Translate

mercoledì 14 maggio 2014

GOOGLE E DIRITTO ALL’OBLIO. ISTITUTO ITALIANO DELLA PRIVACY SCETTICO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA UE. Luca Bolognini: “"Il tema del diritto all`oblio è cruciale e merita sicuramente un grande sforzo di adeguamento legislativo, ma a nostro avviso non può essere affrontato piegando alle esigenze e alle urgenze del 2014 una direttiva scritta nel 1995, quando internet era agli albori e i motori di ricerca nemmeno esistevano”.




Roma, 14 maggio 2014.  L`Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati manifesta scetticismo sulla sentenza della Corte di Giustizia, sul caso Google Spain vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González.L'avvocato Luca Bolognini, presidente dell'Istituto, commenta così il provvedimento: "Sul diritto all`oblio, ci sembra che il nostro Garante Privacy italiano abbia fatto molto meglio della Corte di Giustizia. Da anni, porta avanti un`interpretazione ragionevole che pone gli oneri di cancellazione o modifica dei dati pubblicati sul web a carico dei content provider, come gli editori di giornali, perché sono loro - per loro scopi del tutto legittimi - a diffondere i dati in internet. Fatto sta che nell`interpretazione della Corte, un motore di ricerca - che è un mero sistema di indicizzazione/consultazione di contenuti - diventa Titolare del trattamento dei dati delle persone di cui isiti pubblicano i dati e come tale deve rispondere alle richieste di cancellazione degli interessati. Questo ci sembraparossistico". Bolognini aggiunge: "Il tema del diritto all`oblio è cruciale e merita sicuramente un grande sforzo di adeguamento legislativo, ma a nostro avviso non può essere affrontato piegando alle esigenze e alle urgenze del 2014 una direttiva scritta nel 1995, quando internet era agli albori e i motori di ricerca nemmeno esistevano. Di più, la Corte pare applicare una inedita divaricazione di discipline - quasi due pesi e due misure giuridiche - rispetto all`interesse pubblico astratto comportato da un`informazione (ad esempio una notizia pubblicata sul sito di un editore) e all`interesse legittimo dell`utente (noi non avremmo tema di definirlo diritto, anche alla luce dell`art. 10della CEDU) all`accesso concreto all`informazione nell`era digitale. L`interesse pubblico astratto alla notizia finisce,nella ricostruzione interpretativa della Corte, per pesare di più dell`accesso concreto ad essa, mediante motore di ricerca. Tutto questo non ci pare al passo coi tempi e con le tecnologie dell`informazione e della comunicazione. C`è da aspettarsi, eprobabilmente da auspicare, che sul punto si esprima presto anche la Corte Europea dei Diritti dell`Uomo". (TMnews)

Nessun commento:

Posta un commento