Al centro Centore, a sinistra l'avvocato penalista Iannotti a destra l'avv. Santoro |
Di strumenti “ di Giustizia
alternativa”, ovvero di quelle forme di risoluzione di conflitti e liti che
necessariamente debbono intervenire non più attraverso la tradizionale
Magistratura e che secondo una terminologia anglosassone vengono definiti come “ADR”, ovvero
“Alternative Dispute Resolution”, sono sempre più presenti nel nostro
ordinamento ed è un bene, per la
Comunità che si radichino nella cultura giuridica italiana.
Sia pure da poco gli stessi “ si
sono affacciati” nella nostra Legislazione, su impulso, occorre dirlo, di una
direttiva europea e trovano sempre più spazio tra gli operatori di diritto.
Nell’ambito civilistico
oramai sono sempre più presenti ed è un
bene che si attivino corsi di formazione, seminari di studi, approfondimenti,
da parte di scuole ed istituzioni le più varie.
E va riconosciuta, senza mezzi
termini, anche l’incontro che si tiene stamane, promosso e portato avanti, da “Forum”.
E certamente i partecipanti
avranno da apprendere e da proporre.
Le esperienze sono tante e la giurisprudenza interviene sempre più
ampiamente.
Ciò detto, mi permetto di
sottolineare che le une e le altre intervengono, a livello legislativo e anche
a livello di decisioni e di pronunzie, anche nella “conflittualità” che si
genera e si è generata nel rapporto tra “cittadino e pubblica amministrazione”.
E che interessa particolarmente
chi scrive, per la sua ultradecennale esperienza, quale avvocato, innanzi al TAR e al Consiglio
di Stato, di problematiche strettamente amministrative.
Vorrei ricordare che i primi
interventi di ADR sono stati fissati con la legge n.241/90 e successive leggi,
con la previsione ( obbligatoria, naturalmente) di un procedimento di giustizia
“alternativa” particolarmente quando una Amministrazione ( e per essa parliamo
sia dell’ente locale per antonomasia, costituito da una amministrazione
comunale e sia di un Ministero o comunque di altra istituzione pubblica),
procedimento che impone, ripeto, prima
dell’assunzione di un provvedimento amministrativo e di contenuto negativo, una
informativa, la indicazione di un
funzionario responsabile del
procedimento al quale rimettersi ed indirizzare tutte le ragioni del privato,
e, di poi, la comparazione degli interessi pubblici e di quelli privati, e di
poi ancora un “responso / risoluzione”
che ha tutti i caratteri della “mediazione”.
Non solo, sempre nella citata
legge, rivoluzionaria rispetto al passato, epoca in cui la “sudditanza” del cittadino nei riguardi
dello “Stato inteso in senso ampio” e che si faceva “sentire” fortemente, anche
nell’ambito della conflittualità, a tal punto che non era proprio ipotizzabile
un procedimento di natura “mediatica”, vengono fissati anche termini di
“risposta” e, addirittura, di responsabilità degli operatori pubblici. Il
cammino, naturalmente, è ancora lungo ma questa “apertura” di uno strumento
“ADR” anche nel campo dell’amministrazione pubblica, è significativo. Ed è, comunque, necessario per metter fine,
in termini pratici, anche alla inflazione di ricorsi innanzi alle Magistrature amministrative,
quali sono quelle rappresentate dal TAR e Consiglio di Stato. E lo sono e lo
sono stato per “l’uso ed abuso” del “potere pubblico”, generatore di liti e,
ripeto, sempre più e fortunatamente perchè ci si è allontanati da quella
visione di sudditanza che, purtroppo, tardava a scomparire. Altre forme di ADR,
un poco più specificatamente, si rinvengono nella contrattualistica degli
appalti pubblici, ove è prevista, prima di darsi luogo ad un contenzioso vero e
proprio, l’esame e la possibilità compositiva di “riserve” e comunque di
conflittualità che si generano tra la stazione appaltante e l’appaltatore.
Anche qui, ripeto, la forma di mediazione preventiva ed obbligatoria ha la sua
rilevanza e genera effetti positivi sia perchè riduce i tempi di un contenzioso
giudiziario vero e proprio, nell’interesse pubblico e quello privato, e sia
perchè evita “l’alterazione” dei rapporti tra le due parti conflittuali,
alterazione che non poche volte comporta poi corollari anche di rilevanza
penale, come quelli di “sollecitazione” e di “ collusioni” o di fenomeni di
corruzione, all’insegna della “necessità” e delle dinamiche che si generano.
Che ben vengano, abbondantemente,
altri strumenti di ADR, di carattere pubblico e amministrativo.
Con questi auspici auguro a “Forum”
un buon lavoro.
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