Translate

mercoledì 5 marzo 2014

Il reato di tortura arriva in Italia, oggi il sì del Senato: ecco cosa cambierà

Il Senato ha approvato oggi il disegno di legge che introduce in Italia il reato di tortura. Ecco cosa cambierà.


Il testo approvato prevede l’introduzione nel codice penale degli articoli 613-bis, che disciplina il delitto di tortura, e 613-ter, che incrimina la condotta del pubblico ufficiale che istiga altri alla commissione del fatto.
La tortura sarà un reato comune, connotato da un dolo generico, e non un reato specifico riguardante esclusivamente i funzionari pubblici, come invece chiesto a gran voce da più parti.
Vediamo nel dettaglio cosa è stato introdotto e quali modifiche sono state apportate:
  • Art. 613-bis - (Tortura) - Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.
    Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate.
    Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
    Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell’ergastolo.
  • Art. 613-ter – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
A questi si aggiungono delle modifiche ad articoli esistenti al fine di precisare che:
  • Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
  • Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
  • Non può essere riconosciuta l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a
    procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale
    internazionale.

La prima reazione non proprio soddisfatta è stata proprio del relatore Manconi:
La mia critica non si limita ad alcune questioni, pur rilevanti, ma all’impianto ed all’ispirazione complessiva del disegno di legge a mio avviso depotenziato in misura rilevante nel suo significato, come la prospettiva e la finalità di questa normativa, a partire dalla formulazione che prevede la reiterazione degli atti di violenza, cioè il fatto che debbano essere ripetuti perché si dia la fattispecie della tortura. Il motivo fondamentale di critica è tuttavia un altro, nel provvedimento la tortura non è qualificata come reato proprio ma comune, quindi imputabile a qualunque cittadino e non solo ai titolari di funzione pubblica, cioè alle forze dell’ordine, come avviene invece in molti altri paesi occidentali. Senza questa previsione il provvedimento ne risulta devitalizzato.
A quella ha fatto seguito il commento del senatore di Sel Peppe De Cristofaro, che ha definito questo disegno di legge un’occasione mancata:
Sarebbe stato necessario fare della tortura un reato proprio e collegarlo all’abuso di potere, giacché la tortura attiene precisamente agli arbitri del potere, come quelli che si verificarono a Genova nel luglio del 2001 o come quelli che sono costati la vita a Stefano Cucchi e Federico Aldovrandi. Per questo consideriamo questa norma non un punto di arrivo ma una tappa intermedia. Riprenderemo immediatamente la nostra battaglia perché la tortura diventi a tutti gli effetti un reato proprio.
E di soddisfazione, invece, il commento del senatore del Pd Felice Casson:
Il divieto di tortura entra finalmente tra i reati previsti in Italia. L’uso della tortura e ogni trattamento umiliante e degradante rappresentano la negazione di tutti i diritti umani. Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto internazionale dei diritti dell’uomo come espressione diretta del valore della dignità umana, consacra un valore fondamentale nella società democratica e costituisce il contenuto di una norma imperativa del diritto internazionale generale.
Il provvedimento, ora, passerà alla Camera.

Nessun commento:

Posta un commento