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giovedì 6 marzo 2014

Il giorno in cui avrò notizia che un P.M. inquisitore, un secondino, un poliziotto, un carabiniere e principalmente un finanziere, saranno condannati per tortura, per aver estorto deposizioni da innocenti, io andrò a festeggiare all’Osteria del Baccalà di Antonio Ruggiero ( Caianello) e mi ubriacherò con il migliore vino della Galardi di Sessa Aurunca… assieme al mio editore Enzo Vollucci.


Il giorno in cui  avrò notizia che un P.M. 

inquisitore, un secondino, un poliziotto, un 

carabiniere e principalmente un finanziere,  

saranno condannati per tortura,  per aver 

estorto deposizioni da innocenti,  io andrò a 

festeggiare  all’Osteria del Baccalà di Antonio 

Ruggiero ( Caianello) e mi ubriacherò con il 

migliore vino della Galardi di Sessa 

Aurunca… assieme al mio editore Enzo 

Vollucci.








Il reato di tortura arriva in Italia, oggi il sì del Senato: 

ecco cosa cambierà
 
Il Senato ha approvato oggi il disegno di legge che 

introduce in Italia il reato di tortura. Ecco cosa 

cambierà.



Il testo approvato prevede l’introduzione nel codice penale degli articoli 613-bis, che disciplina il delitto di tortura, e 613-ter, che incrimina la condotta del pubblico ufficiale che istiga altri alla commissione del fatto.
La tortura sarà un reato comune, connotato da un dolo generico, e non un reato specifico riguardante esclusivamente i funzionari pubblici, come invece chiesto a gran voce da più parti.
Vediamo nel dettaglio cosa è stato introdotto e quali modifiche sono state apportate:
Art. 613-bis - (Tortura) - Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell’ergastolo.
Art. 613-ter – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
A questi si aggiungono delle modifiche ad articoli esistenti al fine di precisare che:
Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Non può essere riconosciuta l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a
procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale

internazionale.

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