Translate

venerdì 4 marzo 2016

Finalmente un giudice scrive: "il concorso esterno mafioso non esiste"

PDFStampa
di Filippo Facci

Libero, 4 marzo 2016

Una sola paginetta scarna, datata 21 dicembre 2015, per dire banalmente che "il fatto non è previsto dalla legge come reato": il processo quindi non si deve fare. Non sembra, ma è un'ovvietà rivoluzionaria: in pratica un giudice di Catania ha prosciolto l'editore Mario Ciancio Sanfilippo dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa semplicemente perché questo reato, in effetti, nel Codice non c'è. E noi lo sapevamo che non c'è, lo sanno meglio di noi molti giuristi e avvocati, dunque molti magistrati: ma non capita spesso di vederlo stampigliato con tanto candore. Mentre capita, più spesso, di vedere gente che per quel reato medita in galera: e non soltanto i soliti Marcello Dell'Utri e Bruno Contrada, come racconterà uno Speciale Tg5 curato da Andrea Pamparana in onda domenica alle 23.40.

Il concorso esterno in associazione mafiosa (416 bis) è un'invenzione giurisprudenziale che nel Nuovo Codice del 1989 non compariva e non compare: infatti è la libera somma di due ipotesi di reato (il "concorso" previsto dall'art. 110 e "l'associazione mafiosa" prevista dall'art. 416 bis) a mezzo del quale una magistratura onnipotente ha ritenuto di colmare una lacuna legislativa: col risultato, noto, di aver creato una configurazione molto generica le cui applicazioni sono continuamente reinventate e stilizzate dalle sentenze appunto della Cassazione, e questo ben fregandosene dei supposti "principi molto rigorosi" con cui le Sezioni unite della stessa Suprema Corte hanno cercato più volte di disciplinarlo. Niente di strano, dunque, che ogni tanto spunti un giudice assolutamente normale - nel caso Gaetana Bernabò Distefano, Gup di Catania - e ricordi che il reato a dire il vero non esiste.
Questo mostriciattolo giuridico - si perdoni la parentesi tecnica, ma è necessaria - dovrebbe realizzarsi quando una persona pur non inserita in una struttura mafiosa svolga un'attività anche di semplice intermediazione che sia utile a questa struttura; le sezioni unite della Cassazione, il 5 ottobre 1994, dapprima la misero giù così: il concorso doveva riguardare "quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano, sia pure mediante un solo intervento, un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita". Ergo, il concorrente esterno doveva aver manifestato una chiara volontà di partecipare all'associazione nella consapevolezza di concorrere a programmi criminali.
Il semplice supporto (agevolazione, fiancheggiamento, compartecipazione in un singolo reato) perciò non poteva e doveva bastare. Poi ci fu l'importante sentenza Mannino del 2005, che fece giurisprudenza anche se molti ancor oggi fingono che non esista: si stabiliva che il "partecipe" fosse colui che risultasse inserito organicamente in un'associazione mafiosa, "da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status", ma con un "concreto, specifico, consapevole, volontario contributo". Ne consegue che le ricostruzioni di molti pm palermitani in molti processi, talvolta, potrebbero anche essere vere: ma in molti casi non costituiscono reato, tutto qui.
L'opposizione a questo non-reato, oltretutto, è sempre stata politicamente trasversale da destra a sinistra. Piace ricordare che il sindaco meneghino Giuliano Pisapia, da presidente della Commissione giustizia della Camera, fece una proposta di legge "volta a superare l'equivocità giuridica sull'ipotesi definita "concorso esterno in associazione mafiosa"... una nuova figura di reato non prevista da alcuna norma di legge e in contrasto con il principio di tassatività della norma, che è uno dei cardini dello Stato di diritto". Una norma aberrante - aggiungiamo noi - che poteva essere contestata anche a medici che avevano curato persone ritenute mafiose, a sacerdoti che le avevano confessate, a vittime di estorsioni che avevano pagato.
L'abolizione di questo non-reato fu riproposta dalle commissioni Pagliaro, Grosso e Nordio: ma niente da fare, il leitmotiv che risuonava era sempre che cancellare quel "reato" significava fare il gioco della mafia. E dove c'è la mafia c'è sempre una certa antimafia, e dove c'è quest'antimafia c'è sempre una citazione a sproposito di Giovanni Falcone: il quale pure, a proposito dell'applicazione del 416bis, ammise che "non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare, ai fini di una condanna, elementi sufficienti solo per aprire un'inchiesta". Tanto che la definizione specifica del reato, in mano ai presunti epigoni di Falcone, è diventata indefinibile, creta nelle mani del magistrato: negli anni il 416bis è stato imbracciato per cercar di sanzionare ogni presunto e opinabile collaborazionismo della politica, dell'amministrazione, dell'imprenditoria, delle professioni e della stessa magistratura.
La vicenda penale di Mario Ciancio Sanfilippo, per tornare al punto di partenza, qui non interessa molto: interessa che per incarcerare chicchessia non si inventino reati che non esistono in nessun paese del mondo. Lo sanno anche i magistrati più furbi: in occasione dell'inchiesta su Salvatore Cuffaro, per esempio, il pm Antonio Ingroia voleva imputare il 41 bis, e però Pietro Grasso, allora capo della Procura, propose il favoreggiamento come arma vincente. Ebbe ragione lui. Altri, però, restano in galera per qualcosa che, secondo le lune, può esistere oppure no. Non è molto digeribile, da dietro le barre. Neanche da fuori, a dirla 

Nessun commento:

Posta un commento