Translate

giovedì 17 luglio 2014

IL PROF. CIRO CENTORE, AMMINISTRATIVISTA, INTERVIENE NEL DIBATTITO APERTO DA "FORUM" SULLA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE CIVILE - SECONDO L'ILLUSTRE ESPERTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO L'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE ANDREBBE APPLICATO ANCHE ALLE CAUSE DEL TAR  
Al centro Centore, a sinistra l'avvocato penalista Iannotti a destra l'avv. Santoro 





Di strumenti “ di Giustizia alternativa”, ovvero di quelle forme di risoluzione di conflitti e liti che necessariamente debbono intervenire non più attraverso la tradizionale Magistratura e che secondo una terminologia anglosassone  vengono definiti come “ADR”, ovvero “Alternative Dispute Resolution”, sono sempre più presenti nel nostro ordinamento ed è un bene, per la Comunità che si radichino nella cultura giuridica italiana.
Sia pure da poco gli stessi “ si sono affacciati” nella nostra Legislazione, su impulso, occorre dirlo, di una direttiva europea e trovano sempre più spazio tra gli operatori di diritto.
Nell’ambito civilistico oramai  sono sempre più presenti ed è un bene che si attivino corsi di formazione, seminari di studi, approfondimenti, da parte di scuole ed istituzioni le più varie.
E va riconosciuta, senza mezzi termini, anche l’incontro che si tiene stamane, promosso  e portato avanti, da “Forum”.
E certamente i partecipanti avranno da apprendere e da proporre.
Le esperienze sono tante  e la giurisprudenza interviene sempre più ampiamente.
Ciò detto, mi permetto di sottolineare che le une e le altre intervengono, a livello legislativo e anche a livello di decisioni e di pronunzie, anche nella “conflittualità” che si genera e si è generata nel rapporto tra “cittadino e pubblica amministrazione”.
E che interessa particolarmente chi scrive, per la sua ultradecennale esperienza,  quale avvocato, innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, di problematiche strettamente amministrative.
Vorrei ricordare che i primi interventi di ADR sono stati fissati con la legge n.241/90 e successive leggi, con la previsione ( obbligatoria, naturalmente) di un procedimento di giustizia “alternativa” particolarmente quando una Amministrazione ( e per essa parliamo sia dell’ente locale per antonomasia, costituito da una amministrazione comunale e sia di un Ministero o comunque di altra istituzione pubblica), procedimento  che impone, ripeto, prima dell’assunzione di un provvedimento amministrativo e di contenuto negativo, una informativa,  la indicazione di un funzionario  responsabile del procedimento al quale rimettersi ed indirizzare tutte le ragioni del privato, e, di poi, la comparazione degli interessi pubblici e di quelli privati, e di poi ancora un “responso / risoluzione”  che ha tutti i caratteri della “mediazione”.
Non solo, sempre nella citata legge, rivoluzionaria rispetto al passato, epoca in cui  la “sudditanza” del cittadino nei riguardi dello “Stato inteso in senso ampio” e che si faceva “sentire” fortemente, anche nell’ambito della conflittualità, a tal punto che non era proprio ipotizzabile un procedimento di natura “mediatica”, vengono fissati anche termini di “risposta” e, addirittura, di responsabilità degli operatori pubblici. Il cammino, naturalmente, è ancora lungo ma questa “apertura” di uno strumento “ADR” anche nel campo dell’amministrazione pubblica, è significativo.  Ed è, comunque, necessario per metter fine, in termini pratici, anche alla inflazione di ricorsi  innanzi alle Magistrature amministrative, quali sono quelle rappresentate dal TAR e Consiglio di Stato. E lo sono e lo sono stato per “l’uso ed abuso” del “potere pubblico”, generatore di liti e, ripeto, sempre più e fortunatamente perchè ci si è allontanati da quella visione di sudditanza che, purtroppo, tardava a scomparire. Altre forme di ADR, un poco più specificatamente, si rinvengono nella contrattualistica degli appalti pubblici, ove è prevista, prima di darsi luogo ad un contenzioso vero e proprio, l’esame e la possibilità compositiva di “riserve” e comunque di conflittualità che si generano tra la stazione appaltante e l’appaltatore. Anche qui, ripeto, la forma di mediazione preventiva ed obbligatoria ha la sua rilevanza e genera effetti positivi sia perchè riduce i tempi di un contenzioso giudiziario vero e proprio, nell’interesse pubblico e quello privato, e sia perchè evita “l’alterazione” dei rapporti tra le due parti conflittuali, alterazione che non poche volte comporta poi corollari anche di rilevanza penale, come quelli di “sollecitazione” e di “ collusioni” o di fenomeni di corruzione, all’insegna della “necessità” e delle dinamiche che si generano.
Che ben vengano, abbondantemente, altri strumenti di ADR, di carattere pubblico e amministrativo.
Con questi auspici auguro a “Forum” un buon lavoro.


Nessun commento:

Posta un commento