non configurandosi l'ipotesi della
fattispecie tipicamente prevista dalla norma. Sul problema interviene la
giurisprudenza che volendo sanzionare ipotesi suddette aggiunge in via
giurisprudenziale alla violenza minaccia e abuso di autorità, l'inganno quale
ipotesi di violenza seppur tassativamente non prevista.
Dal canto suo il Dr. Carlo Fucci – dopo aver elogiato
l’intervento di Giuseppe Garofalo – ha ripercorso la legge di conversione 15-10-2013 n 119 del
decreto n 93/2013 ritenendola norma introduttiva di maggiore tutela della
persona offesa della violenza di genere. Si sofferma in particolar modo sulla
remissione di querela che non impedisce comunque l'azione d'ufficio per
lesioni. E si sofferma sulle misure cautelari art 582 cp. Circa
l'allontanamento della casa familiare pone un quesito : può il pm chiedere una
misura più restrittiva dell'allontanamento in sede di convalida? Per fucci la
risposta al quesito è affermativa perchè il pm può avere notizie atti di
indagini più ampie rispetto a quelle che la PG avesse al momento dell'arresto
in flagranza.
In chiusura Angelo RAUCCI, presidente della Camera Penale ha esaminato l’art. 299 cpp e relative modifiche in applicazione ai reati di
violenza contro le donne. Ha sottolineato l'importanza del contraddittorio fra
le parti e sulla possibilità negata al difensore di contro dedurre su quelle
memorie presentate dalla persona offesa a seguito della notifa di 415 bis.
Poi avviandosi alla conclusione ha detto: “ Circa poi
l'allontanamento dalla casa familiare sottolinea di quanto spesso si utilizzi
lo strumento penale per rafforzare un procedimento civile. Si pensi all'esempio
di separazione fra coniugi essendo le violenze di facile costume nell'ambiente
familiare e quindi quanto spesso si utilizzi tale strumento per ottenere
vantaggi in sede civile.
Circa le intercettazioni pone il problema dell'abuso
nell'utilizzazione di tale strumento nello stolking e del problema poi
dell'ammissibilità all'utilizzazione delle stesse nel processo penale
instaurato”.
Nessun commento:
Posta un commento