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mercoledì 21 gennaio 2015


CASSAZIONE E DIRITTO DI CRONACA - Atti giudiziari fuori dai giornali. Caso Confalonieri-Rcs: esclusa la pubblicazione anche solo di stralci brevissimi. Per la suprema Corte va salvaguardata l’assenza di condizionamento sui giudici.


di Giovanni Negri-Il Sole 24 Ore





Milano, 21 gennaio 2015. La Cassazione stringe le maglie sulla pubblicazione degli atti giudiziari. Anzi, a dire la verità, la esclude proprio. Almeno nel settore penale. La Corte, con la sentenza n. 838 della Terza sezione civile depositata ieri ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla difesa di Fedele Confalonieri contro la pronuncia della Corte d’appello di Milano che aveva negato il risarcimento danni per alcuni articoli apparsi sul «Corriere della Sera» nel 2005, nei quali si faceva riferimento al coinvolgimento del manager nelle indagini svolte dalla Procura sui fondi neri del gruppo Mediaset. Due dei motivi di impugnazione facevano leva sulla (asserita) violazione dell’articolo 684 del Codice che sanziona la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.


 Nell’affrontare la questione, che comunque riguardava atti depositati dalla Procura che non erano più coperti da alcuna segretezza, la Corte d’appello aveva affermato la legittimità della pubblicazione, dopo avere osservato che il divieto del Codice penale ha come obiettivo la tutela delle regole del dibattimento, con la necessità che il giudice formi le sue convinzioni esclusivamente sugli atti introdotti nel processo e non al di fuori di questo attraverso l’eventuale conoscibilità di atti diversi attraverso i media. Nel caso esaminato, sempre per la Corte d’appello, andava esclusa un’indebita influenza esterna sulla formazione della prova e che la citazione testuale di alcuni atti estendesse, anche per la sua esiguità complessiva, la conoscenza del lettore oltre il contenuto degli atti stessi.


 La Cassazione ha invece scelto una linea assai più severa, annullando il giudizio su questo punto e rinviando alla Corte d’appello per un nuovo esame: per i giudici va ricordato innanzitutto l’articolo 114 del Codice di procedura penale che ammette sì la pubblicazione, ma solo del contenuto di atti non coperti da segreto, ribadendo comunque, anche con riguardo a questi ultimi, un divieto nel caso di procedimenti ancora in corso.


 Detto ciò, la Cassazione ricorda che non si può ritenere che la limitatezza della trascrizione possa fondare la legittimità della pubblicazione: si tratta di un requisito del tutto estraneo all’articolo 114. Nella lettura della Corte anche una pubblicazione parziale e limitata nell’estensione, tenuto conto del fondamento del divieto, può comunque avere un «rilevante significato» e contribuire a un condizionamento dell’autorità giudiziaria.


 Come pure non ha molto senso sostenere che in ogni caso le trascrizioni di brani assai brevi non estendeva la conoscenza oltre il contenuto (questo sì lecito) degli in questione. «Si tratta, a ben vedere – osserva la Cassazione -, di caratteristiche proprie di qualunque trascrizione a prescindere dall’estensione, che non possono pertanto valere a derogare dalla previsione generale» e a individuare ipotesi di atti che possono, comunque, essere parzialmente pubblicati. Neppure l’esercizio del diritto di cronaca può giustificare una forma di deroga, dal momento che è comunque assicurata la libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti da segreto.


 Non militano in senso contrario a questa conclusione alcuni precedenti della Cassazione stessa, che, per esempio, hanno considerato legittima la pubblicazione di un titolo che sintetizzava il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento oppure hanno affrontato la questione sotto i diversi profili della diffamazione oppure della violazione del diritto alla privacy.


 La sentenza depositata ha invece confermato il giudizio della Corte d’appello che aveva negato l’esistenza di una forma di responsabilità per diffamazione a carico dei giornalisti che non trova fondamento nella violazione dell’articolo 684 del Codice penale. Troppo generici i motivi di ricorso e centrati sulla riproposizione di elementi che in punta di merito erano già stati esaminati e respinti nel grado precedente di giudizio.  - TESTO  IN http://iusletter.com/atti-giudiziari-fuori-dai-giornali/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=atti-giudiziari-fuori-dai-giornali





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