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lunedì 15 dicembre 2014


Diffamazione. Il bicchiere mezzo pieno del pdl all’esame della Camera. Il testo è stato migliorato al Senato, ma non abbastanza. Cosa occorre cambiare ancora per affrontare veramente i problemi reali, per evitare l’ennesima occasione mancata in 66 anni. 


di Andrea Di Pietro* 





“Il testo del progetto di legge all’esame della Camera fa fare alla normativa sulla diffamazione un passo avanti insufficiente, lascia numerosi problemi irrisolti e ne crea di nuovi”, ha affermato, in modo diretto e chiaro, il 9 dicembre scorso, in una audizione alla Commissione Giustizia della Camera, una delegazione di “Ossigeno per l’Informazione”. L’Osservatorio ha sottolineato un dato allarmante sulla situazione italiana:  il 38 per cento delle intimidazioni registrate nei confronti dei giornalisti negli ultimi quattro anni è dovuto a querele pretestuose e richieste di danni infondate.


La delegazione di Ossigeno per l’informazione (di cui facevo parte insieme ad Alberto Spampinato e Giuseppe Mennella) ha quindi sollecitato alcune correzioni essenziali, che si sono rivelate largamente consonanti con le richieste avanzate, nella stessa occasione, dalla Fieg e da Confindustria Digitale. Segno che Ossigeno ha posto problemi oggettivi, avvertiti non solo dalla categoria dei giornalisti. Problemi della cui fondatezza la presidente della Commissione Giustizia, Donatella Ferrante, ha dato atto, assicurando che il Parlamento si sente impegnato a sciogliere proprio questi nodi.


Nella valutazione di Ossigeno il “passo in avanti” è rappresentato sicuramente dalle seguenti innovazioni: l’eliminazione della pena detentiva per il reato di diffamazione semplice e a mezzo stampa; la scelta di rendere causa di non punibilità per il giornalista la pubblicazione della rettifica eseguita a norma di legge; il riconoscimento del diritto dell’autore dell’articolo di far pubblicare la rettifica in caso di inerzia del direttore, attualmente disconosciuto; il rafforzamento della norma che disincentiva le querele temerarie a fini intimidatori nei confronti del giornalista, sostituendo la previsione di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (prevista nel testo varato dalla Camera in prima lettura) con la condanna al pagamento di una somma in via equitativa da versare a chi è stato querelato ingiustamente o infondatamente; l’abrogazione della riparazione pecuniaria, ormai pletorica rispetto alla procedura di risarcimento del danno; l’estensione esplicita dell’obbligo di rettifica prevista dalla legge sulla Stampa alle testate giornalistiche on line registrate e alle testate giornalistiche radiotelevisive.


Novità importanti che colmano alcuni vuoti, novità tuttavia “insufficienti”, per molteplici ragioni. Innanzi tutto perché – a differenza di ciò che accade in altri Paesi europei e della tendenza giuridica indicata in questo settore dalle istituzioni internazionali – la diffamazione resta un reato, e ciò ha varie conseguenze negative. Conseguenze che si sommano a quelle prodotte dalle alte pene pecuniarie previste dal progetto di legge che, non essendo commisurate alle capacità reddituali e patrimoniali dei condannati, sono altissime per molti giornalisti e per molti piccoli editori, e perciò rischiano di mettere, a chi fa informazione, più paura di quanto non facciano adesso le pene detentive, che nella prassi comune sono di fatto inapplicate dai Giudici italiani, grazie alla costante concessione delle circostanze attenuanti generiche a giornalista e direttore.



In base al nuovo testo all’esame della Camera, la multa che sostituisce il carcere peserà mediamente tra 3000 euro a 7000 euro per ogni processo penale. A questa somma il condannato dovrà aggiungere il risarcimento del danno e le spese legali proprie e della controparte. Quindi, un salasso!


Un altro aspetto regolato in modo insufficiente, e suscettibile di creare gravi problemi, riguarda la rigida procedura che prevede la non punibilità soltanto se la rettifica viene pubblicata senza commento, senza risposta. Su questo punto Ossigeno ha segnalato il rischio di gravi abusi e di una interpretazione ambigua. Perciò ha proposto alla Commissione Giustizia di precisare che si intende vietare soltanto il commento “contestuale” alla pubblicazione della rettifica, e non la possibilità del giornalista di replicare, se necessario, in un secondo momento, alle affermazioni in essa contenute. Un’altra insufficienza: rimane in vigore l’art. 596 codice penale che vieta al giornalista di difendersi provando la verità di quel che scrive. E’ un fatto grave, considerato che la Giurisprudenza di merito e legittimità non applica questa norma da 50 anni, ritenendola in contrasto con l’art. 21 della Costituzione.


Inoltre, per frenate le querele temerarie non si è fatto abbastanza: è necessario introdurre non una facoltà eventuale, ma un automatismo della condanna a versare una riparazione in via equitativa ogni volta che il Giudice emette una sentenza di assoluzione per il giornalista “perché il fatto non sussiste”.


A 66 anni dall’approvazione della Legge sulla Stampa, purtroppo, ancora una volta, il Parlamento sta perdendo l’occasione storica di depenalizzare la diffamazione, o almeno di affermare che questo ontologicamente è un reato colposo e non doloso. Ciò è necessario per ridurre la pressione intimidatoria esercitata dal rischio di pagare in proprio alti risarcimenti a causa di un errore, consentendo ai giornalisti di assicurarsi come possono fare medici, avvocati, ingegneri, e altre categorie professionali, senza subire questa barbarie giudiziaria e umana.


Dirà il lettore: ma così la macchina del fango come si ferma? Consentendo l’assicurazione non si darebbe licenza a chi diffonde consapevolmente informazioni false per danneggiare qualcuno e trarne profitto? No, il progetto di legge in esame ha già previsto una fattispecie a dolo c.d. diretto, stabilendo che sarà punito con una multa più elevata (da 10 mila euro a 50 mila euro) chi offende attribuendo a qualcuno “un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità”.


Occorre ammettere che normalmente il giornalista sbaglia in buona fede (fattispecie colposa) e deve essere punito severamente soltanto quando è dimostrata l’ipotesi che invece abbia agito in mala fede.


Infine, come Ossigeno ha detto alla Commissione Giustizia, il progetto di legge in discussione, in assenza di correzioni, senza dubbio crea “nuovi” problemi. Estendere l’applicazione di una legge vecchissima, approvata nel 1948, alla realtà di oggi è quantomeno rischioso: questo genere di trapianti, può determinare crisi di rigetto, a scapito delle libertà previste dal meraviglioso articolo 21 della Costituzione. Altrettanto preoccupante è l’inserimento nel testo del progetto di legge una norma sbrigativa che pretende di attuare quello che (impropriamente) è definito diritto all’oblio. Se entrerà in vigore, questa norma non risolverà il problema, manderà al macero l’archivio storico dei quotidiani, anche dei più importanti.


Spero, quindi, che su queste e altre questioni ancora la Commissione Giustizia della Camera e la sua Presidente possano sviluppare utili riflessioni. Innovare questa legge è necessario, è importante, per rendere più libera la circolazione delle idee, della conoscenza dei fatti, delle opinioni, degli orientamenti politici e, soprattutto, per permettere all’informazione di svolgere pienamente il suo compito di guardiano dei comportamenti del potere.


*L’avv. Andrea Di Pietro è il coordinatore del comitato legale di Ossigeno
















     






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