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giovedì 10 dicembre 2015

GIORNALISTI. TORINO: IL PROCURATORE ARMANDO SPATARO: "OK AL DIRITTO/DOVERE DI FARE INFORMAZIONE MA CON DEI LIMITI DETTATI DALLE REGOLE. LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE, A PARTE ALCUNE ECCEZIONI, SARÀ AFFIDATA ALLA ''MODALITÀ DEL COMUNICATO STAMPA, IN MODO CHE SIA DIFFUSA IN MODO PRECISO L'INFORMAZIONE CHE LA PROCURA VUOLE DARE CON LE PAROLE CHE ESPRIMONO CON ESATTEZZA QUANTO CI È POSSIBILE RIFERIRE''. NO ALLE CONFERENZE STAMPA SHOW.

 


TORINO, 9 DICEMBRE 2015.  ''NON SONO PROPENSO ALLE CONFERENZE STAMPA CHE TROPPO SPESSO SI TRASFORMANO IN UNO SPETTACOLO CHE IO NON GRADISCO". LO HA SPIEGATO OGGI IL PROCURATORE CAPO DI TORINO, ARMANDO SPATARO, IN UN INCONTRO CON I GIORNALISTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CUI HA SPIEGATO LE LINEE GUIDA CHE LA PROCURA INTENDE SEGUIRE NEI RAPPORTI CON L'INFORMAZIONE. IL PROCURATORE HA SOTTOLINEATO DI ESSERE SENSIBILE AL ''DIRITTO-DOVERE'' DI FARE INFORMAZIONE, MA CON DEI LIMITI DETTATI DALLE REGOLE, A PARTIRE DALLA ''PERSONALIZZAZIONE'' DELLE INCHIESTE E ALLA DIFFUSIONE DI ATTI GIUDIZIARI COPERTI DA SEGRETO. SPATARO HA SPIEGATO CHE LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE, A PARTE ALCUNE ECCEZIONI, SARÀ AFFIDATA ALLA ''MODALITÀ DEL COMUNICATO STAMPA, IN MODO CHE SIA DIFFUSA IN MODO PRECISO L'INFORMAZIONE CHE LA PROCURA  VUOLE DARE CON LE PAROLE CHE ESPRIMONO CON ESATTEZZA QUANTO CI È  POSSIBILE RIFERIRE''. ALL'INCONTRO HA PARTECIPATO ANCHE IL DIRETTORE DEL QUOTIDIANO LA STAMPA, CHE PRESTO ANDRÀ A DIRIGERE REPUBBLICA, MARIO CALABRESI: ''E' NORMALE E SANO CHE VI SIA UNA SORTA DI TENSIONE TRA GIORNALISTI E PROCURA - HA DETTO - MA BISOGNA STARE ATTENTI A NON CHIEDERE AL GIORNALISTA DI AUTO CENSURARSI''.   PRESENTI ANCHE IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE, ALBERTO SINIGAGLIA, IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  TORINO, MARIO NAPOLI E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DEL PIEMONTE OCCIDENTALE, ROBERTO TRINCHERO, OLTRE AD ALCUNI PROCURATORI AGGIUNTI.    (ADNKRONOS)



 Tribunale di Roma - Web, niente oblio sulle notizie recenti. Prima sentenza di merito sulla cancellazione da internet dei contenuti che violano la privacy. Decisivo anche il «ruolo pubblico» della persona interessata.

di Giovanni Negri -Il Sole 24 Ore 9.12.2015



MILANO. Nessun diritto all'oblio se le notizie di cui si chiede la cancellazione sono recenti, di sicuro largo interesse, relative a una persona che esercita un ruolo pubblico. Se poi invece della cancellazione se ne sollecita la correzione, perché false, allora la domanda non va indirizzata a Google ma ai gestori dei siti. Sono queste le conclusioni cui approda la sentenza della Prima sezione civile del tribunale di Roma del 3 dicembre. Una delle primissime, se non la prima in assoluto che affronta davanti all'autorità giudiziaria le conseguenze della pronuncia della Corte di giustizia Ue del 13 maggio 2014. Con quella sentenza è stato previsto l'obbligo, per un motore di ricerca, di rimuovere dai propri risultati (deindicizzazione) i link a quei siti che sono ritenuti dagli interessati lesivi del loro diritto all'oblio, ottenendo la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l'interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona. Diritto, quello alla privacy, che però non è assoluto e va invece bilanciato, caso per caso, con il diritto di cronaca e con l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Bilanciamento e scelta da fare davanti al Garante della privacy, che in questo anno e mezzo è intervenuto più volte sul tema, oppure alla magistratura, e qui invece mancano i precedenti. Al tribunale di Roma si era rivolto un avvocato perché venisse imposto a Google (difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berlin dello studio Hogan Lovells) di rimuovere 14 link che risultavano da una ricerca effettuata con riferimento il proprio nome, nei quali era contenuto il riferimento, sosteneva il legale, a una passata vicenda giudiziaria, conclusasi peraltro senza che mai fosse stata pronunciata una condanna a suo carico. Il giudizio del tribunale, che ripercorre i passaggi chiave della formalizzazione di un vero e proprio diritto all'oblio e della successiva fase applicativa, con riferimento alle decisioni del Garante, respinge la richiesta di cancellazione. Innanzitutto, quanto al centrale elemento cronologico, le notizie individuate dal motore di ricerca sono «piuttosto recenti», visto che risalgono al non lontano 2013, e i relativi fatti sono pertanto ancora attuali. Tanto più che, sottolinea la sentenza, la vicenda è di sicuro interesse pubblico, visto che riguarda un'importante indagine giudiziaria che ha coinvolto numerose persone e che non risulta essersi ancora conclusa, mancando una documentazione in questo senso (archiviazioni, sentenze favorevoli). «I dati personali riportati - conclude sul punto la pronuncia - risultano quindi trattati nel pieno rispetto dell'essenzialità dell'informazione». Quanto alla ruolo pubblico, questo è attribuito dalla professione svolta e dall'albo di iscrizione: si tratta infatti di un avvocato, che svolge la professione in Svizzera. Infatti, «tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico, ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d'affari (oltre che agli iscritti in albi professionali). Per la falsità delle notizie veicolate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca su Google, quest'ultimo non è, per i giudici, responsabile. Lo potranno essere i gestori dei siti stessi.





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